I lavoratori domestici, conviventi e non, infortunati sul lavoro, sia sul posto di lavoro che in itinere (per esempio nel tragitto casa/lavoro) hanno dei diritti precisi volti innanzitutto alla conservazione del posto di lavoro, anche in caso di assenza per malattia (inabilità temporanea), inoltre, hanno diritto a una indennità.

Il diritto alla conservazione del posto varia in base all’anzianità di servizio e, nello specifico, é pari a un periodo di:

  • 10 giorni se il lavoratore domestico è assunto da meno di sei mesi (ed esclusione del periodo di prova);
  • 45 giorni se il lavoratore domestico è assunto da più di sei mesi ma meno di due anni;
  • 180 giorni se il lavoratore domestico è assunto da più di due anni.

Badante

Prestazioni assicurative

L’Ente che indennizza il lavoratore domestico dei danni provocati da infortuni sul lavoro è l’Inail. Le prestazioni a cui ha diritto sono:

  • una indennità giornaliera di inabilità temporanea al lavoro;
  • cure mediche e chirurgiche, fornitura di apparecchi di protesi;
  • una rendita in caso di inabilità permanente;
  • un assegno in caso di assistenza personale continuativa;
  • una rendita ai superstiti in caso di morte.

La denuncia INAIL: modello da compilare

Il datore di lavoro deve denunciare l’evento che ha causato l’infortunio sul lavoro compilando questo modello, a cui dovrà essere allegato il certificato medico. Il modello deve essere consegnato all’INAIL entro:

  • 24 ore, in caso di infortuni mortali o presunti tali;
  • 2 giorni, in caso di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni.

Pagamento indennità e retribuzione

Oltre al modulo di denuncia di cui sopra a cui allegare il certificato medico, entro gli stessi termini deve essere fatta un’altra denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza (Commissariato di Polizia, Questura oppure, laddove manchino questi enti, presso il Sindaco), utilizzando sempre lo stesso modulo unico, questa volta però da consegnare a questi ultimi enti.

Le prestazioni economiche dell’INAIL partono dal quarto giorno, per cui il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale per i primi tre giorni di assenza. Dopo la retribuzione viene pagata dall’INAIL.

Il lavoratore domestico ha diritto anche a ricevere una indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio. Non ne ha diritto solo se è degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

NB: ovviamente quanto detto sopra si applica solo a colf e badanti con regolare contratto. Le lavoratrici in nero non hanno nessuna copertura. Si ricorda inoltre che il lavoro in nero é illegale.