Periodicamente, i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro si incontrano per determinare gli accordi che regolano i rapporti tra le parti. Da qui nascono i contratti collettivi nazionali sul lavoro, meglio conosciuti con l’acronimo di CCNL, per ogni singolo settore economico.

In questa guida completa sul CCNL edilizia ti spiego come funziona, cosa cambia con l’ultimo rinnovo, i livelli e le tabelle retributive previste per operai e impiegati, come viene riconosciuto il TFR e in quali termini viene pagato, il calcolo della tredicesima e della quattordicesima ed infine come è tutelata la malattia.

Come funziona

I lavoratori assunti a tempo determinato, indeterminato, part time o full time, sono sottopostI al CCNL Edilizia, che a sua volta tocca diversi settori:

  1. CCNL Edilizia Artigianato;
  2. CCNL Edilizia Cooperative;
  3. CCNL Edilizia Industria;
  4. CCNL Edilizia Piccola industria.

CCNL sta per contratto collettivo nazionale dei lavoratori ed è un accordo vincolante stipulato tra i sindacati delle aziende e i sindacati dei lavoratori, per tutelare le parti. Il CCNL considera quindi tutti gli aspetti che riguardano la vita lavorativa nel settore edile: dalla retribuzione minima prevista per ogni categoria, alle ferie, al TFR, al trattamento in caso di malattia, al preavviso in caso di licenziamento o dimissioni, alla tredicesima e quattordicesima.

Livelli e tabelle retributive

Di seguito stipendi e inquadramento del comparto Edilizia divise per:

Artigianato

  • Operai (livelli, retribuzione, aumenti);
  • Impiegati (livelli, retribuzione, aumenti).

Cooperative

  • Operai (livelli, retribuzione, aumenti);
  • Impiegati (livelli, retribuzione, aumenti).

Industria

  • Operai (livelli, retribuzione, aumenti);
  • Impiegati (livelli, retribuzione, aumenti).

Piccola industria

  • Operai (livelli, retribuzione, aumenti);
  • Impiegati (livelli, retribuzione, aumenti).

Fonte: Filca-Cisl

Rinnovo

Il 18 luglio 2018 i sindacati hanno rinnovato il CCNL edilizia.

Le novità più importanti riguardano:

  • Variabile della retribuzione. L’azienda paga al dipendente un premio produttivo variabile in base all’andamento del settore, produttività, qualità e capacità competitiva della propria zona territoriale.
  • Ferie. Il lavoratore matura quattro settimane di ferie ogni anno. Due di queste settimane deve usarle obbligatoriamente nell’anno di maturazione, le altre due può usarle entro due anni dall’anno di maturazione.
  • Diritto allo studio. L’azienda è obbligata a concedere permessi per la frequenza di corsi universitari purché la durata sia almeno di 150 ore.
  • Part time. L’azienda può assumere lavoratori part time fino ad un massimo del 3% dei dipendenti a tempo indeterminato;
  • Altri aggiornamenti sul Durc e gli ammortizzatori sociali.

Il rinnovo del CCNL avviene ogni tre anni.

TFR

Il pagamento del TFR è regolato dalla Legge n. 297/82 e dall’articolo 2120 del codice civile che ne regola anche la rivalutazione.

Ai sensi della normativa, il datore di lavoro deve pagare il TFR alla cessazione del rapporto, quindi nei seguenti casi:

  • Licenziamento; quando il rapporto di lavoro si interrompe per volontà dell’azienda;
  • Dimissioni; quando il rapporto di lavoro si interrompe per volontà del lavoratore;
  • Pensionamento.

La formula per il calcolo del TFR è la seguente:
RAL/13,5 * anni di servizio
Supponiamo che la tua RAL (ossia retribuzione annua lorda) sia di 30.000 euro e tu abbia lavorato in azienda per 7 anni. Ecco il TFR spettante:

30.000/13,5 * 7 = 15.555,55 euro

Chiaramente, se hai lavorato per 7 anni e mezzo, allora la quota si rapporta ai sei mesi di tempo, oppure ai 3 mesi, ai 4 mesi, in base al momento della cessazione del rapporto.

Il TFR maturato, inoltre, ad eccezione della quota maturata nell’anno, è rivalutato ogni anno al 31/12 con un tasso che varia in funzione dell’indice ISTAT, in modo da aggiornare il TFR maturato al costo della vita attuale.

