Ogni condominio è dotato di una propria carta di identità. Sicuramente differente rispetto a quella intesa comunemente ma tuttavia univoca ed identificativa di ogni famiglia che abita all’interno del condominio e non solo. Tutte queste informazioni sono custodite all’interno dell’anagrafe condominiale. È la prima volta che ne senti parlare?

In questa guida sull’anagrafe condominiale ti spiego cos’è e come funziona, quando è obbligatorio per legge, ti offro il download del modulo della scheda di rilevazione dei dati, ti spiego cos’è e come funziona il registro, quali sono le norme comuni per la sicurezza e chi è autorizzato ad accedervi. Ecco tutto quello che devi sapere.

Cos’è

L’anagrafe condominiale è un registro nel quale viene tenuta traccia dei seguenti dati:

  • Le generalità dei proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento (quindi anche dei conduttori titolari di contratti di affitto);
  • I dati catastali di ogni appartamento;
  • I dati relativi alle condizioni di sicurezza dell’edificio.

La legge n. 220/2012 meglio conosciuta come “riforma del condominio”, tra le alte cose ha modificato l’articolo 1130 c.c.rendendo obbligatoria la tenuta dell’anagrafe condominiale e delle condizioni di sicurezza.

Attenzione

La normativa prevede che il registro venga aggiornato ogni volta che avviene una variazione (di proprietario, di conduttore, di dati sulla sicurezza, ecc). Le variazioni devono essere comunicate all’amministratore di condominio entro due mesi. La comunicazione deve essere trasmessa per iscritto.

Obbligo

La tenuta del registro di anagrafe condominiale é obbligatoria e la persona chiamata a curarlo e aggiornarlo é l’amministratore. Solitamente l’amministratore predispone un modulo, una scheda immobile e la consegna al proprietario che si occuperà della compilazione. Quest’ultimo inserirà quindi i suoi dati anagrafici, quelli dell’eventuale inquilino e infine i dati catastali dell’appartamento.

Se il proprietario dell’immobile non provvede a compilare la scheda immobile, l’amministratore invia un sollecito tramite raccomandata A/R. In caso di ulteriore mancata risposta, l’amministratore provvede a reperire i dati in altri modi (rivolgendosi al comune, all’inquilino, ecc.).

In caso di omessa dichiarazione dei dati richiesti non c’è nessuna sanzione da pagare ma al proprietario verranno addebitati tutti i costi che ha sostenuto l’amministratore per la ricerca dei dati mancanti (art. 1130 n. 6 c.c.)

Nello specifico i dati obbligatori da comunicare sono:

  • Nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale del proprietario e dei titolari di diritti reali di godimento sull’immobile;
  • I dati catastali identificativi dell’appartamento.

Modulo scheda rilevazione dati

L’amministratore deve tenere il registro dell’anagrafe condominiale e deve occuparsi anche di aggiornarlo. Solitamente invia ai condomini una scheda di rilevazione dati da compilare con tutte le informazioni personali e quelle dell’appartamento (dati catastali, condizioni degli impianti…).

I condomini sono tenuti a comunicare all’amministratore ogni variazione che intervenga nella proprietà, nei diritti reali di godimento (quindi se per esempio cambia il conduttore o il titolare di usufrutto) e ovviamente nei dati catastali. La comunicazione di variazione va inviata all’amministratore entro 60 giorni dalla modifica.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile PDF della scheda di rilevazione dati per l’anagrafe.

Registro

Una volta che l’amministratore riceve i dati dei proprietari, dei condomini e degli immobili, provvede a compilare il registro dell’anagrafe sulla base dei dati ricevuti.

Il registro serve a tenere traccia delle persone che sono proprietarie dei singoli appartamenti, di coloro che godono di diritti reali (quali ad esempio uso, usufrutto, locazione…) e a identificare con precisione i dati catastali.

L’amministratore quindi deve individuare con precisione la compagine e le condizioni dell’immobile. Il registro va conservato insieme agli altri documenti del condominio e racconterà, insieme ad essi, la storia dell’edificio, delle persone che vi hanno abitato e delle modifiche a cui é stato sottoposto nel corso del tempo.

Sicurezza

Con la nuova riforma del condominio é stato precisato che le informazioni sulla sicurezza da annotare sul registro dell’anagrafe condominiale sono quelle relative non al singolo immobile, ma solo alle parti comuni di esso.

Per far ciò, l’amministratore di solito redige prima un inventario degli impianti presenti nell’edificio e poi verifica che siano tutti adeguati alle norme in tema di sicurezza (anche rivolgendosi a professionisti del settore).

Gli impianti quindi devono essere posizionati affinché l’amministratore possa accedervi liberamente, oppure egli deve essere dotato delle chiavi per accedere ai locali ove sono presenti le parti comuni.

Nel caso in cui gli impianti risultino obsoleti, danneggiati o comunque a rischio, deve tempestivamente informare i condomini e attivarsi per risolvere il problema. L’amministratore é responsabile civilmente e penalmente in caso di eventi dovuti a mancata vigilanza.

Accesso

L’articolo 1129, comma 2, del codice civile sancisce l’obbligo, per l’amministratore, di comunicare ai condomini dove sono tenuti i registri contabili del condominio, il registro anagrafico, nonché i giorni e le ore in cui ogni condomino, previo richiesta all’amministratore, può consultarlo e chiederne una copia, gratis, rimborsando al massimo l’eventuale spesa.

L’amministratore non può vietare la consultazione e l’estrazioni di copie ai condomini. Se lo fa, soprattuto se questo atteggiamento è immotivato e continuato nel tempo, può essere revocato dal suo incarico in quanto commette grave irregolarità nei confronti del suo mandato.