Le categorie protette sono quelle previste dalla legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e che, nello specifico, é finalizzato al collocamento agevolato di disabili, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, orfani e coniugi di grandi invalidi o deceduti in guerra o lavoro, coniugi e figli di profughi italiani rimpatriati.

Cosa dice la legge in merito al licenziamento di un lavoratore appartenente alle categorie protette? E’ possibile licenziare il dipendente e se sì, in quali casi? L’articolo 10 della citata legge, disciplina il licenziamento per le categorie protette. In merito sono intervenute anche sentenze della Corte di Cassazione.

Licenziamento

E’ possibile licenziare il dipendente appartenente alle categorie protette:

  1. per giusta causa;
  2. per giustificato motivo oggettivo e soggettivo, quindi anche per riduzioni di personale oppure per aggravamento della patologia del dipendente, se è tale da non permettere il prosieguo dell’attività e non risulta possibile ricollocare il lavoratore in altro settore dell’impresa.

Occorre precisare però che, il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo è annullabile se, in seguito al licenziamento, il numero dei dipendenti alle categorie protette assunti é minore della quota di riserva (art. 3 legge 68/99).

Aggravamento

In caso di aggravamento delle condizioni di salute oppure di importanti cambiamenti nell’organizzazione aziendale, il datore di lavoro può chiedere agli organi competenti l’accertamento dell’idoneità del dipendente alla mansione. Se risulta non idoneo, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a quando le sue condizioni di salute migliorano e può riprendere il lavoro.

Quando le condizioni sono tali da non permettere il proseguimento dell’attività, risulta impossibile reinserire in altri settori il lavoratore e quindi, dopo tutti i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, non è possibile reinserire il disabile all’interno dell’azienda, il licenziamento è legittimo. Di questo parere è anche la Corte di Cassazione Civile che, con la sentenza n. 28426 del 19/12/2013, ha dichiarato legittimo il licenziamento di una dipendente appartenente alle categorie protette a causa della sopravvenuta inutilità aziendale, che era stata comunque preceduta dall’assegnazione di mansioni sempre minori, per venire incontro all’aggravamento del dipendente e che però sono continuate fino a rendere completamente inidoneo il lavoratore per l’azienda.

Licenziamenti collettivi

Il soggetto disabile viene tutelato in caso di licenziamento per riduzione del personale, licenziamento collettivo e soppressione del posto di lavoro a causa di motivi economici. In questi casi infatti, il dipendente non può essere licenziato se, con il suo licenziamento, rimane impiegato in azienda un numero di lavoratori disabili inferiore alla quota di riserva suddetta.