Hai deciso che vuoi sposarti in chiesa ma non sei sicuro di tutte le pratiche per riconoscere il tuo matrimonio civilmente al comune? Non sai chi si debba occupare della trascrizione del matrimonio in chiesa e quando farlo? Hai parlato già con il tuo funzionario religioso ma vorresti informazioni aggiuntive?

In questa guida al matrimonio concordatario ti spiego come funziona, qual è la procedura da seguire, quali sono i documenti necessari, come avviene la pubblicazione, chi si occupa della trascrizione al comune, quando vige la possibilità di annullarlo, quali sono gli effetti della cessazione, dunque come funziona all’estero.

Cos’è e come funziona

Il matrimonio concordatario è quello che avviene in chiesa (o in altro luogo di culto riconosciuto dallo Stato) e, allo stesso tempo, produce effetti civili. È lo stesso parroco che ha celebrato il matrimonio (o altro ministro di culto se la fede dei fidanzati è acattolica) che si occupa di trascriverlo presso il registro civile.

Quelle concordatarie sono le nozze più scelte dagli sposi, proprio perché permettono di sposarsi in Chiesa e rendere l’unione ufficiale anche per il diritto privato e quindi dinanzi alla legge italiana. Ciò è possibile grazie a un accordo tra stato e chiesa, il cosiddetto “Accordo di revisione del Concordato lateranense (Accordi di Villa Madama)” risalente al 1984.

Procedura

Per sposarti in chiesa con matrimonio concordatario, tu e il tuo futuro coniuge dovete recarvi in chiesa e parlare con il prete (o altro ministro di culto) che si occuperà delle celebrazione della cerimonia.

Al ministro di culto dovete comunicare la data delle nozze e verificare che quel giorno la chiesa sia libera. Insieme al ministro quindi, fisserete sia la data delle nozze, sia quella della promessa di matrimonio, da fare entro 6 mesi prima delle nozze vere e proprie.

Esempio

Vuoi sposarti il 15 giugno, allora la promessa di nozze deve essere sancita dal 15 dicembre in poi (da gennaio a maggio), non prima.

Suggerimento

Cerca di prenotare con largo anticipo (almeno un anno) soprattutto se vuoi sposarti nei periodi più richiesti (tra giugno e agosto), altrimenti rischi di trovare il giorno già occupato da un’altra coppia! Il sabato poi, è la giornata preferita dagli sposi, per cui se ci pensi bene, hai solo quattro o cinque possibilità in un mese.

Promessa

Arriva il giorno della promessa di matrimonio. Potete recarvi in chiesa con i familiari più intimi, oppure da soli, perché per la promessa non occorrono i testimoni. Il parroco inizierà il rito di giuramento e vi chiederà se intendete ancora sposarvi, per verificare che non ci siano impedimenti. Al termine del rito affigge le “pubblicazioni” in apposita sala della chiesa e lì rimangono per otto giorni.

Queste pubblicazioni hanno valore civile: il parroco infatti le comunica ai vostri comuni che, a loro volta affiggono le pubblicazioni nelle loro sale comunali. Se appartenente a chiese diverse, le pubblicazioni sono pubblicate in entrambe le chiese.

Comunque, si occupa di tutto il parroco: sia di darne comunicazione al comune (o i comuni, se i nubendi hanno residenze diverse), sia alle eventuali varie chiese.

Documenti

Al ministro di culto, affinchè possa celebrare il matrimonio, dovete consegnare la seguente modulistica:

Documenti civili, che potete chiedere nel comune di residenza:

  • Certificato di nascita;
  • Certificato di residenza;
  • Certificato di morte del precedente coniuge, se uno dei fidanzati è vedovo;
  • Certificato di precedente matrimonio (su cui è annotato il divorzio), se uno dei due è divorziato;
  • Certificato di cittadinanza. Se uno o entrambi siete stranieri extracomunitari, il parroco vi chiederà della documentazione aggiuntiva.

Documenti ecclesiastici:

  • Certificato di battesimo;
  • Certificato di cresima.

Inoltre, per sposarvi in chiesa dovrete frequentare il corso prematrimoniale organizzato dalla parrocchia.

Suggerimento

Se la parrocchia in cui siete stati battezzati e cresimati è in una città molto lontana, i certificati dovrebbe procurarli direttamente il parroco della vostra attuale chiesa, su vostra richiesta.

Leggi subito la guida completa a tutti i documenti per il matrimonio civile e/o religioso.

Pubblicazione

Con il D.P.R 445 del 28/12/2000, l’iter burocratico per sposarsi si è molto semplificato. Questo non significa che i fidanzati possano presentarsi in chiesa o in Comune il giorno prima e trovare tutto pronto, alcuni documenti e procedure vanno seguiti obbligatoriamente. Il primo passo importante è quello della pubblicazione della promessa di matrimonio.

