Il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 (conosciuto anche come decreto semplificazioni del governo Renzi), ha introdotto il 730 precompilato e ha apportato anche alcune modifiche alla disciplina sull’assistenza fiscale prestata da professionisti e CAF e in materia di controlli formali sulla dichiarazione.

Nel momento in cui un contribuente si affida a un commercialista, ragioniere, consulente del lavoro o Caf per la presentazione del modello 730 precompilato, questi soggetti devono apporre un visto di conformità dei dati esposti. In pratica quindi il consulente fiscale controlla i dati, le ricevute consegnate dal contribuente, elabora il 730 (che come sappiamo, al momento, é precompilato solo in parte), liquida le imposte e appone il visto di conformità.

Modello 730

I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sul 730 precompilato, sono gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro e i CAF.

Affinchè possano apporre il visto, questi professionisti devono:

essere abilitati alla trasmissione telematica (online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate) delle dichiarazioni dei redditi;
– inviare, tramite raccomandata A/R o PEC, alla Direzione regionale relativa al proprio domicilio fiscale, una comunicazione contenente i propri dati personali, professionali (domicilio ove svolgono la professione, etc.) e una copia integrale della polizza assicurativa (art.22 del decreto n. 164 del 1999).

L’apposizione di un visto di conformità infedele (quindi erronea) è punita con una sanzione amministrativa il cui importo va da 260 a 2.580 euro. Proprio per questo, i consulenti hanno l’obbligo (per legge: art.22 del decreto n. 164 del 1999) di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile.

Con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni sono state apportate delel significative modifiche alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria e, nello specifico:

  • è stata aumentata a tre milioni di euro la soglia del massimale, che prima era fissata a 1 milione di euro circa;
  • la garanzia viene estesa, nel caso di visto infedele, al pagamento di un importo uguale alle imposte dovute, interessi e sanzioni, se l’errore non è imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

I consulenti fiscali, se la polizza non è ancora scaduta, devono adeguare il massimale della polizza assicurativa e integrarla con la copertura del nuovo rischio. Se la polizza è scaduta, potranno stipulare una nuova rispondente alla normativa.

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate N. 7/E Roma, 26 febbraio 2015