Il certificato di famiglia è un documento rilasciato dal Comune che contiene, appunto, la conferma da parte del Comune stesso che il richiedente vi risiede. E’ quindi un documento con valore certificativo. Può essere richiesto dal diretto interessato, oppure da un’altra persona.

Esistono due tipi di certificato di residenza:

1. classico.
2. Storico.

contratto

Nel certificato classico si attesta semplicemente la residenza in quel Comune. Nel certificato storico invece, sono contenute le informazioni sulla composizione del nucleo familiare ad una data pregressa. In pratica questo certificato attesta che nell’anno X risiedevi in un certo Comune.

Entrambe le tipologie di certificato vanno richieste al Comune di residenza. Anche nel caso di certificato storico, non c’è bisogno di recarsi nel Comune in cui si risiedeva, ma basta andare nel proprio Comune attuale. Bisognerà quindi rivolgersi all’ufficio anagrafe: qui sarà rilasciato lo storico, nel quale saranno certificate anche le residenze precedenti con precisa durata di ognuna.

Costo

Il costo può cambiare in base all’uso che ne devi fare ed anche in base a come viene richiesto: allo sportello per esempio, se può essere emesso in carta semplice, costerà meno di un euro.

Se il certificato è in bollo, occorrerà aggiungere un bollo di importo pari a 16 euro.

Inoltre, molti Comuni permettono di scaricare, direttamente dal sito ufficiale del Comune, il certificato online, in maniera assolutamente gratis. Vai quindi sul sito del tuo Comune per maggiori informazioni.

Per un’altra persona

L’art. 33 del DPR 223/89 sancisce che, mantenendo salvi i limiti di legge, il Comune è tenuto a rilasciare il certificato di residenza a chiunque lo chieda. Ciò significa che ognuno è legittimato anche a chiedere il certificato di residenza altrui.

Chiaramente, l’ufficiale dell’anagrafe, porrà delle domande, sul perchè si chiede il certificato di un’altra persona. Se non ci sono elementi ostativi, lo rilascerà.

Autocertificazione

Non sempre è necessario il certificato: il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sottolinea infatti che la pubblica amministrazione, non può più obbligare i cittadini a chiedere il certificato, laddove sia possibile provvedere con l’autocertificazione.

L’autocertificazione può essere fatta in carta semplice, deve essere firmata dall’interessato e ha valore legale. Non c’è bisogno di convalida da parte del Comune. Chiaramente, dichiarazioni mendaci sono perseguibili dalla legge.