Il datore di lavoro non può effettuare direttamente o con un suo medico privato i controlli presso il domicilio del lavoratore (la cosiddetta visita fiscale), che si tratti di dipendente pubblico o privato. Gli accertamenti e le relative visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, spettano ai medici dei servizi sanitari regionali (art. 5, legge n.300 del 20 maggio 1970).

La richiesta di controllo può partire dal datore di lavoro o dall’INPS stesso, ma il controllo effettuato deve essere imparziale, dei medici del servizio sanitario pubblico. Il datore di lavoro può formulare una richiesta di controllo all’INPS sin dal primo giorno della malattia del lavoratore e durante uno stesso periodo di malattia, il dipendente può essere controllato più volte. Di seguito le sanzioni previste in caso di assenza alla visita fiscale a domicilio.

INPS

Orari controlli INPS per malattia

Dipendenti pubblici: ore 9-13 e ore 15-18, compresi domeniche e festivi (decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 18/12/2009).

Dipendenti privati: ore 10-12 e ore 17-19, compresi domeniche e festivi (decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 25/02/84 e successive modifiche)

Il lavoratore non può assentarsi durante queste fasce di reperibilità, tranne che in presenza di giustificato motivo. Il giustificato motivo quindi, permette al dipendente di assentarsi anche durante queste ore, ma non va inteso come qualsiasi motivo di convenienza o di opportunità, ma in una urgenza indifferibile e necessaria.

Sanzioni amministrative e disciplinari

(Legge n. 638/1983, art. 5, c. 14)

Se il lavoratore risulta assente (ingiustificato) alla prima o unica visita, perde il diritto a qualsiasi trattamento economico per 10 giorni. Al dipendente viene quindi applicata uan decurtazione dello stipendio pari a 10 giorni.

Se il lavoratore risulta assente (ingiustificato) alla seconda visita di controllo, l’Inps interrompe metà del trattamento economico per i giorni successivi al decimo fino al termine della malattia.

Se il lavoratore risulta assente (ingiustificato) alla terza o successiva visita medica di controllo, l’indennità viene interrotta, totalmente, dal giorno di questa ulteriore assenza.

Assenza ingiustificata visita fiscale e licenziamento

All’assenza di un lavoratore alla visita di controllo, il datore di lavoro può applicare una sanzione amministrativa, prevista nel contratto, fino al licenziamento, se è provata una truffa nei confronti del datore di lavoro.

L’azienda quindi comunica la sanzione al lavoratore, il quale, entro 10 giorni, potrà presentare i documenti necessari e giustificativi dell’assenza. Se non perviene alcuna giustifica, oppure o motivi addotti sono valutati negativamente, la sede applica la sanzione prevista, comunicandola al dipendente tramite lettera raccomandata.

Motivi giustificativi dell’assenza: cosa fare

Se il dipendente era assente durante le fasce di reperibilità per una di queste ragioni, è prevista la non applicabilità della sanzione:

  • cause di forza maggiore,
  • concomitanza di visite,
  • prestazioni ed accertamenti specialistici che non era possibile effettuare in altri orari per evitare gravi conseguenze per sé o i familiari.