Termini di pagamento

Quali sono i tempi di liquidazione TFR per licenziamento, dimissioni o pensionamento. L’art. 2120 del codice civile sancisce che il datore di lavoro deve pagare il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro. Nella pratica, di solito l’azienda paga il TFR con l’ultimo stipendio o al massimo entro lo stipendio seguente.

Esempio

La tua azienda paga lo stipendio il 27 di ogni mese. Il tuo ultimo giorno di lavoro è il 18 aprile, quindi riceverai il TFR insieme allo stipendio del 27 aprile o al massimo il 27 maggio.

Se l’importo del TFR è molto importante, tu e l’azienda potete accordarvi per un pagamento rateale.

Mancato pagamento TFR. In caso di ritardo, l’azienda deve pagare al dipendente anche gli interessi calcolati fino al momento effettivo della consegna. L’ex dipendente a questo punto è bene che invii una lettera di sollecito e in caso di inadempienza proceda con le vie legali.

Anticipo

Il dipendente che ha maturato almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda, può chiedere un anticipo del TFR fino al 70% dell’importo fino ad allora maturato. Supponiamo quindi che tu lavori in azienda da 10 anni e abbia maturato un TFR di 20.000 euro. Puoi chiedere un anticipo fino a 14.000 euro.

Puoi chiedere l’anticipo solo per queste motivazioni:

  • Spese mediche;
  • Acquisto prima casa per te o i figli.

Attenzione

L’azienda non è sempre obbligata a concederlo, è obbligata ad accogliere le richieste fino al 10 per cento e fino al 4% del totale dei lavoratori subordinati.

Attenzione

Puoi chiedere l’anticipo TFR solo una volta presso l’azienda per cui lavori.

Malattia

In caso di malattia, l’operaio conserva il posto per nove mesi consecutivi. Se la malattia comporta una ricaduta o in caso di più malattie, conserva il posto per nove mesi nell’arco di venti mesi.

Esempio

Se sei in malattia e manchi dal lavoro per tanti giorni consecutivi, mantieni il posto per nove mesi. Se invece supponiamo che tu sia in malattia per un mese, poi rientri, poi torni di nuovo in malattia per due mesi e così via, allora i nove mesi si conteggiano entro 20 mesi. Quindi, se entro 20 mesi superi i 9 mesi di malattia, non hai più diritto alla conservazione del posto.

Preavviso

Se l’azienda licenzia il dipendente, deve dargli un periodo di preavviso, non può licenziarlo in tronco. Il licenziamento in tronco è ammesso solo per giusta causa, quindi per situazioni gravi che non permettono il proseguimento anche temporaneo del rapporto, quindi per esempio il dipendente è sorpreso a rubare, picchia un collega, ecc.

Allo stesso modo, se il dipendente rassegna le dimissioni, deve rispettare un termine di preavviso, per dare modo all’impresa di organizzarsi per la sua assenza, per una eventuale sostituzione.

Attenzione

I termini di preavviso non sono uguali per tutti, ma dipendono dal livello, dal fatto di essere operai, impiegati o dirigenti e dall’anzianità di servizio.

Tredicesima

Operai e impiegati dell’edilizia hanno diritto alla tredicesima mensilità, conosciuta come “doppio stipendio” proprio perché la busta paga è pari circa al doppio di quanto percepito ogni mese. Gli elementi della retribuzione utili per la tredicesima sono infatti:

  • Paga base;
  • Contingenza;
  • Superminimi;
  • EDR;
  • Scatti di anzianità;
  • Lavoro notturno.

Non rientrano nella tredicesima gli assegni mensili (ANF), che quindi l’azienda eroga normalmente nella busta paga di dicembre. Quindi se per esempio hai una busta paga di 1.200 euro + 150 euro di assegni familiari, a dicembre hai una tredicesima di 2.400 euro circa + 150 euro di assegni e non di 2.700.

Quattordicesima

Se previsto dal CCNL di riferimento o dal contratto aziendale, in genere le aziende pagano la quattordicesima mensilità nel periodo estivo, verso giugno o luglio. Lo scopo è lo stesso della tredicesima: permettere al lavoratore di affrontare con maggiore serenità le ferie estive e i relativi costi, in modo da riprendere al meglio le proprie energie psicofisiche.

Sia tredicesima che quattordicesima sono imponibili, dunque il datore di lavoro su queste somme addebita la tassazione IRPEF (quella ordinaria) e i contributi pensionistici.