Il dipendente statale, così come quello privato, ha il diritto di licenziarsi, di dimettersi, per qualsiasi motivo. Ovviamente però, solo in caso di dimissioni per giusta causa danno diritto all’indennità di disoccupazione. Tale indennità, in tutti gli altri casi di dimissione non è prevista.

Come licenziarsi dal pubblico impiego (scuola, enti locali, ecc.)? Quali sono i termini di preavviso da rispettare? Vediamo insieme cosa sancisce la normativa in merito alle dimissioni volontarie di un dipendente statale, come compilare la lettera e i tempi di preavviso previsti.

Licenziamento

Dimissioni volontarie dalla pubblica amministrazione

Se intendi dimetterti da un pubblico impiego, devi comunicarlo con una lettera scritta alla tua amministrazione di appartenenza. Solitamente non c’è bisogno di redigere una lettera a mano libera, perchè Amministrazione predispone un apposito modello da compilare. La lettera di dimissioni deve essere inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano all’Ufficio Accettazione della Sede Centrale dell’ente, la quale provvederà ad apporre il timbro di ricezione, necessario affinchè le dimissioni abbiano effetto.

Nella lettera non occorre inserire la motivazione delle tue dimissioni, essendo un fatto del tutto personale. Se però ti stai dimettendo per giusta causa (e quindi le dimissioni non sono più volontarie, ma obbligate), è bene che tu inserisca nella lettera le precise motivazioni che ti hanno portato ad allontanarti dall’ente locale. Tra le cause gravi che giustificano le dimissioni di un dipendente, ci sono:

  • Importanti cambiamenti delle condizioni di lavoro o trasferimento ad altra sede;
  • Dequalificazione professionale o trattamento umiliante da parte del superiore;
  • Mancata retribuzione;
  • Molestie sessuali;
  • Mobbing.

Preavviso

Se ti licenzi volontariamente da un ente della pubblica amministrazione, sei obbligato a rispettare i termini di preavviso. Solo nel caso di dimissioni per giista causa puoi non rispettarle e quindi licenziarti in tronco. I termini di preavviso, salvo diversi tempi indicati nel proprio CCNL, sono pari a:

  • 30 giorni se hai un’anzianità lavorativa fino a 5 anni;
  • 45 giorni se hai un’anzianità lavorativa oltre 5 anni e fino a 10 anni;
  • 60 giorni se hai un’anzianità lavorativa maggiore di 10 anni.

Se non rispetti i termini di preavviso, nell’ultima busta paga ti sarà decurtato un importo pari all’indennità di preavviso, ossia alla retribuzione che avresti ottenuto nei giorni di preavviso che non hai rispettato. Se per esempio dovevi rispettare un termine di preavviso di un mese, nell’ultima busta paga ti sarà detratta la retribuzione di un mese. Se per esempio dovevi rispettare un preavviso di un mese ma ne hai dato solo 15, ti saranno detratti 15 giorni di stipendio.

NB: in caso di dimissioni per giusta causa hai sempre diritto all’indennità di preavviso. Non può mai esserti detratta, essendo la giista causa una motivazione di dimissione involontaria. Quindi anche se ti dimetti in tronco, avrai diritto comunque allo stipendio pari ai termini di preavviso (30 giorni, 45 giorni, ecc.).

Quando presentare le dimissioni

I termini di preavviso partono dal giorno 1 o 16 del mese. Se quindi per esempio, ti dimetti il 20 ottobre e devi dare un preavviso di 30 giorni, questi 30 giorni partono dal 1° novembre. Se per esempio ti dimetti il 2 novembre, il termine di preavviso parte dal 16 novembre (quindi le tue dimissioni saranno valide a partire dal 16 dicembre.

Attenzione: durante il preavviso non sono concesse ferie. Ovviamente durante il preavviso maturerai delle ferie, che ti saranno monetizzate con l’ultima busta paga insieme al TFR e alle altre spettanze.