In una famiglia, le spese scolastiche rappresentano un importo sostanzioso sul bilancio familiare. Ma risparmiare si può: le spese infatti possono essere detratte nel 730 (o nel modello Unico) e quindi si può ottenere un rimborso IRPEF in busta paga.

La percentuale che spetta di detrazione è pari al 19%. Quindi, se supponiamo una spesa di 1.000 euro annui, si avrà diritto a un rimborso di 190 euro. Vediamo nello specifico quali sono le spese che possono essere detratte, i documenti da conservare, cosa fare con le spese per figli non a carico, ed infine per le spese sostenute dai fuori sede o all’estero.

Università

Tasse detraibili

Sono detraibili le seguenti spese:

  • le tasse universitarie per la triennale, la specialistica, magistrale e per i master. Occorre conservare le ricevute di pagamento.
  • Le tasse per i test di ingresso. Sono detraibili, solo se la facoltà è a numero chiuso.
  • Le spese di affitto. In basso sarà analizzato meglio l’argomento “affitto”.
  • Non sono detraibili le spese per i libri scolastici, per i trasporti e per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero.

Infine, l’Agenzia delle Entrate non fa distinzione tra Università pubbliche e private, quindi anche le spese sostenute in queste ultime sono detraibili come sopra. Sono detraibili, allo stesso modo, le spese sostenute per l’iscrizione al Conservatorio di musica.

Spese sostenute all’estero

Se il figlio frequenta una università all’estero, le relative spese possono essere detratte?

Sì, ma sono detraibili solo entro l’importo delle tasse stabilito per gli analoghi istituti statali italiani. Supponiamo quindi che, in Germania lo studente sia iscritto a medicina e paghi delle tasse per un importo pari a 3.500 euro annui. Supponiamo che in Italia, per quel corso di laurea, sia previsto il pagamento di tasse pari a 2.000 euro annui. In questo caso, sarà possibile detrarre solo 2.000 euro di tasse, gli altri 1.500 non sono detraibili.

Figli non a carico

Se il figlio non è a tuo carico, perché percepisce un reddito annuo oltre 2.840,51 euro (e ha più di 24 anni) oppure un reddito oltre 4.000 euro (e ancora non ha compiuto i 24 anni), non puoi portare in detrazione le sue spese universitarie, neanche se la ricevuta risulta pagata a tuo nome,

La circolare n.ro 56/E 14/06/2001 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 1.2.4, ha infatti chiarito che non è possibile detrarre le spese se il figlio non è a carico.

Affitto

L’art. 15, comma primo, lett. i-sexies, del Tuir sancisce che le spese universitarie per i canoni di affitto sono detraibili nella percentuale del 19%, ma entro un limite massimo di 2.633 euro. Se quindi la spesa annua è superiore, si avrà un rimborso pari solo al 19% di 2.633 euro.

Come detto sopra, le spese per affitto sono detraibili sono per gli studenti fuori sede (anche all’estero), ma solo se:

  • il comune dista minimo 100 km da quello di residenza ed è in una provincia differente;
  • l’università è nella medesima provincia ove è affittato l’immobile.

Il contratto di affitto, affinchè sia detraibile il canone, deve essere intestato al figlio, oppure al genitore a cui è a carico.