Le obbligazioni pecuniarie sono una definizione generale di obbligazione in cui un soggetto debitore deve una somma di denaro ad un soggetto creditore. Possono essere di diverse tipologie e sono legate da principi differenti, come ad esempio quello nominalistico che definisce i termini di restituzione del denaro.

In questa guida completa sulle obbligazioni pecuniarie ti spiego cosa sono con alcuni esempi pratici, qual è la competenza territoriale in caso di dispute, come vengono quantificati gli interessi, quale deve essere il luogo di adempimento, come effettuare il pagamento e quali sono le clausole da rispettare.

Cosa sono: esempi

In diritto privato le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 e seguenti del codice civile) sono quelle che riguardano un ammontare in denaro. Si tratta di una definizione globale, che può racchiudere una serie di esempi:

  • L’acquisto di un oggetto, dove il compratore deve pagare una somma di denaro al venditore;
  • Un mutuo, dove il mutuatario deve pagare le rate alla banca;
  • Un finanziamento, dove un soggetto deve restituire l’importo a un istituto di credito.

Inoltre le obbligazioni pecuniarie possono essere di due tipologie:

  • Di valore, quando l’oggetto é una cosa diversa dal denaro, ma deve essere comunque quantificato il suo valore in denaro;

Esempio

Un risarcimento del danno. L’oggetto dell’obbligazione é appunto il risarcimento del danno, ma questo deve essere quantificato.

  • Di valuta, quando l’oggetto é direttamente il denaro.

Esempio

Hai ricevuto in prestito 500 euro e devi restituirlo al tuo creditore.

Principio nominalistico

Una proprietà importante delle obbligazioni pecuniarie é il principio nominalistico, che prevede che il capitale sia restituito allo stesso valore nominale e con valuta legale della nazione (aspetto molto importante soprattutto nel momento in cui si passò dalla lira all’euro).

Esempio

Se oggi ottieni 5.000 euro in prestito e lo restituisci tra venti anni, devi sempre restituire 5.000 euro.

Competenza territoriale

Qual é il “forum destinatae solutionis” in caso di disaccordo tra le parti, ossia qual é il tribunale a cui rivolgersi per intentare causa e ottenere una sentenza?

La Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 17989 del 13/09/2016 ha sancito che in caso di controversia la competenza territoriale é del tribunale ove ha domicilio il creditore, ma solo se si tratta di una obbligazione avente ad oggetto denaro (obbligazione di “valuta” liquida, portabile), dove l’importo del debito é ben determinato.

Esempio

Tizio deve a Caio 2.000 euro. In questo caso il Tribunale competente é quello dove ha domicilio Caio.

Al contrario, se si tratta di un’obbligazione di “valore” (illiquida) quale può essere una richiesta di risarcimento danni e quindi l’importo non é precisamente determinato ma serve una sentenza del giudice, la competenza territoriale é del Tribunale ove ha domicilio il debitore.

Interessi

In caso di inadempimento, quindi se il debitore non paga il suo debito alla scadenza, ai sensi dell’art. 1224 del codice civile, il creditore ha diritto a:

  • Gli interessi legali;
  • Il risarcimento del danno, solo se da’ prova di aver subito un maggior danno.

Attenzione

Gli interessi possono essere stabiliti contrattualmente dalle parti, in mancanza di accordo il tasso di interesse da calcolare é quello legale (art. 1282 c.c.) secondo una percentuale chiamata “saggio”.

Il D.L. 132/2014 ha aggiunto all’art. 1284 c.c. due ulteriori commi riguardanti lo specifico caso in cui il creditore deve rivolgersi a un tribunale (o a un arbitro) per ottenere il pagamento degli interessi. In questo caso:

  • Se le parti avevano concordato un saggio di interesse, si applica quello stabilito;
  • Se non lo avevano pattuito, il saggio non é più quello legale sancito dall’art. 1284 c.c. ma quello previsto dal D.L. n. 231/2002 art. 5 comma 2 e che prevede una percentuale ben più alta.

