Con la nuova disciplina, introdotta dal ministro Padoan, i termini di prescrizione per l’accertamento in caso di evasione fiscale sono raddoppiati. Passano infatti da 4 a <strong i termini di prescrizione per il contribuente che commette un reato tributario penalmente rilevante.

Questo significa che, in caso di reato tributario, e che quindi rappresenta un illecito fiscale grave, l’azione di accertamento da parte delle autorità decade al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione, che sale al decimo anno per i casi di omessa presentazione (dove invece il termine classico è 5).

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Grazie alla nuova disciplina, gli uffici verificatori, hanno più tempo a disposizione anche per poter usufruire delle investigazioni delle autorità.

Tuttavia, occorre anche garantire la certezza del diritto con termini precisi per i contribuenti. A questo scopo, infatti, è stabilito che il raddoppio dei termini è consentito solo se la denuncia è presentata entro i termini ordinari.

Ad esempio: supponiamo che una ditta, nel 2015 riceva un controllo fiscale per gli anni 2010 e 2011 e che si riscontri occultamento di ricavi o falsa fatturazione. Gli organi di controllo scoprono, sempre nel 2015, che lo stesso reato è avvenuto anche nel 2006.

Solo per gli anni 2010 e 2011 il reato si prescrive rispettivamente entro il 31/12/2019 e il 31/12/2020. I termini per l’anno 2006 sono decaduti il 31 dicembre 2011, poichè entro tale data non c’è stato accertamento.

L’accertamento deve quindi avvenire entro i termini classici (4 anni, a partire dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi; 5 anni dalla data in cui doveva presentarsi la dichiarazione, se omessa). Se il controllo avviene entro questi termini, allora la prescrizione si allunga (raddoppia), in modo da consentire più approfonditi controlli da parte delle autorità. Se il controllo non avviene entro questi termini, la prescrizione non raddoppia.