Ti sei appena sposata e hai scoperto fatti gravissimi riguardo alla vita precedente di tuo marito? Subito dopo il matrimonio uno degli invitati ti ha fornito delle prove secondo cui tua moglie è incinta di un altro? In tutti questi e altri casi hai la possibilità di richiedere l’annullamento del matrimonio.

In questa guida all’annullamento del matrimonio ti spiego come funziona, quali sono i tempi sia per quello religioso (Sacra Rota) che quello civile, quali sono le cause che lo concedono, qual è il costo, qual è la procedura da seguire per ottenerlo, come richiederlo in seguito al divorzio e cosa succede se ci sono figli.

Cos’è e come funziona

L’annullamento del matrimonio differisce molto rispetto al divorzio. Con l’annullamento infatti, le nozze è come se non fossero mai state celebrate, mentre con il divorzio sì, le nozze sono state celebrate e vengono annullati solo gli effetti del matrimonio.

Di conseguenza, con l’annullamento del matrimonio si torna a essere “celibi/nubili”, mentre con il divorzio no, non si torna alla situazione precedente, ma si è “divorziati”.

Prima di chiarire costi, tempi ed effetti civili dell’annullamento, occorre distinguere i tre tipi di matrimonio che possono essere celebrati:

  • Civile, celebrato in Comune e che ha tutti gli effetti stabiliti dalla legge;
  • Religioso, celebrato in chiesa secondo il diritto canonico;
  • Concordatario, celebrato in chiesa ma che ha effetti anche civili.

Le modalità più diffuse di matrimonio sono quello civile e quello concordatario: di solito si sceglie di sposarsi solo al Comune, senza effetti religiosi, oppure di sposarsi in chiesa ma anche con effetti civili. Occorre quindi analizzare come annullare il matrimonio dal punto di vista religioso e civile, soprattutto in virtù della riforma di Papa Francesco.

Cos’è la Sacra Rota

È il Tribunale ecclesiastico. È l’organo che si occupa di decidere sull’annullamento o meno di un matrimonio dal punto di vista religioso.

Tempi

Tempi e costi sono diversi a seconda che si tratti di annullamento del matrimonio civile o religioso, o di entrambi (in quest’ultimo caso i tempi non si sommano, ma si completano a vicenda).

Matrimonio Civile

L’annullamento è possibile solo se è passato meno di un anno:

  • Dal giorno del matrimonio;
  • Dalla scoperta della causa per cui chiedere l’annullamento.

Per annullare un matrimonio civile il procedimento è ordinario, per cui i tempi possono essere abbastanza lunghi, ma meno rispetto a un divorzio. Anche con l’annullamento occorre presentare la domanda, fare accertamenti, perizie. Se poi non entrambi i coniugi sono d’accordo, i tempi si allungano.

A parità di condizioni però, un divorzio è sicuramente più lungo, in quanto occorre discutere altre situazioni aggiuntive, quale per esempio l’assegno di mantenimento, gli alimenti, a chi rimane la casa, ecc.

Con l’annullamento tutti questi aspetti non vengono discussi, perché una volta annullate le nozze, sarà come se non fossero mai state celebrate. Stabilire dei tempi non è semplice: indicativamente l’iter può durare un minimo di 3/6 mesi fino a qualche anno.

Attenzione

In attesa che il giudice si proclami, il tribunale solitamente decreta la separazione temporanea dei coniugi.

Matrimonio Religioso

Prima della riforma di Papa Francesco, occorrevano due tribunali canonici (di primo grado e poi di secondo grado) per decidere sull’annullamento. Ora basta una sola sentenza della Sacra Rota (sempre che uno dei due coniugi non vada in appello). I tempi quindi si accorciano: la sentenza si può ottenere entro un anno, se non ci sono particolari problemi.

Cause

I motivi per cui puoi chiedere l’annullamento sono diversi, a seconda che si tratti di matrimonio civile o religioso.

Matrimonio Civile

Il matrimonio civile non è valido e quindi annullabile quando sussistono questi vizi:

  • Impedimenti (artt. 84-89 c.c.), quando il matrimonio è stato celebrato non rispettando forma e sostanza previste dalla legge;
  • Violenza (art.122 c.c.), quando uno o entrambe le parti sono state costrette a sposarsi sotto minaccia;
  • Errore (art. 122 c.c.), quando il matrimonio è stato contratto non sapendo determinati aspetti importanti, che erano rimasti nascosti. L’errore può riguardare solo fatti gravi e tassativamente specificati dalla legge: malattie fisiche o psichiche importanti, condanne penali, reati riguardanti la prostituzione, gravidanza causata da persona diversa del coniuge;
  • Simulazione (art. 123 c.c.), quando i due coniugi hanno finto di sposarsi, ossia hanno celebrato il matrimonio secondo la forma legale, ma si sono effettivamente accordati per non vivere insieme. Il matrimonio in questo caso è stato solo un mezzo per ottenere qualcosa.

Matrimonio religioso

Il matrimonio civile non è valido e quindi annullabile quando sussistono questi capi di nullità, detti impedimenti (cann. 1073 – 1094)::

  • Impotenza sessuale assoluta (can. 1084);
  • Altro precedente matrimonio non annullato (can, 1085);
  • Voto di castità per ordine sacro o voto pubblico (cann.1087-1088);
  • Differenza di credo religioso tra le parti (can. 1086);
  • Ratto (rapimento) a scopo matrimonio (can. 1089);
  • Crimine (can. 1090);
  • Consanguineità o affinità o parentela (cann. 1091 – 1092 – 1094);
  • Opposizione alla procreazione;
  • Matrimonio non consumato sessualmente (can. 1142; cann. 1697-1706).

