Tramite controlli automatici o formali, l’Agenzia delle Entrate ravvisa le imposte omesse e ne comunica l’importo al contribuente (imposta omessa + le sanzioni ridotte + gli interessi). Dopo aver ricevuto un “avviso bonario“, il contribuente può regolarizzare quanto dovuto pagando l’imposta omessa in un’unica soluzione, oppure rateizzando l’importo in rate trimestrali.

Se il contribuente decide di pagare in un’unica soluzione, dovrà farlo entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Se opta per la rateazione, essa potrà consistere in un massimo di 8 rate trimestrali per importi minori di €. 5.000, oppure, per importi superiori, in un massimo 20 rate trimestrali.

Agenzia Entrate

Di cruciale importanza é la puntualità nel pagamento delle rate: un mancato pagamento infatti, può far decadere il beneficio della rateazione e comportare l’iscrizione a ruolo dell’intero debito, che verrà poi notificato con una cartella di pagamento.

L’articolo 3-bis del D.Lgs n. 462/1997 sottolinea che per gli avvisi bonari, per evitare l’iscrizione a ruolo dell’intero debito e quindi la perdita del beneficio della rateazione, occorre pagare:

  • entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, se si tratta della prima rata;
  • entro il termine di pagamento della rata successiva, per le rate successive alla prima;
  • entro 3 mesi, se si tratta del pagamento dell’ultima rata. In questo caso manca la “rata successiva” ma, per analogia, essendo i pagamenti trimestrali, si può applicare la medesima regola di scadenza di tre mesi.

Oltre tali scadenze, l’importo dovuto verrà iscritto a ruolo, senza ulteriori scuse.

E’ quindi opportuno prestare attenzione alle scadenze indicate nei bollettini delle rate da pagare. Nel caso in cui non sia rispettata la scadenza specifica, il contribuente può pagare nei termini sopra indicati (30 giorni in caso di prima rata, entro la scadenza della rata successiva per le altre rate o entro 3 mesi per l’ultima rata), avvalendosi, praticamente, dell’istituto del “ravvedimento operoso”.

Il contribuente dovrà quindi versare non solo il tributo omesso, ma anche le anche le sanzioni e gli interessi, pari a:

  • per ritardo non maggiore di 15 giorni, una sanzione dello 0,2% per ogni giorno,
  • per un ritardo dal 16° al 30° giorno, una sanzione del 3%;
  • per un ritardo oltre i 30 giorni, una sanzione del 3,75%.

Inoltre, dovranno essere aggiunti gli interessi al tasso legale dello 0,5%.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, inserendo i seguenti codici tributo

  • Codice “8929”: per la sanzione, in caso di imposta omessa scaturita da controlli automatici;
  • Codice “1980”: per gli interessi, in caso di imposta omessa scaturita da controlli automatici;
  • Codice “8933”per la sanzione, in caso di imposta omessa scaturita da controlli formali;
  • Codice “1983”: per gli interessi, in caso di imposta omessa scaturita da controlli automatici.

Un consulente fiscale potrà essere di aiuto nella compilazione del modello F24 e, soprattutto, del calcolo preciso di interessi e sanzioni.