Vuoi il divorzio dal tuo coniuge ma lui/lei non vuole concedertelo? Il tuo coniuge ti ha concesso il divorzio ma non riuscite a trovare una quadra su molti aspetti tra cui quelli economici e di gestione dei figli? In questi casi c’è solo un modo per procedere: richiedere il divorzio giudiziale.

In questa guida completa sul divorzio giudiziale ti spiego come funziona, quali sono i tempi e i costi da sostenere, qual è l’iter della procedura, come funziona il ricorso e quando può essere fatto, dunque come funziona la trasformazione del divorzio giudiziale in divorzio consensuale. Ecco tutto quello che devi sapere.

Cos’è e come funziona

Quando i due coniugi non sono concordi sul fatto di divorziare (uno vuole separarsi e l’altro no) oppure, pur approvando entrambi la separazione non riescono a trovare un accordo in merito alle condizioni (assegno di mantenimento, assegnazione della casa, affidamento dei figli, ecc.), l’unica strada percorribile é quella del divorzio giudiziale.

Come funziona

Il coniuge interessato al divorzio deve presentare un ricorso al tribunale competente territorialmente, sottolineando le proprie richieste (gestione casa, figli, ecc.).

L’altro coniuge viene quindi chiamato a presentare le sue richieste e, se i due non sono d’accordo, sarà il Tribunale con apposita sentenza a decidere per il divorzio e a quali condizioni. Il Tribunale territorialmente competente é quello del luogo di residenza comune dei due coniugi o, se assente, quello di residenza della controparte chiamata.

Attenzione

Spesso la separazione nasce con un contenzioso, ma via via si trasforma in un accordo. In questi casi la sentenza del giudice non é più necessaria poiché subentra quindi una separazione consensuale, che in ogni momento può sostituire quello giudiziale, anche durante la stessa causa.

Tempi e costi

Non é possibile stabilire quanto ci vuole in media per ottenere il divorzio. In caso di disaccordo infatti, dopo un primo tentativo di conciliazione la causa procede come un processo ordinario, con tutte le udienze utili al caso.

I tempi di attesa quindi dipendono da una serie di variabili che variano da caso a caso. Con la legge sul divorzio breve, si può ottenere lo scioglimento definitivo del matrimonio a partire già da un anno dalla sentenza di separazione. Tuttavia la causa può durare anche un paio di anni.

Durata: cosa fa aumentare i tempi

I tempi possono essere aumentati dalla complessità del caso. Di solito, la parte che richiede più tempo é quella della fase istruttoria, ossia quella che consente al giudice di entrare in possesso di tutti gli elementi per giungere a una decisione equa.

Il giudice può anche predisporre delle indagini patrimoniali e fiscali, le quali vanno ad allungare ulteriormente il procedimenti. I tempi quindi si allungano a causa di:

  • Richieste dei coniugi;
  • Necessità di prove e di altri elementi utili al caso;
  • Complessità del caso;
  • Presenza o meno di figli;
  • Dimensione patrimoniale dei beni in comune;
  • Ricorsi presentati;
  • Carico di lavoro del Tribunale.

Anche i costi non possono essere quantificati con precisione, ma dipendono soprattutto dalla conflittualità dei coniugi e da quanto quindi occorre rivolgersi all’avvocato, dall’avvocato stesso (di solito le parcelle sono più alte nelle città dove il costo della vita é più alto) dal numero delle udienze, di memorie integrative, incontri con i legali, ecc.

Si può comunque desumere, per un caso di media complessità che include anche dei figli, un costo di circa 1.000 / 2.000 euro.

L’addebito: chi paga

L’articolo 151 del codice civile, al comma due sancisce che il giudice, al momento della pronuncia della separazione, se uno dei due coniugi lo ha espressamente richiesto e ne ricorrono le circostante, può addebitare la separazione a uno o entrambi i coniugi.

La persona a cui viene addebitata la separazione dovrà risarcire all’altra tutte le spese legali alla separazione. La separazione viene addebitata alla persona che l’ha causata con il suo comportamento contrario ai doveri coniugali (abbandono del tetto coniugale, infedeltà, violenza, ecc.).

Gratuito patrocinio

I ceti meno abbienti, con reddito personale non superiore a 10.766,33 euro, possono chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio presso l’Ordine degli avvocati della propria zona, in modo che le spese legali siano a carico dello stato. In questo modo anche chi ha un reddito basso e non può permettersi un avvocato, ha la possibilità di farsi assistere da un professionista per la tutela dei propri diritti.

Procedura

La legge al momento non prevede un divorzio immediato (cosiddetto “divorzio diretto”), ma occorre prima iniziare la procedura di separazione e quindi l’omologa della separazione da parte del Tribunale competente.

Dopodiché, trascorso almeno un anno dall’omologazione della separazione, sarà possibile chiedere il divorzio, per sciogliere definitivamente il matrimonio. Grazie all’entrata in vigore della Legge sul divorzio breve, è infatti possibile chiedere il divorzio dopo un anno e non più dopo tre anni.

