L’assegno unico è un aiuto statale che spetta a tutte le famiglie con figli. A seconda del proprio reddito, del proprio ISEE familiare, spetta un importo più grande oppure un importo più piccolo. Inoltre, spetta non solo per i figli minorenni, ma anche per i figli maggiorenni, se sussistono determinate condizioni.
In questa guida completa su assegno unico e figlio maggiorenne che lavora ti spiego cosa succede quando un figlio inizia un’attività lavorativa, cosa spetta ai genitori, se spetta l’assegno unico e per quale importo, quali sono le condizioni per averne diritto, infine come iscriversi al centro per l’impiego in caso di disoccupazione.
Indice
Quando spetta
L’assegno unico e universale e un’indennità mensile che spetta a tutte le famiglie, per ogni:
- Figlio minorenne a carico;
- Figlio maggiorenne a carico, fino ai suoi 21 anni compiuti, ma solo se ricorrono particolari condizioni che vedremo nel prossimo paragrafo;
- Figlio disabile, senza limiti di età.
Vediamo di seguito quali sono le condizioni per avere l’assegno unico anche per i figli maggiorenni.
Condizioni per averne diritto
Innanzitutto bisogna chiarire che l’assegno unico spetta fino a un massimo di 21 anni. Quando il figlio compie 21 anni, il genitore non ha più diritto all’assegno unico. Tuttavia, per percepire l’assegno quando il figlio ha dai 18 ai 21 anni, deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:
- Tuo figlio frequenta un corso formativo;
- Tuo figlio è iscritto a un corso di laurea;
- Tuo figlio svolge un tirocinio oppure lavora e il suo reddito è minore di 8.000 euro lordi annui;
- Tuo figlio non lavora ed è registrato come disoccupato in cerca di lavoro presso il Centro per l’Impiego. Condizione necessaria quindi, è che tuo figlio sia registrato presso il CpI. Se non è registrato come persona in cerca di lavoro, anche se è disoccupato non ti spetta l’assegno;
- Tuo figlio svolge il servizio civile.
Come vedi quindi, per avere diritto all’assegno unico pur avendo il figlio superato la maggiore età, è necessario che sia impegnato in qualcosa (tirocinio, servizio civile…) oppure, se disoccupato, che sia registrato al CpI come persona in cerca di lavoro.
Come registrarsi al CpI
Il figlio disoccupato, per essere considerato a carico e permettere ai genitori di ricevere l’assegno unico, deve iscriversi al CpI dichiarando la sua immediata disponibilità al lavoro. E’ possibile iscriversi attraverso una di queste modalità:
- Chi ha appena perso il lavoro e ha diritto alla NASpI o alla Dis-Coll, facendo domanda di NASpI o Dis-Coll automaticamente dichiara di essere automaticamente disponibile al lavoro. La domanda di NASpI/Dis-Coll si può fare tramite patronato oppure direttamente sul sito INPS. Con la domanda, il disoccupato viene iscritto automaticamente al CpI, dopodiché deve recarsi al CpI per ricevere i servizi dedicati e per essere aiutato a cercare un lavoro.
- Chi non ha un lavoro (e quindi non ha diritto alla NASpI/Dis-Coll), può iscriversi al CPI attraverso la procedura online oppure recandosi direttamente presso il CpI più vicino.
- Chi ancora non è disoccupato, ma ha ricevuto la lettera di licenziamento, può iscriversi al CpI solo tramite procedura online. Una volta che il contratto di lavoro si chiude, può utilizzare la procedura online oppure recarsi direttamente al CpI.
Cosa fare se inizia a lavorare
Prendiamo ora un caso specifico. Supponiamo che tuo figlio sia maggiorenne, finora non abbia lavorato (ed è iscritto al CpI) oppure frequenta l’università. Tuo figlio ha ricevuto un’offerta di lavoro e la accetta. Vediamo cosa succede, si presentano due scenari:
- Se inizia a lavorare e il suo reddito è dagli 8.000 euro lordi annui in sù, allora tu non hai più diritto all’assegno unico;
- Se inizia a lavorare e il suo reddito è minore di 8.000 euro lordi annui, allora continui a percepire l’assegno unico. Per continuare a percepirlo però, tuo figlio non deve ancora aver compiuto 21 anni.