Ci sono poi altre cause di nullità che ricalcano quelle previste per il matrimonio civile:
Incapacità psichica (can. 1095):

  • Simulazione;
  • Violenza fisica o minaccia (can. 1103);
  • Errore sulla persona (can. 1097).

Costo

Matrimonio civile

Per l’annullamento di un matrimonio civile, i costi comprendono:

  • I costi del Tribunale (contributo unificato, bolli, ecc.);
  • Le spese di deposito atti;
  • L’onorario dell’avvocato.

L’importo è quindi molto variabile, dipende da tribunale a tribunale, da zona a zona e da avvocato ad avvocato. Si va da 1.000 fino a 4/5.000 euro.

Matrimonio religioso

Il tariffario CEI prevede un costo pari a:

  • 525 euro a carico del coniuge che chiede l’annullamento;
  • 263 euro a carico dell’altro coniuge.

La parte che chiede l’annullamento deve poi essere assistita da un “patrono” ossia l’avvocato laureato in diritto canonico, specializzazione e diploma. L’onorario massimo stabilito dalla Sacra Rota va da un minimo di 1.575 euro fino ad un massimo di 2.992 euro, IVA e contributi previdenziali esclusi.

Procedura

Matrimonio civile

Il Tribunale competente territorialmente è quello dove il convenuto ha domicilio o residenza. Se il matrimonio è avvenuto all’estero, il giudice competente viene individuato dalle norme comunitarie o internazionali.

Se solo una delle parti chiede l’annullamento, deve notificare al coniuge:

  • Un atto di citazione in giudizio, che appunto da inizio alla procedura;
  • Una richiesta di separazione temporanea (art. 18 c.p.c. e art. 126 c.c.) se la convivenza è impossibile per gravi motivi.

Suggerimento

Al fine di redigere e consegnare questi atti è preferibile richiedere l’assistenza di un avvocato.

Se i coniugi sono d’accordo per l’annullamento, si intraprende un’azione congiunta: entrambi si rivolgono al Tribunale proponendo le condizioni dell’annullamento. Il giudice, verificato che tali condizioni non sono contrarie alla legge e che sussistono le cause di invalidità, ratifica l’annullamento.

Matrimonio religioso

La parte (o entrambi i coniugi) deve rivolgersi al tribunale ecclesiastico della sua Regione. Il caso viene affidato a tre giudici riuniti della Sacra Rota, di cui uno ecclesiastico (il presidente) e altri due non necessariamente ecclesiastici. La sentenza arriva solitamente entro un anno.

Se il matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota, non è automaticamente annullato anche civilmente (e viceversa): occorre rivolgersi al Tribunale per riconoscere l’invalidità anche dal punto di vista civile.

Allo stesso modo, se il matrimonio è stato annullato civilmente, per il riconoscimento dell’invalidità anche a livello religioso occorre rivolgersi alla Sacra Rota (art. 8 n. 2 dell’Accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana per la Modifica del Patto Lateranense del 18 febbraio 1984 e del relativo Protocollo Addizionale, ratificato con la L.121/1985).

Dopo divorzio

Civile

È possibile chiedere l’annullamento anche dopo il divorzio, purché ci siano presupposti validi. L’annullamento può essere richiesto:

  • Da uno solo degli ex coniugi citando l’altra parte in giudizio;
  • Da i due coniugi, se sono d’accordo per l’annullamento.

In ogni caso, non è detto che l’annullamento sia concesso sicuramente: il giudice verificherà presupposti, condizioni, prove. L’annullamento viene concesso se sussiste almeno un motivo valido per cui una delle parti non era in condizioni di contrarre matrimonio, oppure si sono verificati particolari vizi.

Assegno di mantenimento

L’annullamento del matrimonio dal punto di vista civile procura specifici effetti: è come se le nozze non fossero mai avvenute, quindi viene meno anche l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento. Fanno eccezione a questa regola, due casi:

  1. La buona fede dei coniugi, ossia quando entrambi non erano al corrente della condizione di nullità. In questo caso il giudice può disporre il versamento di un assegno che, tuttavia, può durare al massimo tre anni.
  2. La mala fede di uno dei due coniugi, quando sapeva della condizione di nullità ma l’ha nascosta all’altro. Costui ha diritto a una somma che le garantisca il mantenimento per almeno tre anni. Tale somma può essere versata con rate mensili o una tantum.

Religioso

Se sussiste una delle cause o dei vizi previsti dalla Sacra Rota, il matrimonio può essere annullato anche dopo una sentenza di divorzio. La parte (o entrambi gli ex coniugi se sono d’accordo sull’annullamento) deve presentare richiesta di annullamento al Tribunale ecclesiastico, il quale, verificate le condizioni di invalidità ed esaminati i fatti, annulla le nozze.

Con figli

Se interviene una sentenza di annullamento di un matrimonio dal quale sono nati dei figli, la legge italiana tutela pienamente la prole: i figli hanno diritto a tutte le tutele previste (Legge 219/12), per cui i genitori sono tenuti al loro mantenimento, alla loro cura, educazione ed istruzione.

Ognuno dei due ex coniugi deve contribuire al mantenimento dei figli nati dal matrimonio: il giudice stabilisce con quale dei due genitori vivranno i figli e a quanto ammonta l’assegno di mantenimento che l’altro deve versare per contribuire alle spese.