La cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è uno strumento che viene in aiuto alle imprese e ai propri dipendenti che si trovano in grave crisi o che stanno affrontando processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti occupati in azienda da almeno 90 giorni, La domanda, va presentata direttamente dall’azienda che intende usufruirne. Ma quali sono i tempi di riscossione per i lavoratori? Dopo quanto tempo viene pagata?

INPS

Dopo quanto tempo viene pagata

Il pagamento dell’assegno relativo alla casa integrazione, può essere pagato in due modi:

  1. tramite azienda che poi farà un conguaglio con l’INPS;
  2. oppure direttamente dall’Inps. Le aziende che sono in forte difficoltà, spesso aderiscono a questa seconda opzione.

Il procedimento di domanda della CIGS si conclude il decreto di autorizzazione emanato dal Ministero del Lavoro. Tale decreto deve essere emanato:

  • in caso di crisi aziendale entro un mese dalla ricezione della richiesta;
  • in caso di ristrutturazione o riorganizzazione dell’impresa, in base ai casi, entro uno o due mesi;
  • per le imprese con più di mille di dipendenti, i tempi si allungano fino a 90 giorni.

Ma effettivamente, quanto tempo passa, dalla domanda fino al momento in cui effettivamente l’assegno viene erogato ai dipendenti in CIGS?

Dal momento della domanda fino al momento dell’emanazione del decreto, a seconda dei casi come abbiamo visto, passano da uno a tre mesi. Dopodichè, entro un mese o al massimo due, il dipendente ottiene la sua CIGS. In tutto quindi, dal momento in cui l’azienda fa domanda, possono passare da tre a cinque mesi.

Importo e durata

L’ammontare dell’assegno integrativo, anche in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, é pari all’80% della retribuzione globale. L’importo non può superare comunque un certo limite, stabilito annualmente dall’INPS:

Le aziende possono ricorrere alla CIGS, per un massimo di 36 mesi all’interno di un quinquennio (ad eccezione di alcuni casi, previsti dal dal CIPI Legge n. 223/91, per cui può essere prevista una durata più lunga). La durata varia a seconda dei casi:

  • da 12 a 24 mesi in caso di crisi aziendale;
  • da 24 mesi per ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, prorogabili di ulteriori 12 mesi per due volte (quindi 24 mesi ulteriori);
  • 18 mesi in caso di procedure concorsuali;
  • 24 mesi per i ontratti di solidarietà: 24 mesi, prorogabili per altri 24, 36 mesi se l’azienda é del Mezzogiorno.