La legge n. 220/2013, conosciuta anche come “riforma del condominio”, ha modificato la disciplina in materia di condominio, introducendo nuove regole anche sulle modalità di convocazione dell’assemblea. Una fra tutte è che l’assemblea condominiale deve essere convocata con la forma scritta, quindi tramite raccomandata, consegnata anche a mano, tramite fax o PEC.

La convocazione dell’assemblea, ordinaria e straordinaria, è un compito riservato all’amministratore di condominio. I singoli condomini possono chiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea. Inoltre, in specifici casi, anche il singolo condomino può prendere individualmente l’iniziativa della convocazione. Vediamo i vari casi e le relative lettere fac simile di convocazione da inviare agli altri condomini.

Condominio

Dall’amministratore

A questo link é possibile scaricare una fac simile di lettera di convocazione da parte dell’amministratore. Come scritto sopra, la lettera deve essere consegnata a mano, spedita per raccomandata, oppure via fax o tramite PEC ai singoli condomini.

I singoli condomini possono anche chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea, egli però, ha l’obbligo di accettare la proposta e convocarla solo in determinati casi specifici previsti dalla legge (per esempio per discutere di innovazioni e di interventi “agevolati”, per tutelare la destinazione d’uso delle parti comuni, per denunciare gravi irregolarità, etc.). In generale quindi, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea quando si tratti di fatti importanti e rilevanti. Per gli altri casi, egli potrà valutare la necessità di convocazione.

Dal singolo condomino

Come detto sopra, la disciplina prevede che anche il singolo condomino possa convocare l’assemblea, nei seguenti casi:

  • mancanza dell’amministratore (perchè deceduto o perchè assente in quanto non sussiste l’obbligo di nominarlo se i condomini sono meno di nove);
  • quando l’amministratore cessa l’incarico per perdita dei requisiti;

Di seguito un fac simile lettera di convocazione assemblea da parte del singolo condomino.

Da almeno due condomini

L’assemblea può essere richiesta da almeno due condomini, se questi rappresentano almeno un sesto del valore dell’immobile e solo dopo aver fatto richiesta di convocazione all’amministratore e questi non vi abbia provveduto entro dieci giorni.

In questo caso é possibile usare questo fac simile lettera di convocazione.