Chiunque abbia un interesse diretto, una volta che un testamento olografo viene reso pubblico, può impugnarlo affinchè sia dichiarato invalido. L’impugnazione va fatta con atto di citazione dinanzi al giudice, citando gli eredi ed i legatari.

Per legge, sono previste due situazioni di invalidità di un testamento olografo: la nullità e l’annullabilità. Vediamo quando ricorrono entrambi i casi, nonchè i termini di prescrizione per impugnare il testamento.

Testamento

Nullità e annullabilità

Un testamento è da ritenersi nullo in due casi:

  • è contrario alla legge;
  • oppure ha gravi difetti di forma (per esempio se il testamento non è stato scritto interamente dal de cuius, oppure quando manca la sottoscrizione).

Il testamento può essere impugnato per nullità senza limiti di tempo, ma non può essere fatta valere dalle persone che conoscevano la causa della nullità e ciò nonostante hanno confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

Il testamento, è invece annullabile quando si dimostra che il testatore era incapace d’intendere e di volere al momento della stesura, oppure se presenta dei difetti di forma, non così gravi da renderlo nullo, ma annullabile (per esempio se manca la data è annullabile).

L’azione di annullamento va fatta entro cinque anni dal momento in cui il notaio rende pubblico il testamento davanti ai chiamati.

Atto di citazione per lesione di legittima

Nel patrimonio del de cuius, ci sono quote di cui non può disporre e che devono andare obbligatoriamente agli eredi legittimi (cosiddetta “quota indisponibile”). Attenzione però, perchè nel nostro ordinamento, questa quota ha valore quantitativo e non qualitativo: significa che non ci sono beni specifici che devono andare ai legittimatari, ma solo un determinato valore del patrimonio, quindi composto da beni di qualsiasi natura, purchè appunto il loro valore raggiunga la quota spettante (Cassazione n. 2202/1968).

Se quindi questa quota spettante viene lesa, la legge prevede due azioni di tutela dei legittimatari:

  1. l’azione di riduzione (artt. 553 e ss. c.c.), volta a far dichiarare invalidi (in tutto o in parte) le disposizioni del de cuius che eccedono la quota e che sono andate ad altri; l’azione è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, a partire dal momento in cui l’erede designato dal testatore accetta l’eredità.
  2. La petizione di eredità (art. 533, 1° comma, c.c.), un’azione volta a dimostra e far riconoscere il proprio titolo di erede contro coloro che detengono (a titolo di eredi o senza alcun titolo), tutto o in parte, beni del de cuius, allo scopo di ottenere la restituzione (parziale o totale). L’azione di petizione di eredità è senza limiti di prescrizione, tranne in caso di usucapione del soggetto possessore.