Il D.P.R. n.396 del 03/11/2000 e successive modifiche, chiarisce la procedura per il cambio del cognome paterno. Cambiare il cognome del padre con quello della madre é possibile, laddove ci siano motivi significativi e rilevanti, che il soggetto deve esporre in maniera dettagliata.

Tuttavia, la legge non chiarisce esattamente cosa si intenda per motivi significativi e rilevanti, lasciando quindi un certo margine alla libera interpretazione del caso. Di seguito vediamo quali potrebbero essere questi casi e la procedura da seguire per fare richiesta di cambio cognome.

Firme

Cambiare il cognome del padre con quello della madre: si può

Se per esempio il cognome del padre é ridicolo o vergognoso, si può fare richiesta di cambio cognome. Oppure, si può farne richiesta laddove sussistano particolari motivi affettivi (sentenza pronunciata dal TAR Liguria): quando per esempio il soggetto non si riconosca minimamente nel cognome del padre, essendo stato completamente e unicamente allevato dalla madre. Per motivi economici invece, non lo si può cambiare, ma é possibile aggiungere al cognome del padre, anche quello della madre: per esempio, se il cognome della madre è un cognome famoso e risulterebbe vantaggioso poterlo ereditare.

Come e a chi fare richiesta

La domanda va presentata al prefetto della provincia del luogo di residenza. Alla domanda occorre allegare una marca da bollo da 14,62. Il modulo può essere ritirato presso il prefetto. Non é necessario avvalersi di un avvocato, ma può risultare comunque utile per la compilazione e la presentazione dell’istanza. Nella domanda, occorre specificare in maniera chiara le motivazioni per cui si intende cambiare il proprio cognome con quello della madre.

Se il Prefetto rifiuta il cambio cognome, é possibile fare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR.