Molto spesso le aziende hanno necessità di assumere un dipendente solamente per un breve periodo di tempo: il caso più semplice è quello di una lavoratrice andata in maternità che deve essere sostituita durante il periodo di astensione. In questi casi si può assumere nuovi lavoratori con il contratto a tempo determinato.

In questa guida ti spiego come funziona questo contratto, qual è la durata massima per cui si può fare, quando è possibile fare la proroga e quante volte, come funzionano le dimissioni e quanti giorni di preavviso devono essere dati, come funziona il licenziamento e infine, cosa succede se la dipendente va anch’essa in maternità.

Cos’è e come funziona

Il contratto a tempo determinato è un accordo stipulato tra azienda e lavoratore subordinato ed ha una durata prefissata. Esso può essere rinnovato per un massimo di 36 mesi. Trascorsi questi tre anni, il rapporto di lavoro va interrotto, oppure il dipendente viene assunto automaticamente a tempo indeterminato.

Acausalità

Con la liberalizzazione del contratto a termine, cominciata con la L. n.92/12 e terminata con il D.Lgs. n.81/15, non è più obbligatorio inserire la causa del rapporto di lavoro nel contratto. Il contratto a tempo determinato può essere acausale. Non occorre specificare i motivi di carattere produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Periodo di prova

Nel contratto a tempo determinato può essere previsto un periodo di prova. La durata del periodo di prova varia in base al CCNL di assunzione. In questo periodo il datore di lavoro può verificare l’attitudine del lavoratore e quest’ultimo la convenienza del rapporto. Durante il periodo di prova le parti possono recedere senza alcun preavviso.

Durata

Ci sono alcune regole che disciplinano la durata del contratto a tempo determinato. Nello specifico, i requisiti principali sono che:

  • Può avere durata massima (comprensiva di proroghe) pari a un anno;
  • Deve essere il primo rapporto tra le parti;
  • Non può essere prorogato o reiterato dopo un anno.

Per i contratti superiori a sei mesi c’è un’eccezione: la durata massima sale a trentasei mesi. Alla scadenza, le due parti possono stipulare nuovamente un contratto a tempo determinato, ma solo dopo 20 giorni dalla scadenza del primo. Inoltre la durata complessiva di tutti i contratti non deve superare i trentasei mesi.

È quindi possibile stipulare contratti a tempo determinato per un massimo di 36 mesi, purché la durata dei singoli contratti sia superiore a sei mesi e tra un contratto e l’altro siano trascorsi almeno 20 giorni. Trascorsi i trentasei mesi, se il lavoratore rimane in azienda, il contratto si considera sempre e automaticamente a tempo indeterminato.

Sostituzione maternità

Spesso il contratto a termine si stipula per sostituire una lavoratrice in astensione per maternità. Anche in questo caso è prevista un’eccezione: un lavoratore assunto con contratto a termine per sostituzione maternità, può essere subito rinnovato alla scadenza senza attendere i 90 giorni di cui sopra, fermo restando il limite di trentasei mesi.

Busta paga

Il CCNL di riferimento stabilisce la retribuzione minima. Il contratto può essere stipulato sia full time che part time. In questo ultimo caso la retribuzione è ovviamente rapportata alle ore di lavoro effettivamente prestate. Il part time può essere verticale o orizzontale, a seconda delle esigenze dell’azienda.

Assunzione

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, deve contenere il termine, ossia la scadenza del rapporto di lavoro, i dati delle parti, il CCNL di inquadramento, la mansione assegnata al dipendente, gli orari di lavoro. Di seguito è possibile scaricare un esempio, un fac simile del modello di contratto da compilare.

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Licenziamento

Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima del termine previsto. Può essere licenziato solo per giusta causa, ossia per un motivo talmente grave che non permetta di proseguire il rapporto. Non è quindi ammesso il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo.

In presenza di giusta causa, il licenziamento può avvenire in tronco, quindi senza preavviso. Il licenziamento può essere comunicato anche oralmente, ma tale licenziamento dovrà subito essere messo per iscritto con una lettera nella quale viene chiarita la giusta causa, da consegnare all’ex dipendente.

Dimissioni

Nel contratto a tempo determinato non sono previste le dimissioni prima della scadenza. E’ possibile rassegnare le proprie dimissioni solo in due casi:

Dimissioni volontarie per comune volontà delle parti

Ossia con l’accordo e il benestare dell’azienda. Lavoratore e azienda si accorderanno quindi per i giorni di preavviso. E’ necessario presentare una lettera di dimissioni, sottoscritta dalle parti, nella quale si dichiara il comune accordo. Di seguito un fac simile lettera di dimissioni da scaricare.

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Giusta causa (articolo 2119 codice civile)

In questo caso il lavoratore non deve dare alcun preavviso e ha diritto anche al risarcimento del danno che è pari all’ammontare delle retribuzioni che gli spetterebbero se il contratto fosse proseguito.

Scarica subito questo modello per dare le dimissioni al tuo datore di lavoro per giusta causa.

Esempio

Se il lavoratore è assunto fino al 32 dicembre, ma si licenzia per giusta causa il 31 ottobre, ha diritto a un risarcimento pari alle buste paga di novembre e dicembre.

Quando sussiste la giusta causa, le dimissioni vanno rassegnate in tronco, ma al più presto possibile deve essere consegnata una lettera di dimissioni a mano o tramite raccomandata A/R, con cui si chiarisce la giusta causa.

