Concorrenza sleale, difficoltà di crescita ed evasione fiscale, sono solo alcuni dei motivi per cui le aziende italiane entrano in crisi e non riescono ad essere competitive sul piano internazionale e quello europeo. Quando le difficoltà diventano sempre più gravi è possibile usufruire della cassa integrazione ordinaria.

In questa guida sulla cassa integrazione ordinaria ti spiego cos’è, quali sono le principali differenze con quella straordinaria, come funziona il pagamento, come fare richiesta, come vengono calcolati i giorni di malattia, come calcolare le ferie, come vengono dispensati gli assegni familiari e soprattutto cosa succede dopo il suo termine.

Cos’è

La cassa integrazione ordinaria (CIGO: cassa integrazione guadagni ordinaria) é uno strumento INPS a favore dei dipendenti di azienda in difficoltà economica.

Come funziona

Se l’azienda é in crisi e ha meno attività, deve ridurre le ore di lavoro dei dipendenti, che quindi percepirebbero uno stipendio più basso. A questo punto interviene l’INPS integrando lo stipendio con l’importo che é stato decurtato.

Esempio

Hai una retribuzione di 1.000 euro lordi per 40 ore settimanali. Le tue ore lavorative vengono ridotte a 20, quindi il tuo stipendio diviene di 500 euro. I restanti 500 euro vengono aggiunti dall’INPS.

Attenzione

L’INPS non corrisponde il 100% delle ore non lavorate, ma solo l’80%, per cui nell’esempio sopra, non aggiunge 500 euro, ma solo 400 (l’80% di 500).

A zero ore

In particolari casi di crisi aziendale, il tuo orario lavorativo può essere ridotto a zero ore. In questo caso, con la cassa integrazione ordinaria, riceverai comunque il tuo stipendio, anche se ridotto del 20% (la CIGO infatti paga l’80% della retribuzione).

Differenza da straordinaria

L’INPS prevede due forme di sostegno economico:

  1. La cassa integrazione ordinaria, attivabile solo per brevi periodi (la durata massima prevista é di 12 mesi in un biennio) e solo in caso di crisi aziendale;
  2. La cassa integrazione straordinaria invece, é un sostegno di durata più lunga (la durata massima prevista é di 36 mesi in cinque anni) attivabile in caso di crisi aziendale di grande rilevanza sociale, ma anche fallimento, procedure concorsuali, riconversione aziendale.

Se sei un dipendente quindi, ciò che cambia principalmente per te in funzione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria, é solo il fattore tempo. Anche per quanto riguarda la retribuzione, l’INPS garantisce in entrambi i casi l’80% dello stipendio.

Durata nei vari casi
TipoDurataCasi
CIGOMax 1 annoCrisi aziendale temporanea
CIGSMax 3 anniFallimento, procedure concorsuali, riconversione

Pagamento

Il datore di lavoro paga direttamente al dipendente l’indennità prevista, ossia dell’80% della retribuzione per le ore non lavorate.

Quindi non ci sono lunghi tempi di attesa: l’azienda stessa, dal momento in cui fa rientrare un dipendente in cassa integrazione, gli corrisponde l’importo per nome conto dell’INPS. Successivamente sarà l’azienda stessa a chiedere il rimborso all’ente previdenziale.

Per il lavoratore quindi non cambia nulla e non perde nulla: essendo un pagamento a conguaglio diretto é l’azienda che anticipa per conto dell’INPS e al dipendente spettano i pagamenti entro un mese, ogni mese.

Attenzione

Il pagamento diretto da parte dell’INPS é concesso solo in casi eccezionali. Quando la crisi talmente rilevante al punto che risulta troppo gravoso anche anticipare la CIGO ai propri dipendenti. In questo caso viene pagata direttamente dall’INPS, ma i tempi per la ricezione del pagamento sono più lunghi per il lavoratore, in quanto l’INPS inizia i pagamenti non alla ricezione della domanda ma a procedura completata.

