I rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari sono regolati da apposite leggi, nello specifico la disciplina è contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 27 luglio 1998, titolo II. Secondo il citato decreto, in Italia, é possibile assumere cittadini extracomunitari, in due situazioni distinte:

– se l’extracomunitario ha già la residenza in Italia e il permesso di soggiorno;
– se l’extracomunitario non é ancora arrivato in Italia, potrà giungervi nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite ogni anno da appositi decreti governati, volti a regolare e regolamentare il flusso di immigrati. Ogni anno quindi, un “decreto-flussi”, stabilisce il numero massimo di extracomunitari ammessi a lavorare in Italia.

Contratto

Come assumere un extracomunitario: assunzione senza permesso di soggiorno

Se l’extracomunitario ha già il permesso di soggiorno, la situazione è molto più semplice, poichè potrà già essere assunto con qualsiasi tipo di contratto in vigore in Italia. Se invece manca il permesso di soggiorno, la procedura è più complessa e mira appunto a far ottenere il permesso di soggiorno all’extracomunitario, prima di entrare in Italia. Si tratta di una procedura necessaria, perchè chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, come stabilito dall’articolo 22 comma 12 del Testo Unico 286/1998 (o con permesso di soggiorno revocato o annullato o scaduto, é punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con una sanzione di 5.000 euro.

Cosa fare per assumere un extracomunitario

Richiesta del nulla osta. Occorre innanzitutto presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia dove il soggetto lavorerà. Alla domanda di nulla osta, occorrerà presentare questi documenti:

– documenti che attestino l’esistenza di un adeguato alloggio per lo straniero;
– proposta di contratto di soggiorno (un documento contenente gli elementi essenziali dell’accordo);
– dichiarazione di impegno del datore di lavoro a pagare il viaggio dello straniero in caso di espulsione dall’Italia;
– dichiarazione di impegno del datore di lavoro a comunicare allo Sportello Unico le modifiche del rapporto di lavoro (cessazione, trasferimento, etc.).

Se il datore di lavoro intende assumere uno straniero che conosce già (colf, badanti, lavoratore domestico, etc.) fornirà anche le generalità dell’extracomunitario (domanda nominativa). Se invece il datore di lavoro, non conosce o non ha nessun conoscente da assumere, può chiedere allo Sportello Unico di reperire una o più persone iscritte in apposite liste con un elenco di nominativi di stranieri pronti a raggiungere il Paese.

Consegna del nulla osta. Se lo Sportello Unico accoglie la domanda, convoca il datore di lavoro per consegnargli il nulla osta nulla osta e per la firma del contratto di soggiorno. Inoltre trasmette i documenti agli uffici consolari.

Cosa deve fare lo straniero. A questo punto, l’extracomunitario (che si trova ancora nel suo Paese), saputo del rilascio del nulla osta, può andare a richiedere il visto all’autorità consolare nel suo Paese. Il consolato (che ha ricevuto tutta la documentazione dalle autorità italiane), entro 30 giorni, rilascia il visto di ingresso.

L’arrivo in Italia. Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, l’extracomunitario può recarsi allo Sportello che ha rilasciato il nulla osta: qui gli sarà assegnato il codice fiscale, sottoscriverà il contratto di soggiorno e potrà finalmente ritirare il modulo per richiedere il permesso di soggiorno.

Ottenimento del permesso di soggiorno. Con il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno, l’extracomunitario potrà andare in posta per spedire il modulo con l’apposita busta. L’Ufficio Postale rilascerà una ricevuta, con un user id e una password per accedere a www.portaleimmigrazione.it, dove potrà controllare lo stato di avanzamento della pratica. La Questura infine, informerà lo straniero per la consegna del permesso di soggiorno.