Presentazione del ricorso al Tribunale

Il procedimento inizia con un ricorso presso il Tribunale presentato da uno dei due coniugi (oppure da parte di entrambi, in questo caso i due ricorsi verranno uniti) per rimettere ogni decisione al giudice. Occorre necessariamente rivolgersi a un legale, che è obbligatorio: non é possibile seguire questa strada senza avvocato, in quanto ognuno deve difendere i propri interessi dinanzi al giudice.

Con il ricorso i due coniugi chiedono che sia il Tribunale a sancire la separazione e a regolarne le condizioni, che non sono comunque definitive ma possono subire modifiche o revoche durante tutto il procedimento oppure alla fine, al momento della sentenza di divorzio.

Tuttavia, in questo modo, il giudice pronuncia le condizioni a cui si devono attenere entrambi i coniugi che in quel momento sono in disaccordo. L’eventuale richiesta di modifica delle condizioni di separazione, può essere presentata in Tribunale solo da un avvocato.

Comparizione dinanzi al Presidente

Il tribunale fissa una data (entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso) di comparizione di entrambi i coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale stesso. Prima dell’incontro, la controparte insieme al suo legale può presentare memoria difensiva e altri documenti di prova che ritiene utili o necessari.

Il giorno fissato dal Presidente, entrambi i coniugi devono comparire accompagnati dal proprio legale. L’udienza può essere rimandata solo in caso di gravi e comprovati impedimenti. Il giorno dell’incontro, il Presidente tenta prima una conciliazione tra i coniugi: li ascolta prima separatamente e poi congiuntamente (articolo 4 comma 6, I. div.).

Se il tentativo di conciliazione fallisce, il giudice, ovviamente dopo aver sentito le parti e i difensori, pronuncia la separazione dei coniugi e un’ordinanza con tutte le opportune e indispensabili regole della separazione. Inoltre stabilisce la data dell’udienza dinanzi a un Giudice Istruttore, che di solito si tiene entro uno o due mesi.

Attenzione

Entro dieci giorni dalla notifica della pronuncia del Presidente una delle parti può impugnare le regole presso la Corte d’Appello.

Memoria integrativa e di costituzione

Con la pronuncia dei provvedimenti urgenti, il Presidente fissa anche un termine entro cui l’attore (ossia il coniuge che ha presentato la domanda di separazione) e il convenuto (ossia il coniuge che ha ricevuto la domanda di separazione), possono consegnare al Tribunale dei documenti integrativi:

  1. L’attore può presentare la cosiddetta “memoria integrativa”.
  2. Il convenuto può presentare la cosiddetta “memoria di costituzione”.

Queste “memorie” (che ogni coniugi può facoltativamente scrivere, insieme al proprio avvocato), possono contenere ulteriori appunti, prove, fatti che andranno appunto a integrare gli atti già in possesso del Tribunale, oppure a completare la propria difesa (memoria difensiva). È possibile anche inserire nuove domande accessorie che non siano già state formulate nel ricorso.

Causa ordinaria dinanzi al giudice istruttore

I due coniugi quindi sono chiamati a presentarsi, insieme ai legali, dinanzi al giudice istruttore. In questa prima udienza il giudice raccoglie quanti più elementi possibili e la causa si svolge seguendo le regole del processo ordinario di cognizione: a questo punto quindi, la procedura prosegue come un classico processo ordinario: verranno fissate altre sentenze.

La durata del processo dipende dalla fase istruttoria, dalle prove che devono essere raccolte, da cosa pretende uno o l’altro coniuge, insomma da tante variabili. Ecco perché sebbene il divorzio possa essere ottenuto a partire da un anno dalla prima udienza presidenziale, in realtà i tempi potrebbero allungarsi.

Ricorso

Uno dei due coniugi, per giustificati motivi, può chiedere al Tribunale la revoca o la modifica delle condizioni contenute in un provvedimento (quand’anche tale provvedimento aveva modificato le condizioni) attraverso il ricorso. La richiesta può riguardare le fattispecie più disparate, ma di solito verte le seguenti condizioni di separazione:

  • L’assegno divorzile;
  • L’attribuzione della casa;
  • L’addebito della separazione;
  • La gestione dei figli.

Durante i procedimenti di modifica delle condizioni il giudice ha ampia discrezionalità sul giudizio. I casi sono diversi gli uni dagli altri e spesso il giudice può dare maggiore peso a seconda del suo legittimo modo di vedere le cose.

Gli esiti quindi non sono sempre prevedibili, tuttavia nei casi in cui ci sono i presupposti per una modifica che si ritiene legittima, è sempre consigliabile provare a richiederla.

Trasformazione in consensuale

In qualsiasi momento il divorzio giudiziale può trasformarsi in consensuale: durante il primo incontro dinanzi al Presidente del Tribunale, durante un’udienza o semplicemente nel corso della causa. Qualora le parti raggiungano un accordo, il divorzio si trasforma in congiunto, con conseguente risparmio di tempo e di denaro per entrambi i coniugi.