Le direttive della Comunità Europea hanno definito delle regole fondamentali in merito alla gestione dell’IVA negli scambi intracomunitari. L’Italia, ha recepito la direttiva approvando la Legge n 427/1993. Questa normativa, ha previsto delle regole fondamentali ai fini dell’organizzazione IVA all’interno dell’UE.

Le cessioni e gli acquisti di beni (ed anche di taluni servizi che vedremo in seguito) che avvengono all’interno della UE, non sono più definiti importazioni ed esportazioni ma, appunto, acquisti e vendite intracomunitarie, la cui fatturazione deve seguire precise regole. Vediamole.

IVA

Reverse charge per merci e servizi

Alle operazioni intracomunitarie si applica il “reverse charge” (inversione contabile), un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA, il quale prevede che l’imposta non sia addebitata in fattura. Sarà poi il compratore, ossia B, a integrare la fattura con l’IVA (e quindi con l’aliquota vigente nel proprio Paese) e a versarla al suo fisco nazionale. B infine, dovrà registrare l’autofattura (o fattura integrata) sia sul registro degli acquisti che sul registro fatture emesse.

L’impresa A, dal canto suo, non dovrà far altro che emettere la fattura senza IVA, con la dicitura “Operazione esente da imposta di bollo e IVA ai sensi dell’art.17DPR.633/72 – Fattura in inversione contabile”.

Alle fatture in reverse charge infatti, anche se l’importo supera i 77,42 euro, non si applica la marca da bollo.

E se succede il contrario? Ossia azienda A italiana compra da B tedesca?

Lo stesso avverrebbe se A impresa italiana, acquistasse da B impresa tedesca:

l’impresa tedesca emette la fattura all’impresa italiana, senza IVA. L’impresa italiana poi integrerà la fattura emettendo un’autofattura e inserendo l’IVA (che verserà al fisco italiano). L’autofattura sarà registrata sempre nei due registri: sugli acquisti e fatture emesse.

Infine. le imprese che effettuano scambi intracomunitari, devono compilare (mensilmente, trimestralmente, etc. a seconda del tipo di attività e del volume di affari), il modello INTRASTAT, ossia un documento in cui si riepilogano gli scambi intracomunitari avvenuti nel periodo di riferimento.

Rientrano nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, le cessioni e gli acquisti di beni tra soggetti UE. Mentre, solo alcuni servizi rappresentano anche operazioni intracomunitarie e sono esclusivamente le prestazioni che sono strettamente legate, il servizio di trasporto intracomunitario di beni e i servizi accessori al trasporto. Anche a queste operazioni quindi, si applica il meccanismo del reverse charge.

Infine, le aziende che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, devono iscriversi al Vies (é semplicemente un registro tenuto dall’Agenzia delle Entrate, una specie di “albo” in cui devono iscriversi le aziende che effettuano operazioni intracomunitarie)..

Ricapitolando:

1. In un’operazione intracomunitaria, chi emette la fattura, non deve inserire l’IVA. Nella fattura deve inserire l’apposita dicitura di esenzione.
2. L’acquirente, dovrà emettere autofattura, integrata della percentuale IVA prevista nel suo Paese. L’autofattura sarà registrata nel registro acquisti e nel registro fatture emesse. L’IVA sarà versata al suo fisco nazionale.
3. I soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, devono essere iscritti al VIES e, periodicamente, compilare il modello INTRASTAT in cui riepilogare le operazioni effettuate.