Hai preso in affitto un terreno agricolo? Supponiamo che il contratto di locazione era di tre anni. Al termine di questi, il proprietario del terreno, se desidera continuare ad affittare, deve necessariamente rivolgersi a te, oppure non hai nessun diritto di prelazione? Quanto tempo deve passare affinchè il proprietario possa affittare ad altri? E in caso di vendita invece (se dopo l’affitto decide di vendere il terreno), hai diritto di prelazione?

Vediamo di seguito cosa prevede il nostro codice civile in materia di affitto di terreni agricoli, sia nel caso in cui il proprietario decida, alla scadenza del contratto, di affittare nuovamente il terreno, sia nel caso decida di venderlo.

Terreno agricolo

AFFITTO

L’art. 4-bis della legge n.203/1982 (D.Lg. 228/2001) attribuisce, al precedente affittuario, il diritto di prelazione, nel caso in cui il proprietario voglia continuare ad affittare il terreno agricolo. Il locatore (ossia il proprietario), che alla scadenza del contratto intenda continuare ad affittare il fondo, deve comunicare le offerte ricevute al conduttore (ossia alla persona che fino ad allora lo aveva in affitto). Costui entro 45 giorni dalla comunicazione, può esercitare il diritto di prelazione.

E se il proprietario del fondo non da alcuna comunicazione all’ex conduttore? Se il proprietario concede il terreno in locazione a terzi, entro sei mesi dalla scadenza del contratto, non dandone comunicazione all’ex conduttore, quest’ultimo, entro un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato, può esercitare il diritto di prelazione.

Se invece trascorrono sei mesi dalla scadenza del contratto e/o un anno dall’affitto a terzi, l’ex conduttore non ha più alcun diritto di prelazione, che quindi cade in prescrizione.

VENDITA

Nel caso in cui il proprietario decida di vendere il terreno, ha diritto di prelazione: il coltivatore diretto (o società agricola) che lo ha in affitto da almeno due anni.

Se il terreno non è affittato a un coltivatore diretto (o società agricola), il diritto di prelazione spetta ai coltivatori diretti (o società agricole) proprietari di terreni confinanti (articolo 7 della legge 817/1971).