Le polizze di assicurazione e la relativa disdetta, sono soggette alle condizioni del contratto e, ovviamente, alla normativa vigente, tra cui il decreto Bersani convertito nella Legge. 40/2007, che ha fatto maggiore chiarezza rispetto a quanto riportato nel codice civile. E’ quindi molto importante conoscere le condizioni di disdetta, le eventuali penali da pagare, che sono riportate nel contratto stipulato con la compagnia assicuratrice.

Una volta conosciute tutte le condizioni di disdetta, occorre valutarne la convenienza, considerando quindi le eventuali penali da corrispondere alla compagnia. Da tenere presente inoltre, che non tutte le polizze sono uguali e ci sono dei limiti. Per esempio, diverso è il caso di disdetta di un’assicurazione casa in caso di morte, rispetto alla disdetta di un’assicurazione casa legata al mutuo. Vediamo insieme le varie situazioni.

Euro lira casa

Modulo fac simile

Oltre alla propria specifica assicurazione casa, occorre tener presente i seguenti aspetti e categorie:

  • polizza con scadenza annuale annuale senza tacito rinnovo, oppure, con scadenza annuale ma con tacito rinnovo;
  • polizza pluriennale sottoscritta prima del 03/04/2007;
  • polizza pluriennale sottoscritta dopo il 03/04/2007;
  • polizza di assicurazione legata a un mutuo.
  • polizza da disdire per morte dell’intestatario.

Polizza annuale senza tacito rinnovo. E’ il caso più tipico di assicurazioni sulla casa. In questo caso, allo scadere dell’anno, non è necessario inviare alcun disdetta, perchè si estingue in automatico (entro 15 gg dalla scadenza), appunto, perchè essendo senza tacito rinnovo, per rinnovarla occorre un nuovo atto scritto.

Polizza annuale con tacito rinnovo. In questo caso, se non c’è disdetta, la polizza si rinnova automaticamente, per cui prima della scadenza (almeno 60 giorni prima), occorre inviare una lettera di disdetta, da inviare tramite raccomandata A/R oppure via fax. A questo link è possibile scaricare un modulo da usare come fac simile per la disdetta.

Polizza pluriennale. Se la polizza è stata stipulata prima del 3 aprile 2007, occorre sempre il preavviso scritto di 60 giorni, purché siano trascorsi almeno tre anni di versamenti effettivi. Per le polizze pluriennali sottoscritte dopo il 3 aprile 2007, occorre sempre una lettera di disdetta con preavviso di 60 giorni, ma non è necessaria una durata minima contrattuale già trascorsa.

Polizza assicurazione legata a un mutuo. In questo caso la situazione è più complicata, in quanto la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di mutuo, il quale non sarebbe stato concesso senza assicurazione. Per disdire l’assicurazione, in questo caso, spesso occorre aspettare la scadenza del mutuo o estinguerlo anticipatamente.

In caso di morte

Se il titolare della polizza di assicurazione è deceduto e i familiari non vogliono farsi carico della polizza di assicurazione e del relativo premio in qualità di eredi, possono inviare comunicazione di disdetta alla compagnia.

Oltre alla disdetta, occorre inviare anche copia del certificato di morte. E’ possibile usare, come fac simile, il modulo di cui sopra, ovviamente precisando che la disdetta viene chiesta per decesso del titolare e allegando, come detto, il certificato di morte.