Se quindi avete optato per il matrimonio concordatario, prima delle nozze vere e proprie dovrete fare la “promessa di matrimonio”. La data la accorderete insieme al parroco. Il giorno della promessa quindi, dovrete recarvi in chiesa per effettuare il vostro giuramento. Potete anche andare da soli, visto che non sono più necessari i testimoni. Oppure potete portare con voi i familiari più stretti.

Il rito si svolge così: il prete vi pone alcune domande, per verificare che vogliate sposarvi e che nessuno vi stia costringendo. Vi chiede infine di apporre le firme. A questo punto il rito è finito. La vostra promessa di matrimonio viene affissa nella sala apposita della chiesa e anche nel/nei Comune/i di residenza (il parroco si occupa di dare comunicazione ai Comuni).

Si tratta delle pubblicazioni: lo scopo è quello di rendere pubblica la vostra intenzione di sposarvi affinché, chiunque ne venga a conoscenza e ne abbia valido motivo, possa opporsi.

Le pubblicazioni rimangono esposte per tre giorni e se nessuno si oppone, il Comune rilascia il nulla osta: entro 180 giorni i due fidanzati possono sposarsi. È necessario rispettare questo termine, perché se trascorre bisogna fare tutto da capo (promessa, pubblicazioni). Non è possibile sposarsi senza pubblicazioni: è un iter obbligatorio per il matrimonio.

Trascrizione

Ai sensi della Legge n. 121 del 25 marzo 1985, il matrimonio religioso assume validità civile al momento della trascrizione. È lo stesso parroco (o altro ministro di culto, per le altre religioni acattoliche) che, su richiesta dei coniugi si occupa di comunicare l’unione al Comune affinché, tramite trascrizione sui pubblici registri, acquisti efficacia anche nell’ordinamento statale.

L’atto che il parroco trasmette al Comune può contenere anche:

  • La scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
  • Il riconoscimento di eventuali figli nati prima del matrimonio.

Il Comune, ricevuta la comunicazione dal parroco, effettua la trascrizione nei pubblici registri entro ventiquattro ore e ne da conferma al parroco. Non può procedere alla trascrizione nei seguenti casi:

  • Uno o entrambi i coniugi sono minorenni e non c’è stata l’autorizzazione al matrimonio da parte del giudice;
  • Altri motivi inderogabili. Ad esempio, uno dei coniugi è stato interdetto per infermità mentale, oppure ha un precedente matrimonio ancora valido, oppure per consanguineità.

Nullità

Il diritto canonico considera un matrimonio nullo, quando è stato celebrato in presenza di vizi del consenso. Le cause di nullità sono le seguenti:

  1. Incapacità. Il matrimonio è stato contratto con uno o entrambi i coniugi incapaci di intendere e volere;
  2. Violenza. Se uno dei due è stato costretto a sposarsi, a causa di violenza o minacce, il matrimonio è nullo;
  3. Errore. Il matrimonio è nullo quando contratto credendo in una specifica qualità del coniuge, che risulta inesistente, per esempio una qualifica o un lavoro specifici, che poi risultano inesistenti;
  4. Esclusione sacramentale. Il diritto canonico considera nullo il matrimonio ove uno o entrambi i coniugi deliberatamente escludano la dignità sacramentale delle nozze;
  5. Simulazione. Si ha quando le parti hanno manifestato la volontà di sposarsi, ma poi in realtà questo non avviene e si dimostra che lo scopo del matrimonio era quello di trarre altri profitti (per esempio la cittadinanza da parte di uno dei due coniugi);
  6. Volontà assoluta di non procreare. Se uno dei due coniugi si rifiuta di procreare, il diritto canonico considera il matrimonio nullo. E’ importante che la volontà di procreare sia assoluta, nel senso che se il coniuge vuole solo prendersi del tempo, allora il matrimonio è valido;
  7. Infedeltà. Anche in questo caso occorre fare una precisa distinzione. Il matrimonio è nullo solo se celebrato con la chiara idea di essere “aperto” a relazioni extraconiugali, ma non per la semplice propensione all’infedeltà;
  8. Non consumazione. Se i due coniugi dopo le nozze, non hanno avuto rapporti sessuali completi, allora il matrimonio è nullo.
  9. Impotenza. L’impossibilità di uno ad avere rapporti sessuali completi, permette all’altro coniuge di chiedere la nullità del matrimonio. Non è causa di nullità l’infertilità, a meno che l’altro l’abbia nascosta.

