Abbiamo una laurea triennale (in ingegneria, lettere, matematica, psicologia, economia, scienze politiche, etc.) e vorremmo già iniziare a fare qualche esperienza di insegnamento? Si può insegnare con la laurea triennale, senza quindi essere in possesso della laurea specialistica/magistrale di ulteriori due anni?

Come chiarito dal D.M. n.39 del 30/01/1998 relativo a “Titoli di accesso alle classi di concorso a cattedre nella scuola secondaria” e successivo D.M. N.22 del 9/02/2005, la laurea triennale non rappresenta titolo di accesso per insegnare nella scuola secondaria. Per insegnare nella scuola secondaria (medie e superiori) occorre una laurea vecchio ordinamento (della durata di quattro anni) o una laurea specialistica/magistrale (cosiddetta 3+2 o 4+1), non essendo sufficiente la laurea triennale per l’abilitazione all’insegnamento.

È esclusa quindi la possibilità di insegnare con la sola laurea triennale? Non in maniera assoluta: insegnare con la laurea triennale… si può. Vediamo come.

Sono sempre più i giovani che sognano di avere un posto come insegnante nelle scuole: quello dell’insegnamento è un obiettivo che accomuna migliaia e migliaia di giovani, che partecipano ai concorsi per ottenere la cattedra. Ma finché il concorso non arriva e, soprattutto, finché non arriva la laurea specialistica o magistrale, è già possibile insegnare avendo la sola laurea triennale?

Graduatoria terza fascia

Come abbiamo letto sopra, la normativa si riferisce all’accesso alle classi di concorso a cattedre, nella scuola secondaria (quindi per le scuole medie e superiori). Ciò significa che occorre la laurea specialistica se intendiamo concorrere per l’assegnamento della cattedra, quindi a tempo indeterminato, per le scuole medie o superiori.

I laureati non abilitati possono di fatto chiedere l’inserimento in graduatoria di istituto di terza fascia (appunto la fascia dedicata agli insegnanti non abilitati) ma solo come supplenti per sostituzioni di malattia di altri insegnanti, maternità o congedo. Inoltre senza abilitazione, secondo la normativa, non si può mai ottenere una supplenza annuale conferita dall’USP, poiché queste ultime sono riservate agli insegnanti abilitati iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Messa a disposizione

Con la sola laurea triennale quindi, cosa si può fare? Purtroppo non puoi iscriverti in graduatoria, neanche in terza fascia. Ma c’è una possibilità anche per te: la legge disciplina i concorsi, le graduatorie, le classi di concorso, ma la messa a disposizione è completamente libera. Nulla ti vieta di inviare la tua domanda di messa a disposizione alle scuole.

Infatti, quando gli istituti scolastici hanno bisogno di un supplente, iniziano a contattare gli iscritti in graduatoria e se non li trovano contattano gli iscritti in terza fascia. Se neanche qui trovano qualcuno disposto a fare la supplenza, allora cercano il candidato tra le messe a disposizione ricevute.

Una scuola che ha bisogno di un insegnante quindi, cosa fa? È meglio lasciare gli alunni senza insegnante o provvedere un laureato triennale? È chiaro che preferiscono la seconda opzione e questo succede, soprattutto al Nord Italia dove c’è più richiesta di insegnanti rispetto al sud.

Specialmente al Nord Italia ci sono vari casi di laureati solo triennali che sono stati chiamati per supplenze, soprattutto nelle scuole elementari, anche per materie che non erano esattamente attinenti al proprio percorso di studi.

Per avere ulteriori possibilità, il laureato triennale quindi, può inviare una domanda di messa a disposizione nelle scuole. A questo link un fac simile messa a disposizione scuola, da inviare ad ogni singolo istituto (non ci sono limiti quindi si può inviare a tutte le scuole che si vuole, sperando… di essere chiamati!).

Con la laurea triennale si potrà quindi accedere alle supplenze, ma non si potrà mai concorrere per ottenere una cattedra, per la quale occorre la laurea specialistica/magistrale e l’abilitazione all’insegnamento (quindi il relativo concorso).

Puoi fare il supplente, ma la scuola può farti al massimo contratti per periodi inferiori all’anno, dunque di un mese, tre mesi, cinque mesi, sette mesi per esempio. Non essendo tu abilitato all’insegnamento, non puoi ottenere il contratto annuale, ma solo per termini inferiori.