Il cibo, e soprattutto i prodotti agricoli, sono beni essenziali. Dunque il legislatore ha deciso di tassare questi beni in misura inferiore. Ecco perché spesso le aliquote IVA di taluni prodotti alimentari sono inferiori all’aliquota IVA ordinaria.

In questa guida completa sulle aliquote IVA in agricoltura ti spiego quali sono i regimi IVA previsti per le imprese agricole (ordinario, di esonero, speciale), come calcolare l’IVA da versare al fisco per ogni regime, soprattutto quello speciale dove vigono le percentuali di compensazione (di cui ti fornisco la tabella).

Scelta del regime

Se hai un’azienda agricola, ci sono tre diversi regimi IVA a cui poter aderire, ognuno dei quali ha un suo metodo di calcolo dell’IVA da versare al fisco. La scelta del regime da applicare, come vedremo più avanti, è una tua facoltà, quindi è importante conoscere bene caratteristiche e differenze in modo da scegliere l’opzione più adatta.

I tre regimi sono:

  1. Regime IVA di esonero, grazie al quale sei esonerato da qualunque applicazione di IVA;
  2. Regime IVA speciale (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972), grazie al quale versi l’IVA usufruendo di particolari detrazioni;
  3. Regime IVA ordinario, con cui versi l’IVA nel classico modo, ossia decurtando all’IVA sulle vendite quella che hai pagato con gli acquisti. Quindi IVA su vendite – IVA sugli acquisti.

Il regime naturale che si applica alle imprese agricole è quello di esonero se hai un fatturato annuo inferiore a 7.000 euro. Oppure, è quello speciale se hai un fatturato oltre 7.000 euro annui e vendi i prodotti indicati nella Tabella A, parte I, DPR n. 633/72. Se vendi prodotti che non rientrano in questa tabella, allora si applica il regime ordinario.

C’è un altro caso in cui puoi applicare il regime ordinario: per tua precisa scelta. In alcune situazioni particolari infatti, i regimi di esonero o speciale potrebbero non essere convenienti. Ecco perché, volendo, puoi optare appunto per il regime ordinario al posto di quello speciale o di esonero.

Vediamo come funzionano i tre regimi, uno ad uno.

Regime speciale

Grazie al regime speciale, quando devi calcolare l’IVA dovuta, puoi applicare al totale dell’imponibile delle cessioni una detrazione (cosiddetta percentuale di compensazione).

In pratica, alle varie scadenze in cui devi versare l’IVA al fisco, al posto di fare IVA su vendite – IVA su acquisti, devi fare un altro calcolo. Vediamo meglio con un esempio concreto come calcolare l’IVA da versare al fisco, se sei in regime speciale.

Esempio calcolo

Supponiamo che tu venda barbabietole per un importo totale di 1.000 euro.

L’aliquota IVA normalmente applicabile alle vendite di barbabietole, ossia l’aliquota IVA ordinaria, è del 10%. La percentuale di compensazione prevista per le barbabietole è del 4%.

Ecco come agire:

  • Nel momento in cui fatturi i 1.000 euro al cliente, devi calcolare 1.000 + 10% di IVA, quindi il totale fattura è 1.100 euro.
  • Nel momento in cui devi versare l’IVA al fisco (ossia alla scadenza della compilazione/versamento liquidazione IVA), devi fare il seguente calcolo:

1.000 * percentuale di compensazione pari al 4% = 40.

Liquidazione IVA -> L’IVA che devi versare al fisco (IVA a debito) sarà dunque pari a:

IVA sulle vendite = 100
– IVA detraibile = 40
= IVA a debito = 60

L’IVA che devi versare al fisco è quindi pari a 60 euro.

L’Iva in detrazione quindi, non la calcoli sugli acquisti (come avviene in regime ordinario), ma tramite queste percentuali di compensazione stabilite applicate sull’ammontare delle vendite.

Ricapitolando:

  • Al cliente, le fatture devi emetterle con IVA ordinaria,
  • Al fisco invece, alle specifiche scadenze, devi versare la differenza fra l’aliquota ordinaria e quella di compensazione, come spiegato nell’esempio.

Tabella percentuali di compensazione

Per ogni prodotti agricolo, il Ministero delle Finanze stabilisce:

  • Aliquote IVA da applicare;
  • Percentuale di compensazione.

Qui puoi scaricare la tabella contenente: IVA da applicare sugli acquisti (per ogni tipologia id prodotto agricolo) e relativa percentuale di compensazione.

Regime ordinario

Nel regime IVA ordinario, il calcolo dell’IVA da versare al fisco è molto semplice. Devi fare: IVA totale sulle vendite – IVA totale sugli acquisti. La differenza è l’IVA da versare al fisco.

Se succede che il risultato è negativo, significa che l’IVA sugli acquisti è superiore rispetto a quella sulle vendite. Ne consegue che vanti un credito IVA verso l’Agenzia delle Entrate. Puoi utilizzare questo credito IVA in compensazione, ossia per pagare altri tributi.

Come detto in apertura, il regime naturale di un’impresa agricola è quello speciale. Ma se preferisci applicare quello ordinario, devi semplicemente barrare un’apposita casella nella dichiarazione annuale IVA. L’opzione è vincolante per tre anni.

Come capire se conviene il regime speciale o quello ordinario

Se ritieni di effettuare molti acquisti, allora sicuramente avrai molta IVA a credito. Se quindi sai già che nei prossimi mesi farai grandi acquisti (per esempio di trattori, macchine agricole, attrezzature importanti…) allora probabilmente ti conviene optare per il regime ordinario, visto che avrai tanta IVA da scaricare.

Suggerimento

Insieme al tuo commercialista potete fare un raffronto specifico, un confronto tra quanto pagheresti con il regime speciale e quanto con il regime ordinario. In questo modo puoi scegliere quello che ti conviene: non hai alcun obbligo di rimanere in quello speciale: se nel tuo caso è più conveniente quello ordinario, puoi aderirvi.

Regime di esonero

Rientri nel regime di esonero se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

  1. Nell’anno precedente hai realizzato un volume d’affari che non supera i 7.000 euro;
  2. Il suddetto volume d’affari è composto, per almeno due terzi, da vendita di prodotti agricoli tra quelli elencati nella tabella A allegata al DPR n. 633/72).

Se sussistono questi requisiti, rientri automaticamente nel regime di esonero IVA. Con questo regime, sei esonerato dal:

  • Iscriverti alla Camera di Commercio;
  • Emettere fatture di vendita;
  • Tenere la contabilità;
  • Presentare la dichiarazione annuale IVA;
  • Presentare la dichiarazione annuale IRAP(ed Irap).

Non devi quindi versare alcuna IVA al fisco.

Siccome sei esonerato dall’emettere la fattura, i tuoi clienti non possono pretenderla. Chi compra da te, puoi tranquillamente emettere autofattura e dartene una copia. Quindi, è il tuo cliente a emettere la fattura (autofattura).

In qualità di impresa in regime di esonero, tu hai solo questi obblighi:

  • Conservare le copie delle autofatture suddette;
  • Numerare e conservare le fatture di acquisto.