Gli elementi che rientrano in busta paga sono molteplici e non è sempre facile capire quali siano quelli continuativi e quelli sporadici, quale sia la paga base e gli elementi aggiuntivi.

In questa guida completa sull’assegno ad personam ti spiego cos’è e cosa significa, qual è la definizione, a chi spetta, quando si dice assorbibile e quando non assorbibile, a chi spetta, come rientra nel calcolo del TFR, della tredicesima e infine la tassazione prevista per questa voce dello stipendio.

Cos’è e cosa significa

Definizione. L’assegno ad personam è una quota aggiuntiva dello stipendio, che trovi nella tua busta paga se cambi qualifica all’interno dell’azienda per cui lavori. Facciamo un esempio per meglio comprendere di cosa si tratta.

Supponiamo che al momento tu sia un amministrativo e prendi 1.500 euro al mese. Dal mese prossimo devi passare al ruolo di agente e il tuo stipendio sarebbe di 1.400 euro. Grazie all’assegno ad personam avrai 100 euro in più, in modo da avere sempre uno stipendio da 1.500 euro e non da 1.400 euro.

L’assegno ad personam è quindi un elemento della busta paga a tutti gli effetti: rientra a pieno titolo tra le voci del tuo stipendio, è tassato, e concorre anche alla formazione di tredicesima, quattordicesima, TFR (trattamento di fine rapporto, anche conosciuto come liquidazione).

Ricapitolando, se passando da una qualifica a un’altra ci sono delle differenze di stipendio (stipendio della qualifica di provenienza maggiore rispetto alla nuova qualifica), l’assegno ad personam copre questa differenza.

Assorbibile

Di solito, tale assegno è riassorbibile con il successivo aumento economico. Il che significa che, se oggi prendi uno stipendio di 1.300 euro, passi poi a una qualifica che ti offre, nello stesso posto di lavoro, 1.200 euro, allora hai diritto a un assegno aggiuntivo.

Però, nel momento in cui hai per esempio un aumento e arrivi a prendere 1.300 euro, allora l’assegno ad personam non lo prendi più. In questo caso si dice appunto assegno assorbibile, ossia assorbibile dalla progressione economica.

Dunque, l’assegno ad personam può essere tolto: nel momento in cui la tua paga base aumenta di suo, per esempio per via degli scatti di anzianità, allora l’assegno ti viene tolto, quando ormai la tua paga raggiunge quella precedente. In tal caso l’assegno ad personam non serve più.

Non assorbibile

Cosa significa assegno ad personam non assorbibile. Come spiegato nel paragrafo precedente, se hai un aumento della tua paga base, l’assegno ad personam diminuisce proporzionalmente all’aumento ottenuto, fino a scomparire. Si chiama in tal caso assegno ad personam assorbibile.

Quando invece, nonostante l’aumento della tua paga base continui a percepire l’assegno ad personam, allora si dice che non è assorbibile. La regola generale è che l’assegno a.p. è assorbibile, però, le parti (ossia tu e il tuo datore di lavoro), nel contratto di lavoro possono inserire la clausola di non assorbibilità.

Quindi nel caso in cui inizi a percepire l’assegno e successivamente hai anche aumenti della paga base, continui a percepire sia l’assegno che lo stipendio aumentato. Ricapitolando, di regola l’assegno è riassorbibile, però tu e il tuo datore di lavoro potete benissimo dichiarare per iscritto (nel contratto) che non è riassorbibile.

A chi spetta

Hai diritto all’assegno ad personam, se lo prevede il tuo CCNL, quando passi da una qualifica a un’altra, da un ruolo a un altro, nello stesso posto di lavoro o per una trasferta, se il cambiamento comporta una differenza di stipendio a te sfavorevole.

L’assegno viene poi riassorbito con i progressi contrattuali, quindi l’assegno si riduce ogni volta che aumenta la tua paga base.

Quindi, se per esempio prima prendevi 1.400 euro e ora col cambio di ruolo il tuo stipendio è di 1.300 euro, prenderai anche 100 euro di assegno ad personam. Se l’anno prossimo la tua paga base aumenta a 1.350 euro, allora il tuo assegno ad personam si riduce a 50 euro.

Se il tuo stipendio, dopo due anni arriva a 1.400 euro, allora l’amministrazione ti toglie l’assegno ad personam, perché sei naturalmente tornato allo stipendio che avevi prima: l’assegno ad personam non serve più.

Tredicesima

Nel calcolo della tredicesima, il tuo datore di lavoro considera i seguenti elementi:

  1. Paga base;
  2. Contingenza;
  3. Terzi elementi;
  4. Scatti di anzianità intervenuti nel corso degli anni.

Ma non solo: nel calcolo della tredicesima rientrano anche altri elementi erogati costantemente, rientra quindi anche l’assegno ad personam.

TFR

L’assegno ad personam rientra anche nel calcolo del TFR (la cosiddetta buonuscita). Se quindi quest’anno hai percepito, per esempio, 25.000 euro di reddito, di cui 23.000 di paga base e 2.000 di assegno a.p., l’azienda ti calcola il TFR sulla base di 25.000 euro e non solo sui 23.000.

L’assegno ad personam dunque, rientra a tutti gli effetti nella base imponibile del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tassazione

Quanto viene tassato. L’assegno ad personam rappresenta un elemento assimilabile alla paga base, quindi come tale è soggetto alla stessa tassazione.

Sulla paga base quindi, si applicano:

  1. L’aliquota IRPEF prevista per il tuo reddito;
  2. La percentuale INPS, in qualità di contribuzione previdenziale.

L’assegno ad personam rientra a tutti gli effetti nel tuo reddito, dunque non ci sono esenzioni a livello di tasse o di contributi INPS.

Attenzione

Le informazioni contenute in questo post sono a solo scopo informativo. Per maggiori dettagli consulta sempre il tuo CCNL di riferimento e il tuo contratto personale di lavoro. I contratti individuali infatti, possono prevedere specifiche clausole migliorative rispetto al CCNL.