Un socio della tua srl vorrebbe tornare ad essere operativo in azienda e ricoprire anche un ruolo da dipendente? Sicuramente è un bel proposito, ma non sempre è attuabile a causa di alcune condizioni da rispettare. Soprattutto da parte dell’INPS che in certi casi potrebbe contestare l’assunzione.

In questa guida sul socio lavoratore srl ti spiego chi è, quali sono i diritti e i doveri che deve adempiere, quali sono i rischi nel diventare dipendente, qual è l’inquadramento e il compenso, come funziona la registrazione INAIL, come funziona il licenziamento, la disoccupazione, il TFR e gli assegni familiari.

Chi è

Normalmente, un socio srl non può essere assunto come dipendente. La giurisprudenza ha sostenuto nel tempo che lo status di socio si differenzia e non é compatibile con quello di lavoratore subordinato. Tuttavia, se sussistono determinate condizioni, anche il socio di una srl può essere assunto come dipendente dalla società.

Ecco in quali condizioni:

  • Non fa parte dell’organo amministrativo, o comunque, pur facendone parte non ne interferisce con le decisioni (perché per esempio esiste una pluralità di amministratori);
  • Non é socio di maggioranza o con partecipazione qualificata. Se é socio di maggioranza o con partecipazione qualificata infatti, può comunque interferire con i poteri dell’organo amministrativo pur non essendo amministratore e quindi non ne é subordinato.

Attenzione

Un amministratore unico, per ovvie ragioni, non può essere assunto come dipendente della srl, perché non sussisterebbe la subordinazione (sarebbe subordinato a sé stesso!). Anche in caso di srl unipersonale quindi, il socio non può “autoassumersi”.

Diritti e doveri

Il socio dipendente di una srl assume gli stessi diritti e doveri sia di socio sia di lavoratore subordinato. Ha quindi diritto a votare in assemblea e/o partecipare agli utili, in base alla quota di partecipazione posseduta. Inoltre, se viene assunto come dipendente, ha diritto a ferie e permessi e deve essere iscritto anche all’INPS affinché la società versi i relativi contributi.

Il socio lavoratore iscritto all’INPS ha quindi diritto a:

  • Indennità di disoccupazione;
  • Indennità di malattia;
  • Indennità di maternità obbligatoria e facoltativa;
  • Congedo parentale.

Rischi

Innanzitutto occorre sottolineare che la srl é una società di capitali, quindi per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e non i soci con il patrimonio personale.

Lo stesso vale anche per un socio dipendente: in caso di debiti societari risponde solo la srl con il suo capitale: il patrimonio personale del socio/lavoratore non é aggredibile, così come il suo stipendio percepito in qualità di dipendente.

Più che altro il rischio é quello che l’INPS possa contestare l’assunzione come subordinato per ottenere agevolazioni contributive, anche se sussistono le condizioni del lavoro subordinato.

Nello specifico quindi, affinché l’assunzione non sia contestabile, é necessario che il lavoratore sia effettivamente soggetto a eterodirezione (da parte dell’organo amministrativo della srl) e, quindi, a subordinazione.

Inquadramento e compenso

Riguardo all’inquadramento di un socio srl occorre distinguere tra:

  • Socio prestatore d’opera;
  • Socio dipendente.

Il primo non é un lavoratore dipendente: semplicemente al posto del denaro o di beni materiali ha conferito il suo lavoro ed é proprio questo che gli ha fatto acquisire la qualità di socio. Il secondo invece presuppone un vero e proprio contratto di lavoro da dipendente, con regolare busta paga e relativa tassazione applicata sullo stipendio.

In definitiva, lavoro può considerarsi dipendente solo quando sussistono i seguenti requisiti (art. 2094 codice civile).

  • Subordinazione agli amministratori;
  • Continuità della prestazione lavorativa;
  • Corresponsione della busta paga secondo il CCNL di riferimento. Un dipendente senza compenso non é considerato dipendente.

INAIL

I soci devono essere iscritti all’INAIL in due casi:

  • Se sono anche dipendenti della stessa srl;
  • Se, pur non essendo dipendenti, svolgono attività manuali.

Non é soggetto invece a iscrizione e quindi pagamento del premio il socio addetto alla semplice supervisione del lavoro altrui.

Contributi INPS

Il socio di una srl che risulta essere anche dipendente, deve essere regolarmente iscritto all’INPS e quindi sorgono, in capo alla società, i medesimi obblighi contributivi previsti per tutti i lavoratori subordinati. Il dipendente ha quindi diritto a indennità di malattia, disoccupazione, maternità, congedo parentale, ecc.

Attenzione

Se il socio non é dipendente, ma ha solo un contratto di collaborazione per la quale é prevista iscrizione alla Gestione Separata INPS (ex art. 2 Legge 335/95), l’INPS sottolinea che l’obbligo di iscrizione INPS va considerato caso per caso perché il contratto di lavoro parasubordinato deve essere di effettivo lavoro diverso dalla gestione o organizzazione della srl.

Licenziamento

Il socio lavoratore, essendo assunto in qualità di dipendente, chiaramente può essere licenziato. Il licenziamento é disciplinato dalle stesse norme previste per i dipendenti classici (non soci), quindi occorre rispettare i termini di preavviso (non vanno rispettati solo in caso di licenziamento per giusta causa), occorre versargli il TFR maturato e, essendo iscritto all’INPS, avrà diritto anche all’indennità di disoccupazione.

Disoccupazione

Il socio di srl assunto anche come dipendente della stessa società, ha diritto all’indennità di disoccupazione nei seguenti casi:

  • Licenziamento, anche per giusta causa;
  • Dimissioni solo per giusta causa.

L’ex dipendente quindi, qualora sussistano i requisiti, deve fare richiesta di indennità di disoccupazione direttamente all’INPS, tramite i mezzi indicati dall’ente (quindi tramite il sito INPS, patronati, commercialista, ecc.).

TFR

Il socio di srl assunto anche come dipendente, nel momento in cui si chiude il rapporto di lavoro subordinato ha diritto a ricevere il TFR maturato. Quindi ha diritto al trattamento di fine rapporto: se viene licenziato, se si dimette, ma anche in caso di srl in liquidazione.

Attenzione

In caso di srl in liquidazione e con perdite, non é possibile “compensare” le perdite con il TFR del socio. Essere socio ed essere dipendente sono infatti due situazioni differenti: in qualità di dipendente ha diritto al suo TFR; in qualità di socio invece, concorre alle perdite della società nei limiti del capitale conferito.

Assegni familiari

Il socio lavoratore con contratto subordinato ha diritto agli assegni familiari. Infatti un conto é lo status di socio della srl, un altro conto é lo status di dipendente e, in quanto tale, se sussistono i requisiti e i limiti reddituali, ha diritto agli assegni familiari, secondo le norme ordinarie, quindi in base:

  • Al suo reddito;
  • Alla composizione del nucleo familiare;
  • Ai familiari a proprio carico.

Attenzione

Si considerano familiari a carico solo quelli che non hanno reddito o comunque hanno un reddito non superiore di 2840,51 euro lordi annui (se hanno un’età superiore a 24 anni). I familiari con età fino a 24 anni invece, sono a carico se il reddito non supera i 4.000 euro lordi annui.