Tuo nipote ha appena compito 18 anni e durante le vacanze estive vorrebbe collaborare presso la tua azienda familiare, vuoi fargli fare una prima esperienza lavorativa senza assumerlo definitivamente? Vuoi lavorare insieme ai tuoi genitori nell’impresa di famiglia ma non sapete con quale contratto fare per collaboratore familiare?

In questa guida completa sul collaboratore familiare ti spiego chi è e in quali condizioni può lavorare, quando può farlo a titolo gratuito, quando deve essere previsto un contratto, quando devono essere pagare i contributi INPS, come funziona la disoccupazione e la maternità, dunque qual è la differenza con coadiuvante.

Chi è e dove può lavorare

Se sei un imprenditore titolare di una ditta individuale, nella tua attività puoi farti aiutare a titolo gratuito da un tuo familiare entro il terzo grado, ossia: coniuge, nonni, genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti, zii, suoceri, nonni del coniuge, cognati, zii del coniuge, nipoti del coniuge (art. 230 bis del codice civile).

La collaborazione può essere a titolo gratuito solo se meramente occasionale: se è invece svolta in maniera continuativa, deve essere di conseguenza regolata da apposito contratto e congrua retribuzione.

Non tutte le attività possono avvalersi dell’aiuto a titolo gratuito di familiari e parenti. Di seguito quali imprese possono farlo:

  • Impresa artigiana;
  • Impresa commerciale;
  • Impresa agricola.

A titolo gratuito

L’imprenditore artigiano, commerciale o agricolo, titolare di ditta individuale, può quindi avvalersi di collaborazioni familiari a titolo gratuito, solo se di tipo occasionale. Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 10478/2013, ha chiarito il significato di occasionalità e ha individuato le condizioni in cui si verifica.

Si considera occasionale quando il familiare collaboratore è titolare di:

  • Contratto full time presso altro datore di lavoro. In questo caso la legge presume che, lavorando già full time altrove, non abbia tempo per dedicarsi in maniera continuativa altrove. La collaborazione nell’impresa del parente quindi, si intende automaticamente occasionale;
  • Pensione. Anche in questo caso la legge presume automaticamente che il pensionato lavori solo in via occasionale all’attività, preferendo dedicare il tempo libero alla famiglia e ad altri interessi;
  • Contratto di lavoro part time presso altro datore di lavoro, oppure non ha altri lavori. In questo caso non si può presumere automaticamente l’occasionalità, perché un lavoratore part time (e a maggior ragione chi non ha altri lavori) ha più tempo a disposizione rispetto a un full time. La sua collaborazione familiare quindi, in questi due casi (lavoratore part time o senza altri lavori) è occasionale solo quando non supera i 90 giorni all’anno, ossia 720 ore annue (art. 21, comma 6, D.L. 260/2003).

La diretta conseguenza dell’occasionalità è la non obbligatorietà al versamento dei contributi INPS: il collaboratore familiare non è obbligato all’iscrizione INPS e quindi l’imprenditore non è tenuto al versamento dei contributi.

Diverso è il discorso degli adempimenti assicurativi INAIL: anche quando occasionale e a titolo gratuito, ha comunque diritto alla copertura INAIL se presta la sua opera per più di 10 giorni nell’anno solare.

Contratto

Se la collaborazione familiare rispetto i requisiti dell’occasionalità, non è necessario stipulare un contratto di assunzione scritto, ma basta la facta concludentia, ossia fatti concludenti che realizzano il rapporto di lavoro e la specifica volontà del familiare di prestare la sua attività.

Sebbene non sussista obbligo di assunzione scritta, la cosa migliore da fare è comunque di mettere per iscritto almeno gli accordi principali, quali ad esempio:

– Retribuzione;
– Orari di lavoro;
– Altri diritti e dover delle parti.

In caso di controversia, le parti potranno quindi far affidamento su un atto scritto e sottoscritto da entrambi.

