La legge Bersani (Legge 2 aprile 2007, n. 40) ha fatto sì che la portabilità del mutuo (detta anche surroga), fosse più facile e meno costosa: in questo modo, il consumatore che ritiene che il suo mutuo non è più conveniente e trova una banca che ha un’offerta migliore, può passare a quest’ultima.

La seconda banca poi, estingue il debito del cliente con la prima banca e diventa, infine, l’unica creditrice del mutuatario. Cosa è previsto invece per le imprese? E’ possibile chiedere la portabilità per un mutuo aziendale?

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La surroga del mutuo è una possibilità prevista dall’articolo 1.202 del codice civile. E’ possibile richiederla quando sussistono queste condizioni:

  • il mutuo sia attestato da atto con data certa;
  • nell’atto di mutuo deve essere specificato il fine a cui è destinata la somma di denaro;
  • nella quietanza deve essere menzionata la dichiarazione del debitore relativamente alla provenienza del denaro impiegato nel pagamento.

Il decreto Bersani poi, ha fatto sì che questa possibilità fosse più semplicemente ed economicamente accessibile.

Come funziona invece per le aziende? Possono ottenere la surroga del mutuo? Non c’è nessuna norma che vieti a un’azienda di chiedere la portabilità, tuttavia, molte banche hanno dato un’interpretazione restrittiva alla disciplina, relegandola esclusivamente ai consumatori privati.

Nonostante queste difficoltà interpretative però, come abbiamo appena sottolineato, non c’è nessuna norma che lo vieti. Quindi, il dato di fatto è che l’articolo 1.202 del codice civile risulta applicabile anche alle aziende, considerando che le esigenze che spingono a chiedere una surroga del mutuo sono uguali sia per i consumatori privati che per gli imprenditori.

Nulla quindi vieta alle parti (aziende e banche) di chiedere e ottenere la surroga del mutuo. Non si potrà però più godere delle agevolazioni fiscali previste (articolo 8, comma 4/bis della Legge 2 aprile 2007, n. 40).