Finalmente dopo anni di studio e master nelle più prestigiose facoltà sei riuscito a raggiungere il tuo obiettivo: sei diventato dottore e puoi dedicarti al tuo sogno di fare ricerca. L’unica cosa che ti manca è un’università che ti accolga e ti fornisca un assegno di ricerca. Cosa rara in Italia ma non impossibile.

In questa guida sull’assegno di ricerca ti spiego come funziona, come partecipare ad un bando universitario, qual è l’importo che puoi guadagnare, qual è la tassazione, quando puoi andare in aspettativa, come funziona la disoccupazione e, se sei donna, come funziona il periodo di maternità. Ecco cosa devi sapere.

Cos’è e come funziona

L’assegno di ricerca é una collaborazione instaurata tra l’Università e il dottore. Ha una durata minima di dodici mesi e massima di tre anni. Durante questo periodo, l’assegnista svolge un lavoro di ricerca sulle tematiche stabilite dall’università, seguendo le indicazioni del responsabile, seppur conservando un certo grado di autonomia.

Questa figura professionale é stata introdotta con la Legge 240/2010, che per la prima volta definisce un “assegnista” di ricerca come colui che:

  • Possiede una laurea (magistrale, specialistica o quadriennale del “vecchio ordinamento”) e un curriculum idoneo a svolgere attività di ricerca;
  • Viene remunerato tramite “assegni di ricerca” con un contratto di durata determinata.

Bando

Puoi diventare assegnista di ricerca partecipando a un concorso pubblico indetto dall’Università. Per conoscere i bandi di concorso disponibili presso uno specifico Ateneo, devi consultare il sito internet dell’Università. A volte, trovi i bandi anche sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.

Come partecipare

Controlla innanzitutto se possiedi i requisiti indicati:

  • Assenza di condanne penali o interdizione dai pubblici uffici;
  • Laurea magistrale, specialistica, laurea con “vecchio ordinamento”, diploma di laurea di durata almeno quadriennale.

L’indirizzo di laurea e altri requisiti specifici sono indicati nel bando, per cui la cosa migliore da fare, per essere sempre informato sui concorsi, é seguire il sito internet dell’Università.

Sul sito della facoltà c’è un bando di concorso che ti interessa? Scaricalo, leggi tutte le informazioni e invia la candidatura compilando il fac simile che trovi allegato al bando stesso. Solitamente, occorre inviare la domanda al Rettore dell’Università, tramite posta (ti consiglio la raccomandata A/R) oppure tramite PEC.

L’esame

Il bando di concorso contiene anche giorno, ora e luogo in cui dovrai recarti per partecipare. Se non sono precisati, segui il sito dell’Università e le eventuali indicazioni. Sempre sul bando di concorso trovi tutte le informazioni sul tipo di esame: scritto, orale, materie. Il giorno del concorso troverai una commissione esaminatrice, divisa in tante sottocommissioni pari al numero delle discipline menzionate nel bando.

Graduatoria

Entro quanto tempo si conoscono i risultati del concorso? La Commissione d’esame deve terminare il lavoro entro 60 giorni dalla nomina e stilare una graduatoria, sulla base del punteggio raggiunto da ogni partecipante. Ciò significa che entro al massimo un paio di mesi saprai se rientri in graduatoria oppure no.

Importo

L’importo minimo di un assegno di ricerca é pari a € 22.947 lordi (art.22 L. 240/2010; D.M. 102/2011), a cui occorre sottrarre i contributi previdenziali pari a € 3.580. A fronte di questo calcolo (22.947 – 3.580), la retribuzione netta annua ammonta a € 19.367.per 12 mensilità: lo stipendio mensile di un assegnista é quindi pari a € 1.613,91 circa.

Attenzione

La legge stabilisce solo l’importo minimo dell’assegno, ma non un importo massimo. E’ quindi possibile che lo stipendio mensile sia più alto rispetto a quello minimo stabilito dalla legge. Di solito nel bando di concorso trovi tutte le informazioni, anche relative alla retribuzione mensile, stabilita dall’Ateneo.

Gli assegni di ricerca sono esenti IRPEF (Agenzia delle Entrate risoluzione 120/E/2010).

Tassazione

Ai sensi dell’art. 6 co. 6 della L. 398 del 30/11/1989, l’importo percepito in qualità di assegno di ricerca non rappresenta reddito da lavoro dipendente o assimilato ed é quindi esente IRPEF, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 120/E/2010.