Attenzione

Gli interessi si calcolano solo sul capitale di debito. Non si possono applicare gli interessi sugli interessi perché si tratterebbe di “anatocismo”, che si applica solo nei casi previsti dall’articolo 1283 c.c.

Luogo di adempimento

Tu e la tua controparte (quindi debitore e creditore), potete stabilire specifici termini di pagamento, per esempio il luogo dove debba essere pagata la somma di denaro.

In alternativa il luogo può desumersi dagli usi o dalla natura del rapporto (art. 1174 c.c.). Se non é possibile risalire al luogo di adempimento con questi metodi, allora si osservano le regole stabilite dal art. 159 delle disp. att. c.c. e quindi:

  • Se l’obbligazione ha come oggetto del denaro (obbligazione liquida, portabile), il luogo di adempimento é il domicilio del creditore; se questo domicilio é cambiato nel tempo (si pensi ad un cambio residenza o sede), l’obbligato paga al nuovo domicilio. In alternativa, comunicandolo prima al creditore, può pagare nel luogo dove egli stesso (l’obbligato) ha domicilio (art. 1219, co. 3 c.c.).
  • Se l’obbligazione non ha come oggetto del denaro, va corrisposta dove ha domicilio l’obbligato al pagamento (art. 159 delle disposizioni attuazione c.c.)

Pagamento: assegno o bonifico

Come sottolineato dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza 26617 del 18/12/2007, il debitore può pagare:

  • In contanti;
  • Con assegno;
  • Con bonifico bancario o postale.

Attenzione

In caso di assegno, il creditore é obbligato ad accettarlo solo se si tratta di assegno circolare. Se si tratta di assegno bancario classico (che non rappresenta un titolo sicuro al 100% come quello circolare) il creditore può rifiutarlo, come sancito dalla Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 20643 del 30 settembre 2014.

Il creditore può rifiutare un assegno circolare o un bonifico solo per giustificato motivo e in buona fede così come contemplata dall’ex art. 1375 c.c. Il caso dell’assegno bancario classico costituisce giustificato motivo di rifiuto poiché non é garantito al 100%.

Attenzione

Se per legge é imposta una determinata forma di pagamento, allora il debitore non ha più scelta. Si pensi ad esempio quando l’importo supera una certa soglia e, per legge non può essere pagato in contanti ma solo con mezzi tracciabili.

Clausole

La legge serve a disciplinare comportamenti, persone e situazioni ma, sempre nei limiti della legalità, dell’ordine pubblico e del buon costume, le parti possono prendere decisioni diverse, se chiaramente sono d’accordo entrambe, è quindi possibile porre delle deroghe alle norme civilistiche attraverso apposite clausole, tra cui, ad esempio:

  • La forma di pagamento: é possibile accordarsi affinché il pagamento sia effettuato in valuta estera;
  • La tutela contro variazioni del costo effettivo della vita. Per esempio le parti possono convenire che il pagamento, alla scadenza, debba essere ricalcolato secondo l’indice ISTAT.

Una forma particolarmente diffusa di clausola di salvaguardia é la “clausola oro”: le parti stabiliscono che la somma dovuta alla scadenza é il valore di un determinato peso in oro alla quotazione di quel momento.

Prescrizione

La prescrizione é quel comportamento che fa venire meno un diritto: il principio su cui si basa é che, se fai passare troppo tempo per pretendere qualcosa, perdi per sempre il diritto a ottenerla.

Tale situazione é disciplinata nel Libro della tutela dei diritti, che rappresenta l’ultimo libro (il sesto precisamente) del codice civile e nello specifico nell’articolo 2934 del codice civile il quale sancisce che ogni diritto si prescrive se non esercitato per un certo periodo di tempo.

Non c’è un termine di prescrizione valido per ogni singolo diritto, anche perché le situazioni sono diverse e in maniera diversa deve essere disciplinata ogni fattispecie. Per quanto riguarda gli interessi sulle obbligazioni pecuniarie, il termine é stabilito dall’articolo 2948 del codice civile: il diritto cessa entro cinque anni.