Il precetto è un atto con cui il creditore notifica al debitore, l’invito ad adempiere alla sua obbligazione. Si tratta in pratica di un ultimo tentativo di far valere il proprio credito, prima di iniziare un’esecuzione forzata e quindi prima di procedere con l’espropriazione dei beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), dei beni immobili (pignoramento immobiliare) o con il pignoramento del conto in banca, del quinto dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi).

Il creditore in pratica, non può subito procedere con l’espropriazione forzata, ma deve sempre provvedere prima a far pervenire il suddetto atto di precetto. Solo dopo che questo tentativo non sarà andato a buon fine,potrà procedere con l’espropriazione forzata. Vediamo come notificare un precetto al debitore, secondo le modalità stabilità dalla vigente disciplina.

In cosa consiste l’atto di precetto? Benché notificato attraverso il servizio degli ufficiali giudiziari del tribunale, il precetto, altro non é che una normale diffida, che il creditore fa scrivere dal suo avvocato. La lettera, da inviare all’intimato, contiene una intimazione al debitore a provvedere al pagamento del debito entro 10 giorni dal suo ricevimento. Il titolo di cui si vanta il credito (per esempio una cambiale o un assegno), deve essere notificato prima o insieme all’atto di precetto (spesso si trovano spillati l’uno con l’altro, nella stessa lettera). Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, se il debitore continua a non voler adempiere al suo obbligo, il creditore può procedere in via esecutiva.

Cosa succede se il debitore non va a ritirare la posta? Se pensa di scamparla, non la farà franca: l’atto non ritirato si considera comunque notificato. Il debitore, trascorsi i giorni di giacenza, invierà una seconda raccomandata, avvisando del primo tentativo di notifica non andato a buon fine. Dopodichè potrà procedere con l’espropriazione forzata.

Il precetto ha una validità di 90 giorni: il creditore può procedere pignoramento entro tale termine, trascorso il quale ogni esecuzione forzata è invalida. Ovviamente il creditore, trascorsi i 90 giorni, può procedere alla notifica di un nuovo atto di precetto e quindi a conteggiare ulteriori 90 giorni.