Una prestazione d’opera rappresenta un impegno da parte di un soggetto (prestatore d’opera) di erogare un servizio o compiere un’opera a un altro soggetto (committente), dietro pagamento di un compenso. A differenza del lavoro di tipo subordinato, il prestatore d’opera gestisce in maniera autonoma i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro (normativa di riferimento: art. dal 2222 al 2228 c.c.; per le prestazioni d’opera intellettuale: art.: 2229-2238 c.c.).

Le prestazioni d’opera sono prestazioni di lavoro del tutto autonome e quindi vengono svolte utilizzando la partita IVA, aperta appunto a nome del prestatore, che diventa di fatto un imprenditore (di solito si apre una ditta individuale) o un lavoratore libero professionista, sempre con partita IVA. Con l’azienda committente poi, potrà essere stipulato un contratto di collaborazione professionale.

Il prestatore d’opera quindi, poichè é un lavoratore autonomo a tutti gli effetti, dovrà provvedere in maniera autonoma agli adempimenti contabili e fiscali (emissione fatture, etc.), al versamento delle tasse e dei contributi (INPS o presso altra cassa se é un libero professionista con cassa). Per questo dovrà rivolgersi a un consulente o un commercialista.

Il contratto di prestazione d’opera è stato al centro dell’attenzione della riforma Fornero, poichè é stato rilevato che, non di rado, il collaboratore viene costretto dal committente ad “aprirsi” la partita IVA, per evitare il ricorso a tipologie contrattuali più costose (contratto di lavoro subordinato o contratto a progetto, per esempio).

A tal proposito, per arginare il fenomeno di abuso e utilizzo improprio dei contratti di prestazione d’opera con partita IVA, la riforma Fornero (Legge 92/2012) ha introdotto un cosiddetto “principio di presunzione”. Con la riforma, il contratto si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto se sussistono almeno due di questi elementi:

– durata complessiva del rapporto con lo stesso committente, maggiore di 8 mesi all’anno, per due anni consecutivi,

– in due anni solari, oltre l’80% del fatturato del prestatore d’opera con partita IVA, deriva da una stessa impresa;

– il prestatore ha una postazione fissa nell’azienda del committente.

Se sussistono almeno due dei suddetti elementi, il lavoratore potrà ricorrere al giudice per chiedere la conversione del contratto di collaborazione professionale in collaborazione a progetto e, solo di conseguenza, in un contratto a tempo indeterminato se sussistono i requisiti.

Purtroppo però, le novità introdotte rischiano di trasformarsi in carta straccia, visto che la legge ha contemporaneamente previsto delle eccezioni. Infatti, i tre presupposti di cui sopra, non si applicano se il reddito annuo lordo incassato dal collaboratore supera i € 18.662 lordi e nei casi in cui il collaboratore é iscritto ad albi, elenchi o ordini professionali.

Le norme volte a limitare l’utilizzo improprio del contratto di prestazione d’opera quindi, si applicano solo per livelli di reddito molto bassi e attività molto generiche (come sottolineato, sono esclusi gli iscritti ad albi professionali). Di fatto quindi, le novità della riforma Fornero sono applicabili a una ristretta cerchia di prestatori d’opera.