Contributi INPS

I collaboratori familiari a titolo gratuito, sono esonerati dall’iscrizione all’INPS. L’imprenditore quindi non deve occuparsi di iscriverli, né di versare i contributi. Se l’attività a un certo punto non è più occasionale, ma diventa prevalente, allora l’iscrizione e il versamento dei contributi sono obbligatori.

In caso di controlli ispettivi da parte delle autorità, se in azienda si trova il familiare (anche da solo, senza l’imprenditore), la prova del superamento dei limiti di occasionalità spetta agli ispettori. Il familiare quindi, si presume sempre a titolo occasionale e gratuito, salvo prova contraria.

Inail

L’imprenditore deve iscrivere all’INAIL il collaboratore familiare, quando costui presta il suo lavoro per più di 10 giorni all’anno. In questo caso il lavoratore deve essere coperto da apposita polizza assicurativa e l’imprenditore deve versare il premio INAIL, anche se è esonerato dal versamento dei contributi INPS.

Esempio

Andrea ha un bar e nel locale lavora anche suo figlio ma solo due giorni a capodanno e due giorni a ferragosto. Andrea non è tenuto a versare nè i contributi INPS nè il premio INAIL.

Esempio

Luca ha una pizzeria e nel locale lavora anche la moglie, quasi tutti i week end, per un totale di 80 giorni l’anno. Luca non è tenuto a versare i contributi INPS, ma deve iscrivere la moglie all’INAIL e versare il relativo premio assicurativo.

Cancellazione

A partire dal 2010, le imprese possono utilizzare ComUnica per la modifica e la cancellazione dei collaboratori familiari iscritti all’INPS. Il procedimento è valido per imprese artigiane e commercianti:

  1. Effettua il login in Comunica Starweb;
  2. Scegli la Regione in cui desideri presentare la pratica e vai nella pagina “Variazione”;
  3. Seleziona la CCIA di riferimento. usa il tasto “Dati Impresa” e scegli “Cancellazione collaboratore familiare”;
  4. Vai quindi sulla pagina Cancellazione Collaboratore Familiare, indica il numero di collaboratori da deiscrivere e compila per ognuno di essi il “modulo cancellazione”:

Disoccupazione

Nell’impresa ci sono due tipi di collaboratori familiari:

  • Quelli che lavorano in maniera occasionale e per i quali non è prevista l’iscrizione all’INPS. In caso di perdita del lavoro nell’impresa familiare, costoro non essendo iscritti all’INPS non hanno diritto all’indennità di disoccupazione;
  • Quelli che lavorano in maniera continuativa, non occasionale. Costoro devono essere iscritti all’INPS e l’imprenditore deve pagare i relativi contributi. In caso di perdita del lavoro, hanno diritto all’indennità di disoccupazione, se sussistono i requisiti (iscrizione INPS da almeno tot settimane, ecc.).

Maternità

Se sei una lavoratrice presso un’impresa familiare, hai diritto all’indennità di maternità solo se sei iscritta all’INPS. La legge infatti, prevede che se la tua attività nell’azienda è solo occasionale, l’imprenditore non è obbligato a iscriverti, né a versare i contributi. In questo caso quindi, non hai diritto all’assegno.

Se invece sei iscritta all’INPS, perché per esempio il tuo lavoro non è solo occasionale, ma sei una lavoratrice continuativa e a tempo pieno o part time, con regolare contratto, il tuo familiare datore di lavoro ti ha iscritto all’INPS e ha versato i contributi. Hai diritto a 5 mesi di astensione obbligatoria da lavoro, durante i quali percepirai l’indennità di maternità INPS.

Differenza con coadiuvante

Entrambi sono soggetti che lavorano nell’impresa familiare, con alcune differenze:

  • Il coadiuvante familiare è un familiare che lavora abitualmente e in prevalenza nell’impresa. Deve quindi essere iscritto all’INPS e all’INAIL.
  • Il collaboratore invece, è una figura che può lavorare solo occasionalmente nell’attività familiare. In tal caso non sussiste l’obbligo INPS, ma solo quello INAIL per la copertura degli infortuni.