Quando si prospetta una separazione legale, uno dei due coniugi ha la possibilità di chiedere al giudice l’accertamento della causa della separazione stessa e che questa è dovuta da un comportamento dell’altra parte.
In questo caso, se il giudice verifica che la rottura del rapporto è avvenuta per determinati specifici motivi, in violazione dell’art. 143 del codice civile, potrà una sentenza di separazione con addebito di colpa. Vediamo cause ed effetti di questa sentenza.
Le cause
La parte ha la facoltà di richiedere la separazione con addebito, se l’altro coniuge vìola uno dei seguenti doveri sanciti dall’art. 143 del codice civile:
- fedeltà reciproca; si deve dimostrare l’infedeltà dell’altro coniuge, l’adulterio deve essere provato;
- di assistenza morale e materiale; si deve dimostrare che il coniuge non provvedeva ai bisogni materiali o morali dell’altro;
- di collaborazione nell’interesse della famiglia;
- di coabitazione; si deve dimostrare l’abbandono del tetto coniugale: l’abbandono è chiaramente una violazione dei doveri coniugali.
Occorre chiarire che, ai fini dell’addebitabilità in capo all’altro coniuge, la violazione dei suddetti doveri deve essere stata commessa prima della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la difficoltà a convivere. Non è infatti addebitabile se per esempio, dopo aver fatto domanda di separazione, un coniuge se ne va di casa: è abbastanza normale che lo faccia, considerando che è stata fatta domanda di separazione, per cui non gli sarà addebitata colpa (a meno che, ovviamente, non sussistano altre violazioni precedenti alla domanda di separazione).
Attenzione: la pronuncia di addebito, benchè ne sussistano le condizioni (violazioni di cui sopra), non è assolutamente scontata: non è automatica, quindi non basta che sussista la violazione, ma questa deve essere stata la causa della sopravvenuta inaccettabilità della convivenza. E solo il giudice, dopo aver analizzate le prove e la precisa situazione, può decidere se e a chi addebitare la separazione.
Conseguenze
A cosa va incontro il coniuge a cui viene addebitata la separazione? Gli effetti sono innanzitutto sotto il profilo economico: questo coniuge perde infatti il diritto all’eventuale assegno di mantenimento. Se ne sussistono le condizioni, conserverà soltanto il diritto agli alimenti: avrà diritto a delle somme di denaro (appunto, agli alimenti) solo trovandosi in una condizione di bisogno.
Differenza tra alimenti e assegno di mantenimento: quest’ultimo è solitamente più generoso, in quanto garantisce all’ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Gli alimenti invece, rappresentano solo delle somme di denaro volte a soddisfare le strette necessità.
Violenza
Ovviamente, anche la violenza subìta è causa di separazione e di addebito di colpa. Inoltre non bisogna dimenticare che, in caso di violenza domestica, la situazione assume contorni di natura penale, per cui la vittima ha il diritto di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela previsti.
In caso di violenza domestica si può quindi chiedere la separazione, ove il coniuge violento non dimostri la volontà di cambiare nè tantomeno di mettersi in terapia. Inoltre, la sentenza della Cassazione n. 104803 del 2012 ha sottolineato che, se la vittima abbandona il tetto coniugale, l’allontanamento non può essere considerato causa di addebito della separazione, ma un fatto obbligato e naturale di difesa delle aggressioni, che sono la reale causa della separazione.
Consensuale
Se la separazione è consensuale, si può chiedere l’addebito di colpa all’altro coniuge? La risposta é no: l’addebito di colpa non si può chiedere in questo caso: con la separazione consensuale è chiaro l’accordo tra le parti e l’addebito può essere chiesto solo in caso di separazione legale giudiziale.
L’articolo 151 del codice civile, sottolinea che l’addebito di colpa deve essere richiesto al giudice e solo quest’ultimo può decidere se addebitare la separazione a una delle due parti, considerando anche che, come detto sopra, la pronuncia di addebito di colpa non è automatica nè scontata.