Il MIUR prevede dei particolari casi in cui puoi chiedere il trasferimento ad un’altra scuola per un periodo temporaneo e pari a un anno. Il trasferimento può essere provinciale o interprovinciale e viene concesso solo in presenza di particolari requisiti e necessità del docente o del personale ATA.

In questa guida completa sull’assegnazione provvisoria ti spiego cos’è e come funziona, i requisiti per averne diritto, come fare domanda, la scadenza prevista, come ottenere l’assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo abilitante ed infine l’importante differenza con l’utilizzazione provvisoria.

Cos’è e come funziona

Cosa significa

L’assegnazione provvisoria è la possibilità per chi lavora a scuola (quindi docenti e personale ATA) di chiedere il trasferimento presso un altro plesso scolastico (cosiddetta “mobilità interna”).

Tipologia

Il trasferimento può essere:

  1. Provinciale (all’interno della stessa provincia in cui lavori ora);
  2. Interprovinciale (in una provincia diversa rispetto a quella in cui lavori ora).

Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria all’interno dello stesso comune in cui lavori.

Cosa comporta

L’assegnazione è “provvisoria” perché il trasferimento dura solo un anno e quindi comporta il mantenimento della cattedra nella città di provenienza.

Esempio

Sei titolare di cattedra a Milano ma chiedi l’assegnazione provvisoria a Salerno. Per un anno lavorerai a Salerno, ma manterrai comunque la cattedra a Milano, per tutto l’anno in cui lavorerai al Sud.

Normativa

Precedenze

Nell’assegnazione dei posti, ci sono delle categorie di soggetti che hanno la precedenza. Nello specifico, ha diritto alla precedenza il personale:

  1. Non vedente;
  2. Emodializzato;
  3. Che chiede il rientro nella scuola dove aveva precedentemente la cattedra e da cui è stato trasferito perché in eccedenza;
  4. Con disabilità ai sensi dell’art. 21 della legge 104/92;
  5. Che pur non essendo disabile necessita di cure continuative;
  6. Genitore di disabile in situazione di gravità;
  7. Coniuge o in unione civile con disabile in situazione di gravità;
  8. Che sia l’unico referente per l’assistenza di un genitore (ricongiungimento genitori); in questo caso occorre presentare un’autocertificazione in cui si dichiara di essere il solo figlio che può prestare assistenza;
  9. Coniuge di personale militare o che ricopre cariche pubbliche.

Attenzione

Questi requisiti possono cambiare di anno in anno, per cui ti consiglio sempre di controllare il bando MIUR.

Domanda

Procedura

Ogni anno il MIUR pubblica, con apposita ordinanza ministeriale, un modello di domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, destinato al personale ATA e ai docenti, da compilare per la richiesta di assegnazione provinciale o interprovinciale. Solitamente è previsto l’invio telematico o cartaceo della domanda.

Provinciale

Se stai facendo domanda di assegnazione provinciale, dopo aver compilato il modulo devi inviarlo all’Ufficio territorialmente competente della provincia in cui lavori. Se quindi per esempio lavori a Roma, devi mandarlo all’ufficio competente della provincia di Roma.

Interprovinciale

Se stai facendo domanda di assegnazione provinciale, dopo aver compilato il modulo devi inviarlo:

  1. All’Ufficio territorialmente competente della provincia in cui desideri lavorare.
  2. Per conoscenza, anche all’Ufficio territorialmente competente della provincia in cui lavori.

Requisiti

Puoi fare domanda di assegnazione provinciale o interprovinciale per:

  • Ricongiungimento ai figli minorenni;
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte di unione civile;
  • Particolari e gravi motivi di salute personale;
  • Ricongiungimento al genitore.

Il MIUR pubblica ogni anno con apposito bando i requisiti di ammissione, che possono quindi cambiare di anno in anno. Il MIUR può stabilire apposite clausole, per esempio che per la richiesta di ricongiungimento con il genitore sia necessaria la convivenza (aspetto tra l’altro poco chiaro ma inserito nel bando 2018); oppure l’impossibilità di chiedere l’assegnazione da parte di chi è stato appena assunto a tempo indeterminato; oppure il vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione.

Punteggio

Il MIUR redige quindi una graduatoria del personale che ha fatto domanda di assegnazione provvisoria: per l’assegnazione, il punteggio dipende solo dalla situazione e necessità familiare. Per l’utilizzazione invece, per il punteggio si considerano anche i titoli e l’anzianità di servizio.

Vincolo triennale

Puoi chiedere l’assegnazione se sei titolare di cattedra oppure se hai un incarico almeno triennale presso una scuola.

Suggerimento

Controlla sul bando del MIUR se anche quest’anno è previsto il vincolo triennale. Tramite apposita contrattazione sindacale infatti, potrebbe essere stato eliminato. In alternativa chiedi informazioni al CAF o patronato della tua città.

Differenza con utilizzazione

C’è una importante differenza tra assegnazione e utilizzazione. Puoi richiedere la prima solo in presenza di particolari requisiti (ricongiungimento, gravi motivi di salute, ecc.), mentre puoi chiedere la seconda in altre situazioni, del tutto diverse da quelle previste dall’assegnazione.

Nello specifico, puoi chiedere l’utilizzazione solo se sei stato trasferito per esubero (o perché hai perso il posto) e quindi desideri fare domanda per lavorare un anno in una scuola a te più comoda.

Riassumendo, possono richiedere l’utilizzazione i docenti:

  • In sovrannumero;
  • Senza sede definitiva;
  • Che, in possesso di titolo abilitante, chiedono di lavorare temporaneamente come insegnanti di sostegno;
  • Di scuola primaria che chiedono di essere utilizzati per l’insegnamento di lingua straniera;
  • Che chiedono di lavorare temporaneamente in strutture ospedaliere o carcerarie.

Diversi invece, come abbiamo visto sopra, i casi di richiesta di assegnazione provvisoria, che vertono più sul ricongiungimento familiare o gravi motivi di salute.

Su sostegno senza titolo

Se quindi vuoi fare domanda di sostegno, non devi richiedere l’assegnazione, ma l’utilizzazione provvisoria: se la tua domanda viene accettata, otterrai la possibilità di insegnare a sostegno presso un’altra scuola.

C’è un aspetto molto importante da considerare: per diventare insegnante di sostegno occorre essere in possesso di titolo abilitante. Purtroppo però, le richieste di sostegno delle scuole sono molto superiori rispetto ai docenti abilitati, per cui non di rado è necessario incaricare dei docenti senza titolo abilitante.

Questo per consentire a bimbi e ragazzi che necessitano di sostegno, di avere accanto a loro una figura docente, pur senza titolo di abilitazione al sostegno. Addirittura in alcuni casi si arriva ad attingere alle graduatorie di istituto, dove gli insegnanti di sostegno non solo non sono abilitati al sostegno, ma neanche all’insegnamento e posseggono quindi solo la laurea (o il diploma magistrale).

Scadenza

Il bando MIUR annuale prevede una specifica scadenza per l’invio della domanda di assegnazione o utilizzazione. Consulta il sito del MIUR per conoscere la scadenza, perché potrebbe cambiare di anno in anno.

Non di rado inoltre, il MIUR permette di fare domanda di assegnazione anche se hai già ottenuto la mobilità, nel caso in cui tu abbia raggiunto  requisiti per l’assegnazione dopo il termine di scadenza.