Nel nuovo Codice della Strada e, precisamente, il D. Lgs. n.285 del 30/04/1992, è sancito l’obbligo di portare il casco quando si è alla guida di motocicli. L’obbligo vale sia per il conducente del motorino, che per eventuali passeggeri a bordo. Il casco deve essere di tipo omologato.

In caso di inosservanza della norma, è prevista innanzitutto una sanzione di tipo amministrativo, quindi una multa che va da un mino di 80 euro a un massimo di 323 euro. Sono inoltre previste ulteriori pene accessorie: il fermo amministrativo e la decurtazione dei punti sulla patente.

Multa

A chiunque guidi una moto senza casco, viene notificata una multa che va da 80 a 323 euro, secondo la norma di cui sopra, stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In caso di guida senza casco, è prevista anche l’applicazione della pena accessoria del fermo amministrativo, per un periodo di 60 giorni. Se si è sorpresi alla guida senza casco per due volte nell’arco di due anni, la durata del fermo sale a 90 giorni.

Durante il fermo, il veicolo non può circolare (altrimenti è prevista una ulteriore sanzione), non può essere demolito o esportato all’estero, se viene venduto dopo il fermo non può comunque circolare.

Oltre alla multa e al fermo, è prevista anche la decurtazione di 5 punti sulla patente, se chi era alla guida ha almeno 18 anni e/o se, essendo maggiorenne, trasporti un minore senza casco.

Opposizione e annullamento: se il bene é strumentale

L’art. 52, comma 1, lett. m-bis del D.L: 69/2013, ha modificato l’art. 86, comma 2 del d.P.R. 602/1973, per quello che riguarda la comunicazione preventiva di iscrizione al PRA di fermo amministrativo.

In pratica, entro 30 giorni dalla ricezione di comunicazione del fermo, se il proprietario della moto (o dell’auto) è un professionista o un imprenditore con partita IVa, può dimostrare a Equitalia che il veicolo é strumentale alla propria attività e chiedere l’annullamento del fermo.

Si profila quindi un caso di impignorabilità dei beni indispensabili all’azienda, per i quali, sottolineiamo, é necessario dimostrare in maniera adeguata che il mezzo sia realmente inerente la propria attività e indispensabile per il suo corretto svolgimento aziendale o professionale.

A questo link leggi come chiedere la cancellazione del fermo.