Quando un defunto lascia agli eredi i suoi debiti, la legge offre loro la possibilità di rinunziare all’eredità. Questa infatti può essere accettata o rifiutata: se gli eredi decidono di rifiutarla, non potranno essere chiamati a rispondere per i debiti del defunto. Si libereranno così da ogni obbligazione.

Gli eredi non hanno dubbi sulla rinuncia nel caso in cui il defunto lasci solo debiti. Ma se in vita percepiva una pensione INPS, se si rinuncia all’eredità, si perde il diritto alla pensione di reversibilità, oppure il familiare superstite può comunque farne domanda?

INPS

Rinunzia e diritto INPS

In caso di rinuncia all’eredità, il familiare superstite non perde il diritto, nè alla pensione di reversibilità, nè alla pensione indiretta (sentenza n. 268 28/07/1987 della Corte Costituzionale). La pensione di reversibilità è una somma erogata ai superstiti familiari in caso di decesso di un soggetto già titolare di pensione. La pensione indiretta è invece una prestazione economica erogata ai superstiti familiari in caso di morte di un lavoratore non pensionato.

Gli eredi (il coniuge o gli altri eredi aventi diritto), quindi, non perdono il diritto alla reversibilità. L’unico diritto che perdono é quello delle pensioni eventualmente non riscosse dal soggetto prima della morte. Se quindi per esempio il pensionato non aveva riscosso alcune pensioni in precedenza, gli eredi non ne avranno alcun diritto di rimborso.

Il diritto alla pensione di reversibilità matura dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, indipendentemente dal momento in cui è presentata la domanda. Se quindi la domanda viene presentata dopo tre mesi dal decesso, comunque all’erede, quando sarà riconosciuta la reversibilità, saranno pagati anche i mesi arretrati.

A quanto ammonta la reversibilità

L’erede non sempre ha diritto al 100% della pensione goduta dal defunto, ma in base a questi parametri:

  • il 60% della pensione, se viene erogata al solo coniuge superstite;
  • il 70% se viene erogata a un solo figlio superstite;
  • l’80% se viene erogata al coniuge e un figlio oppure a due figli senza coniuge;
  • il 100% se viene erogata al coniuge superstite e due o più figli oppure di tre o più figli in assenza di coniuge.

Viene poi aggiunto un ulteriore 15% per ogni altro familiare, avente diritto alla reversibilità, diverso dal coniuge, dai figli o dai nipoti.

La domanda va presentata all’INPS, anche tramite patronati o consulenti fiscali abilitati.