Purtroppo il datore di lavoro potrebbe non accettarla. A quel punto, se il lavoratore intende far valere i propri diritti (e quindi ottenere il pagamento spettante), dovrà intraprendere un percorso legale.

Proroga e rinnovo

Il contratto a tempo determinato può durare al massimo trentasei mesi, comprensivo di proroghe. Tra un contratto e l’altro, pena la conversione automatica a tempo indeterminato, devono passare almeno:

  • 10 giorni se il contratto iniziale era inferiore a sei mesi;
  • 20 giorni se il contratto iniziale era superiore a sei mesi.

La comunicazione della proroga va fatta in forma scritta ed è possibile solo per la stessa attività lavorativa prevista inizialmente. Il datore di lavoro non può assumere a termine un dipendente per una mansione e poi prorogare il contratto per un’altra. Anche la proroga, come il contratto stesso, è acausale, quindi non occorre giustificarla.

Se alla scadenza originaria, oppure dopo il periodo massimo di trentasei mesi, il rapporto di lavoro prosegue senza alcun atto scritto tra le parti, il contratto continua a essere valido per ulteriori:

  • 30 giorni (se la durata era minore di sei mesi);
  • 50 giorni (se la durata era superiore di sei mesi).

Per tutti questi giorni, al dipendente spetta una busta paga maggiorata del 20% dal 1° al 10° giorno successivo alla scadenza; del 40% per i restanti giorni. Se passano anche questi 30/50 giorni il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

Infine, raggiunti i 36 mesi, c’è un’ultima possibilità di proroga del contratto: è possibile stipulare un ultimo contratto a termine di 12 mesi, ma dovrà essere sottoscritto in regime di “deroga assistita” presso la Direzione del Lavoro territoriale competente.

Maternità

La donna assunta con contratto a tempo determinato, ha diritto a un periodo di astensione obbligatoria pari a due mesi prima del parto e tre mesi dopo, retribuiti all’80% dell’ultima retribuzione (indennità di maternità).

In caso di scadenza del contratto, l’indennità di maternità è dovuta in maniera differente in base alla data di scadenza dall’inizio dell’astensione obbligatoria (come definito secondo il parere pronunciato dal Consiglio di Stato n. 460/2003):

  • Meno di 60 giorni: la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità, quindi a 2 mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto.
  • Più di 60 giorni: alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità se sta godendo del trattamento di disoccupazione. Quindi l’indennità di maternità va a sostituire l’indennità di disoccupazione. Se alla scadenza della maternità obbligatoria ha ancora diritto alla disoccupazione, essa riprenderà fino alla scadenza. Lo stesso vale per la mobilità.

Se il contratto è scaduto da più di 120 giorni, ma la lavoratrice ha usufruito del congedo anticipato per gravi complicazioni (gravidanza a rischio), essa ha diritto alla maternità anticipata e anche dell’astensione obbligatoria per ulteriori tre mesi dopo il parto (se subentrano delicate condizioni mediche) (TU art. 17 comma 2, lett.a).

Ferie

Il contratto a tempo determinato prevede le ferie secondo il CCNL di inquadramento. Le ferie devono essere godute entro la scadenza del singolo contratto. Se non godute, devono essere monetizzate e pagate dal datore di lavoro al dipendente con l’ultima busta paga, insieme al TFR maturato.

Malattia

L’indennità di malattia compete per tanti giorni quanti sono quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia. Nello specifico spettano un minimo di 30 giorni fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Esempio

Se nell’anno precedente all’inizio della malattia si contano 20 giorni di lavoro, si ha diritto comunque a un massimo di 30 giorni per malattia nell’anno solare.

Esempio

Se nell’anno precedente all’inizio della malattia si contano 50 giorni di lavoro, si ha diritto a un massimo di 50 giorni per malattia nell’anno solare.

Esempio

Se nell’anno precedente all’inizio della malattia si contano 300 giorni di lavoro, si ha diritto a un massimo di 180 giorni per malattia nell’anno solare

Infortunio sul lavoro

Come tutti i lavoratori dipendenti, anche i lavoratori assunti con contratto a termini devono essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nello svolgimento della propria attività lavorativa. In caso di infortunio, l’INAIL garantisce le sue prestazioni anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi.

Tredicesima

Il dipendente a tempo determinato, come tutti i lavoratori subordinati, ha diritto alla tredicesima e alla quattordicesima, se previsto nel proprio CCNL di riferimento. Il contratto prevede anche i giorni dell’anno in cui le mensilità aggiuntive vengono erogate.

TFR

Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, all’ex dipendente spetta la busta paga fino ad allora maturata e il trattamento di fine rapporto. Il calcolo è lo stesso per tutti: per ogni anno lavorato spetta all’incirca un mese di TFR. Per le frazioni di anno si calcola la frazione di mese.

Disoccupazione

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (Mini NaspI), se possono vantare almeno 13 settimane di contribuzione (che sia versata o solo dovuta) nell’anno precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Non è richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.

Mobilità

L’indennità di mobilità viene sospesa e interrotta per tutto il tempo in cui il soggetto viene assunto con contratto a termine. L’iscrizione alle liste di mobilità viene invece cancellata solo se il lavoratore viene assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato (art. 9, L. 223/1991).