Se quindi sei un ricercatore, non devi fare la dichiarazione dei redditi. E non solo: essendo l’assegno di ricerca un reddito esente, se vivi a casa con i tuoi genitori, possono considerarti ancora “familiare a carico” e quindi ottenere le relative detrazioni fiscali IRPEF.

Attenzione

Se possiedi solo redditi da assegnista, non paghi tasse, ma non hai diritto neanche ad alcuna detrazione fiscale sulle spese (mediche, ecc.). Spese che però come detto poc’anzi possono scaricare i tuoi genitori (se vivi ancora con loro), visto che sei considerato figlio a carico.

Attenzione

Se possiedi altri redditi oltre all’assegno di ricerca (almeno altri due) devi invece presentare la dichiarazione. Prendi quindi tutti i CUD e portali dal tuo consulente fiscale per il calcolo delle imposte ancora dovute o del rimborso IRPEF a cui hai diritto.

Aspettativa

Sei un lavoratore dipendente e hai vinto un concorso come assegnista di ricerca, in Italia o magari all’estero? Puoi chiedere l’aspettativa dal lavoro, in termini tecnici “congedo per motivi di ricerca”. Si tratta infatti di una sorta di aspettativa, dove sospendi il tuo attuale lavoro per intraprendere quello di ricerca.

Al termine della collaborazione universitaria potrai tornare al tuo lavoro, che grazie all’aspettativa avrai conservato (art. 22 L 240/2010).

Attenzione

Il congedo di ricerca prevede la sospensione non retribuita dal lavoro. Se quindi per esempio sei un insegnante di scuola secondaria superiore e vinci un assegno presso un Ateneo, per il tempo in cui lavorerai all’Università non riceverai il tuo stipendio da insegnante, ma solo quello relativo all’assegno di ricerca.

Disoccupazione

Al termine del periodo di ricerca, se non trovi lavoro, hai diritto all’indennità di disoccupazione, nello specifico alla Dis-Coll (art. 15 del D.lgs. 22/2015). Hai diritto alla Dis-Coll per un periodo di sei mesi e per un importo pari al:

  • 75% della retribuzione media mensile se é uguale o inferiore a 1.195 euro;
  • 75% della retribuzione + il 25% della differenza tra 1.195 e il tuo reddito.

Calcolo Dis-Coll

Esempio: Percepivi un assegno di ricerca pari a 1.700 euro mensili. Hai quindi diritto a una Dis-Coll pari a:

  • 75% di 1.195 = 896,25 euro;
  • 25% della differenza tra 1.700 e 1.195, ossia 25% di 505 = 126,25

Hai quindi diritto, per sei mesi, ad una Dis-Coll pari a 1022,50 euro.

Attenzione

La Dis-Coll massima concessa é di 1.300 euro al mese. Se quindi il tuo assegno di ricerca era ad esempio di 2.000 euro mensili, la tua Dis-Coll sarà comunque di 1.300 euro mensili, l’importo massimo.

Maternità

Se aspetti un bambino hai diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro, pari a cinque mesi (secondo il classico 2+3 o 1+4). Per usufruirne devi comunicare alla facoltà la data presunta del parto. Alla nascita del bambino dovrai poi comunicare la data precisa. Tutti i moduli puoi reperirli direttamente in Facoltà o sul sito internet dell’Ateneo.

Attenzione

Devi consegnare i modulo almeno 20 giorni prima di aver compiuto il settimo mese di gravidanza.

Durante l’astensione non percepirai nessuno stipendio dall’Università. Hai invece diritto all’assegno di maternità INPS, ma solo se possiedi almeno tre mesi di contributi nell’ultimo anno precedente il periodo di astensione.In caso di gravidanza a rischio, puoi ottenere anche l’astensione obbligatoria anticipata: il medico incaricato dalla facoltà ti visiterà per stabilire se sussiste il rischio e se necessiti del riposo anticipato.

Infine, al termine dell’astensione obbligatoria, puoi presentare domanda, sempre all’INPS, per usufruire anche dell’astensione facoltativa (congedo parentale), per un periodo massimo di tre mesi.

Anche in questo caso, se in possesso dei requisiti, potrai richiedere l’assegno INPS. Per il periodo di maternità obbligatoria percepirai un assegno mensile pari all’80% dello stipendio. Durante la sospensione facoltativa invece, un assegno pari al 30% dello stipendio.