Richiesta

La richiesta di cassa integrazione ordinaria la fa direttamente l’azienda: il dipendente quindi non deve presentare domanda all’INPS.

L’azienda, in possesso del PIN, porta a termine la procedura online compilando il modulo SR 21- SR33 (il modulo può essere scaricato dal sito INPS dal percorso Moduli > Prestazioni a sostegno del reddito oppure da Servizi per le Aziende.

Oltre al suddetto modulo l’INPS potrebbe richiedere all’azienda ulteriori documenti comprovanti la solidità finanziaria e il temporaneo stato di crisi.

La domanda va presentata entro 25 giorni dall’evento che ha causato la cassa integrazione ordinaria. In caso di domanda tardiva con colpa, l’azienda deve comunque pagare ai lavoratori l’importo di indennità previsto per il periodo in cui l’attività lavorativa viene ridotta.

Malattia o ricovero ospedaliero

Come chiarito dalla circolare INPS n.82 del 16/06/2009, se il dipendente si ammala nel corso della cassa integrazione ordinaria a zero ore, continua a percepire la l’indennità di cassa integrazione e, siccome il lavoro é completamente sospeso, non é obbligato neanche a comunicare la situazione di malattia al datore di lavoro.

Se invece la malattia o il ricovero ospedaliero insorgono prima della cassa integrazione, sempre in base alla suddetta circolare, occorre distinguere due casi:

  • Se tutti i dipendenti di quel reparto/ufficio sono in cassa integrazione, prevale la CIGO e la relativa indennità;
  • Se invece non tutti i dipendenti di quel reparto/ufficio sono in cassa integrazione, allora prevale la malattia e la relativa indennità. La malattia verrà conteggiata anche ai fini del periodo di comporto.

Ferie

In generale durante la cassa integrazione a zero ore non maturano ferie. Tuttavia, il CCNL oppure lo specifico contratto aziendale possono decidere diversamente. Se invece sei in cassa integrazione parziale, allora le ferie maturano interamente.

Il principio che sta alla base delle ferie infatti é la necessità di un riposo psicofisico post periodo di lavoro.

  • Durante la CIGO a zero ore non si lavora, per cui non sorge la necessità di riposo.
  • Durante la CIGO parziale invece, il dipendente svolge comunque attività lavorativa, seppure a orario ridotto, per cui la necessità di un periodo di riposo per il ripristino del benessere psicofisico rimane immutata. In tal caso il relativo importo é di competenza del datore di lavoro per le ore effettivamente prestate e dell’INPS per la parte interessata dalla cassa integrazione.

Assegni familiari

In cassa integrazione ordinaria (a zero ore o parziale) hai diritto agli assegni familiari senza alcuna riduzione. Non devi fare alcuna richiesta: se già prima della riduzione/sospensione dell’impiego li percepivi, continuerai a percepirli anche in cassa integrazione ordinaria. Se la CIGO cade proprio a ridosso del rinnovo, allora devi fare nuovamente richiesta per gli assegni familiari.

Dopo cosa succede

Un’azienda può usufruire della cassa integrazione ordinaria, per un massimo di 12 mesi entro un biennio, comprensivi di proroghe. Superato questo arco temporale le possibilità sono tre:

  1. L’azienda si é ripresa dalla crisi ed é in grado di far tornare tutti i suoi lavoratori in attività. E’ la situazione sicuramente più auspicabile.
  2. L’azienda non si é ancora ripresa ed é costretta a licenziare alcuni dipendenti. Questi lavoratori in passato usufruivano dell’indennità di “mobilità”, che é stata abrogata a partire dal 1° gennaio 2017. Al posto della mobilità, i lavoratori licenziati possono usufruire dell’indennità di disoccupazione NASPI.
  3. L’azienda non solo non si é ripresa ma è in fallimento. Si attiveranno le procedure adatte al caso e i lavoratori che perdono il lavoro beneficeranno dell’indennità di disoccupazione NASPI.