Può capitare che un’azienda debba rettificare (stornare) una fattura già emessa. Quando la rettificata va fatta su una fattura entro l’anno, la gestione è semplice; più particolare è invece il caso in cui la rettifica debba essere fatta per una fattura emessa durante l’anno precedente.

Le rettifiche di cui sopra, possono essere fatte attraverso le note di variazione, esse si distinguono, a seconda che debba essere fatta una variazione in aumento o in diminuzione sulla fattura originaria, in note di addebito e in note di credito.

Fattura

Note di debito

La nota di debito è quella in con cui la fattura originaria si rettifica con una maggiore somma. Rappresentano un aumento di imposta da versare all’Agenzia delle Entrate, possono essere emesse senza limiti di tempo (perchè il fisco ovviamente ci tiene a incassare una somma che gli era dovuta, in qualunque momento!), ma ciò non toglie che si debbano pagare delle sanzioni per il ritardo. L’azienda potrà fare ricorso al ravvedimento operoso (previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 472/97) per pagare delle sanzioni ridotte.

Note di credito

Al contrario delle note di debito, queste vanno a stornare (diminuire) la fattura originaria. L’Agenzia delle Entrate, a causa della fattura errata (quindi con importo più alto del dovuto), non ha avuto un danno (anzi!), per cui le note di credito vengono emesse a discrezione dell’azienda (non sono obbligatorie). Sono quindi uno strumento che va a tutela del contribuente, da usare a sua discrezione.

L’emissione comporta però uno storno a un importo, per cui la legge prevede che questa facoltà venga esercitata secondo i dettami del suddetto articolo (negli specifici casi in esso previsti) e, soprattutto, in determinate situazioni sono previsti dei limiti temporali per l’emissione (l’emissione non è senza limiti di tempo, come per la nota di debito):

  • entro un anno dalla “effettuazione dell’operazione” (per individuare tale momento, si fa riferimento all’art. 6 della Legge IVA) se la variazione dell’imponibile è stata generata da un nuovo accordo tra venditore e compratore;
  • senza limiti di tempo, se occorre emettere la nota di credito per altri casi, ad esempio situazioni che hanno generato nullità o annullamento della cessione; sconti previsti nel contratto ma che per errore non sono stati inseriti in fattura (quindi non decisi successivamente al contratto) e altri casi previsti dall’Agenzia delle Entrate.

La nota di credito diminuisce l’ammontare dei ricavi aziendali, quindi è guardata con particolare attenzione dai commissari di controllo fiscale. E’ quindi consigliabile accompagnarla con la idonea documentazione che indichi le valide motivazioni che hanno portato ad emetterla (per esempio mail tra venditore e compratore in cui si chiede un reso di merce difettosa o per sostituzione, etc.)

NB: occorre prestare particolare attenzione anche ai casi in cui con la nota di credito può essere inserita (e quindi recuperata) l’Iva ed ai casi in cui invece, per motivi legati alla legge, non può più essere recuperata (casi di esclusione IVA – art. 26 della legge IVA e successive precisazioni dell’Agenzia delle Entrate).