Sentenza di primo grado

Se si verifica una di queste cause, allora il coniuge leso, può chiedere la pronuncia di nullità al Tribunale ecclesiastico competente, ossia quello dove i coniugi hanno la residenza o il domicilio. Il giudice, prima di iniziare la causa, cerca di riconciliare i coniugi.

Se il tentativo risulta infruttuoso, inizia la causa vera e propria, quindi vengono sentiti i coniugi, gli eventuali testimoni, chieste le perizie e i documenti. La causa si chiude con la sentenza di accoglimento (il matrimonio viene dichiarato nullo) o di rifiuto, se il giudice ecclesiastico non è convinto della sussistenza dei presupposti di nullità.

Corte d’Appello Ecclesiastica

Entro quindici giorni da questa sentenza, le parti possono chiedere giudizio in appello. Viene quindi istituita una nuova causa. Anche in questo caso il Tribunale può confermare, quindi pronunciare la nullità del matrimonio, oppure rifiutarla e quindi i coniugi restano ancora sposati.

Attenzione

Una volta che la Corte d’Appello Ecclesiastica ha pronunciato la nullità, non si hanno automaticamente effetti civili. Dal punto di vista religioso i due non sono più sposati ed è come se non lo fossero mai stati. Dal punto di vista legale però, rimangono marito e moglie.

Affinché la sentenza della Corte di Appello Ecclesiastico abbia anche effetti civili, i coniugi devono:

  1. Fare domanda al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica presso la Santa Sede. Il Tribunale, verificato il caso e i documenti, attesta che la sentenza di nullità è legittima.
  2. Dopo aver ottenuto il decreto del Supremo Tribunale, occorre presentare il decreto canonico anche alla Corte di Appello (la classica civile, non più quella ecclesiastica). La Corte d’Appello quindi, esaminato il caso e gli atti, termina la procedura con un suo decreto, sempre di accoglimento o rifiuto della richiesta.

Effetti della nullità

Una volta che anche la Corte di Appello riconosce il matrimonio nullo, questo è nullo ex tunc, ossia sin dal momento della sua celebrazione. Il matrimonio è come se non fosse mai stato celebrato anche dal punto di vista civile. Tuttavia, il matrimonio continua a produrre effetti civili solo nei confronti:

  • Dei figli, i cui diritti sono gli stessi dei figli nati da matrimonio;
  • Del coniuge in buona fede, a cui il giudice può riconoscere il pagamento di una somma di denaro a carico della controparte in mala fede.

Attenzione

Se nel frattempo i due coniugi avevano ottenuto una sentenza di separazione, questa decade. Il matrimonio è nullo e quindi non c’è più bisogno di separazione.

Cessazione effetti civili

Il matrimonio si conclude al verificarsi di una delle cause indicate nell’articolo 149 del codice civile:

  • Morte di uno dei due coniugi. in questo caso il matrimonio si conclude, ma alcuni effetti semplicemente si modificano.

Esempio

Il coniuge superstite diventa erede legittimo e ottiene dall’INPS, su richiesta, la pensione di reversibilità. Può sposarsi di nuovo solo dopo 300 giorni dalla morte del defunto.

  • Dichiarazione di morte presunta. gli effetti sono gli stessi previsti per la morte. Tuttavia, se colui che è stato dichiarato defunto, torna, il matrimonio è di nuovo valido e le eventuali nuove nozze del superstite sono nulle;
  • Divorzio. Anche in questo caso il matrimonio cessa di esistere, ma si producono comunque determinati effetti. Il giudice infatti, può per esempio stabilire che una parte versi un assegno di mantenimento o gli alimenti alla parte più debole. Permane il diritto e il dovere di mantenere i figli.

All’estero

Come principio generale, l’articolo 8 co. 1 della Legge n. 121/1985 non riconosce validità ai matrimoni religiosi celebrati all’estero. Quindi la soluzione, per chi vuole sposarsi fuori dai confini nazionali, è quella di contrarre matrimonio civile all’estero e poi registrarlo in Italia. E questa è la soluzione adottata dalla maggioranza dei fidanzati.

Per chi non vuole rinunciare al matrimonio religioso, c’è una ulteriore possibilità: se lo Stato straniero riconosce quel rito religioso ai fini della validità civile, tale matrimonio si può trascrivere in Italia seguendo le regole del diritto internazionale privato, cioè come matrimonio civile celebrato all’estero (art. 28 L. 218/95, art. 115 c.c. e art. 16 – 63 del nuovo ordinamento dello stato civile).

Il matrimonio quindi andrà trascritto nei registri dello stato civile di Roma nella Serie C parte II, ove sono registrati appunto i matrimoni celebrati all’estero.