L’articolo 633 del codice penale parla chiaramente: chi occupa in maniera abusiva, suoli o immobili, privati o pubblici, è perseguibile dalla legge ed è quindi soggetto a:

  • sgomberare il suolo o l’alloggio;
  • pagare una multa;
  • rispondere penalmente.

Vendere casa

L’occupazione indebita infatti, che si tratti di suolo o di immobile, di proprietà pubblica o privata, rappresenta non solo un illecito di natura civilista, punibile con un’ammenda (multa), ma anche un reato di natura penale, punibile con la reclusione.

Attenzione: per occupazione abusiva non si intende solo l’occupazione senza autorizzazione, ma anche quella effettuata in maniera discordante dall’autorizzazione oppure protratta oltre la scadenza. Se quindi per esempio, si ha un’autorizzazione a occupare 5 mq e poi se ne occupano 12, quei 7 mq sono occupati abusivamente. Oppure se per esempio si ha un’autorizzazione a occupare 5 mq fino al 31 dicembre e si continua a occupare il suolo anche dopo, senza chiederne il rinnovo, quell’occupazione è abusiva.

Di suolo pubblico e alloggio

La legge prevede quindi le medesime sanzioni, qualora si tratti di occupazione di suolo o alloggio, pubblico o privato.

In caso di suolo o alloggio pubblico, l’ordinanza di sgombero è emessa dal sindaco oppure dal dirigente comunale dell’Ufficio Patrimonio e Casa (TAR Del Lazio, sentenza n. 4407 del 20 marzo 2015).

All’occupante viene quindi ordinato di sgomberare il luogo da ogni cosa e ripristinarlo alle condizioni originarie.

L’ordinanza viene trasmessa anche al Comando di Polizia Municipale e alla stazione di Carabinieri, che vengono incaricati di verificare l’esecuzione dell’ordinanza. Se l’occupazione abusiva è avvenuta per scopi commerciali (quindi per esempio bancarelle, chioschi, etc.), viene informata anche la Guardia di Finanza per la verifica di eventuali illeciti fiscali.

Il ricorso

E’ possibile fare ricorso al provvedimento di sgombero (è scritto in calce anche nell’ordinanza che l’occupante riceve)::

  • al TAR, entro 60 giorni dalla ricezione dell’ordinanza;
  • al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ricordiamo infine che l’occupazione di suolo o alloggio pubblico, non sono legittimati neanche dallo stato di bisogno (per esempio disoccupazione, condizioni economiche disagiate, figli minorenni).

In caso di evidente stato di necessità, lo sgombero sarà sempre e comunque ordinato, ma all’occupante saranno risparmiate le sanzioni penali.