La buonuscita, conosciuta anche come trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma di denaro che il datore di lavoro eroga al dipendente (privato o statale) nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensione, incentivo all’esodo). La buonuscita, garantisce all’ex dipendente, un importo commisurato alla sua retribuzione e al periodo di tempo di permanenza nell’azienda, pubblica o privata.

La buonuscita rientra quindi a pieno titolo nelle entrate reddituali di un individuo ed è quindi sottoposta a tassazione. A seguito della legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) sono state introdotte alcune novità in merito alla tassazione del TFR: vediamo quali.

TFR

La legge di stabilità 2015, ha introdotto due tipologie di TFR e quindi due tipi di tassazione:

  1. Tassazione ordinaria, applicata all’anticipo del TFR in busta paga. Per i dipendenti che scelgono di avere una parte del TFR ogni mese in busta paga, questo verrà tassato secondo la tassazione ordinaria IRPEF, quindi, come vedremo al punto due, con una tassazione più alta rispetto a quella “separata”.
  2. Tassazione separata: è quella che si applica al classico TFR, ossia quello che il dipendente percepisce al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso il TFR é soggetto a tassazione cosiddetta “separata”: in pratica il TFR, essendo un reddito formatosi in un periodo pluriennale, non può essere assoggettato alla tassazione IRPEF ordinaria, quindi non si cumula ai redditi dell’anno in cui è stato riscosso.

Dichiarazione dei redditi: il 730

Il TFR a titolo di buonuscita (quindi per licenziamento, dimissioni, pensionamento o di incentivo all’esodo) non va dichiarato nel modello 730. Su tali redditi si applicherà un’imposta a titolo di acconto (applicata dal datore di lavoro, che quindi funge da sostituto d’imposta) pari al 20%.

Successivamente, l’Agenzia delle entrate provvederà a inviare le indicazioni con l’imposta da versare a saldo.

Come si calcolano le tasse: l’aliquota

Il carico tributario applicato non é fisso, ma varia in base al numero degli anni di lavoro. Secondo la disciplina vigente, le quote di TFR maturate dall’1 gennaio 2001 sono imponibili solo per la quota capitale. Non vengono quindi tassate le rivalutazioni annuali, al contrario di quello che succede per le quote maturate successivamente a tale data, che sono completamente tassate.

Inoltre:

  • per le quote di TFR maturate fino al 31.12.2000 l’imposta viene prelevata dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta;
  • per le quote maturate dopo il 1.1.2001 e quindi per le quali la base imponibile, come detto sopra, è rappresentata solo dalla quota capitale del TFR, l’imposta é parzialmente trattenuta dal datore di lavoro; dopodichè sarà l’Agenzia delle Entrate a effettuare il calcolo correttivo dell’imposta dovuta.

Dopo aver calcolato quindi l’imponibile totale, quindi, l’Agenzia delle Entrate determina l’aliquota media di tassazione applicata nei 5 anni precedenti: sarà questa l’aliquota applicata sul TFR lordo. L’Agenzia delle Entrate infine, dopo aver calcolato l’imponibile e l’imposta reale dovuta, procede a inviare all’ex dipendente le indicazioni e gli importi della restante imposta da versare.