La bancarotta è un reato contemplato dalla legge fallimentare (precisamente nel Regio Decreto n.ro 267 del 16/03/1942 n. 267. Il reato consiste nel preciso comportamento dell’imprenditore che agisce a discapito dei creditori dell’azienda. I creditori dell’imprenditore possono essere i fornitori, le banche, il fisco, i titolari di obbligazioni, i dipendenti a cui l’azienda deve lo stipendio.

I beni (o il denaro che i creditori consegnano all’imprenditore) diventano sì di sua proprietà (può infatti gestirli secondo necessità nell’azienda), ma devono essere impiegati senza dimenticare l’interesse dei creditori. In caso di bancarotta fraudolenta, come dice il termine stesso, c’è una frode, un inganno, un comportamento illecito dell’imprenditore già fallito o che sta per fallire volto a sparire parte o tutto il patrimonio dell’impresa, con l’intento di sottrarlo ai creditori dichiarando una fittizia, artefatta insolvenza.

Giudice

Significato del reato

La legge prevede due tipi bancarotta:

  1. bancarotta semplice;
  2. bancarotta fraudolenta.

La prima rappresenta un reato meno grave, infatti viene punita con la reclusione in carcere da sei mesi a due anni; la seconda, più grave, viene punita con la reclusione da tre fino a dieci anni.

Le differenze. Si è di fronte a un caso di bancarotta semplice quando l’imprenditore “sperpera” il denaro dell’azienda senza dolo, ma con imprudenza e avventatezza. Nella bancarotta fraudolenta agisce invece con volontà e intento fraudolento, con frode.

Legge fallimentare: pena prevista nel codice penale

La pena prevista si articola nel seguente modo:

  • Reclusione da tre a dieci anni all’imprenditore che ha occultato o distrutto i beni dei creditori; oppure ha dichiarato denaro o beni che in realtà erano inesistenti allo scopo di avere il credito; oppure che ha falsato o nascosto i libri contabili (bancarotta documentale) allo scopo per esempio di non dichiarare fatturato e quindi non pagare le tasse.
  • Reclusione da uno a cinque anni all’imprenditore che, durante la procedura fallimentare, mette in atto operazioni di pagamento oppure per simulare titoli di prelazione tra i vari creditori.

Oltre alla reclusione, l’imprenditore non potrà aprire una nuova impresa o esercitare uffici direttivi in altre aziende per dieci anni.

Prescrizione: anni e decorrenza

Il termine di prescrizione previsto per il reato di bancarotta fraudolenta è di 10 anni.

La sentenza con cui il giudice dichiara il fallimento è necessaria affinchè possa configurarsi il reato di bancarotta. Il termine di prescrizione di 10 anni, decorre dal momento in cui viene dichiarata la sentenza di fallimento.