La caparra, in giurisprudenza, è rappresentata da una somma di denaro (un acconto) che viene versata a titolo di garanzia, che la controparte incassa, per esempio, in caso di recesso o in caso di inadempimento contrattuale. Rappresenta quindi un risarcimento da usare se le parti non rispettano l’accordo. In caso di adempimento invece, viene restituita o conteggiata nel totale dovuto.

Le caparre però, non sono tutte uguali: ci sono per esempio delle differenze sostanziali tra caparra confirmatoria (disciplinata dall’articolo 1385 del codice civile) e caparra penitenziali (disciplinata dall’articolo 1386 del codice civile) Vediamo di seguito gli elementi di differenziazione.

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La caparra confirmatoria è la più diffusa ed é rappresentata dalla consegna di denaro (o di altri beni) a conferma del patto. Se chi ha lasciato la caparra risulta inadempiente, l’altra può recedere dal contratto e tenere la caparra, a titolo di risarcimento. Se invece è la parte che ha ricevuto la caparra ad essere inadempiente, l’altra parte può recedere e ottenere il doppio della somma versata.

Esempio: supponiamo che tu debba acquistare una casa e versi, in fase di compromesso, 2.000 euro e ti vincolo ad acquistare la casa. Se tu decidi di non comprarla più, il venditore potrà tenere i 2.000. Se invece sarà lui a non volerti vendere più la casa, dovrà restituirti i 2.000 euro e versartene altri 2.000, in totale 4.000 euro.

La caparra penitenziale è invece il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito consensualmente dalle parti. E’ quindi il corrispettivo dovuto dalla parte che decide di avvalersi del diritto di recesso previsto in contratto.

La caparra penitenziale è quindi molto simile alla confirmatoria, ma ci sono delle differenze sostanziali: con la caparra confirmatoria la parte, in caso di inadempimento può tenersi la caparra, ma ha ulteriori due possibilità:

  1. chiedere l’adempimento del contratto;
  2. chiedere il risarcimento del danno, anche rivolgendosi al giudice. Il risarcimento del danno sarà regolato dalle norme generali.

Nella caparra penitenziale invece, il recesso contrattuale e quindi l’inadempimento, comporta solo la trattenuta della caparra, ma elimina tutte le obbligazioni che ne derivano. Se quindi uno recede, l’altro potrà trattenere la caparra, ma non potrà pretendere altro, neanche il risarcimento dei danni.