Colf, badanti, autisti, custodi, baby sitter, sono solo alcuni dei lavoratori domestici che prestano servizio presso le famiglie. Queste professioni hanno assunto un ruolo sempre più centrale nel contesto sociale e familiare e godono di una specifica tutela prevista dal contratto collettivo nazionale.

In questa guida completa ti spiego come funziona il CCNL lavoro domestico, quali sono i livelli di assunzione e le mansioni contemplate, qual è la retribuzione a cui ha diritto un lavoratore domestico e le varie indennità nei particolari casi, le tutele previste per ferie e malattia ed infine quali sono i termini da rispettare in caso di dimissioni.

Cos’è e contratto

Quello dei lavoratori domestici è stato un settore trascurato per anni. Con il tempo, l’importanza di colf, badanti, caregiver e baby sitter ha avuto l’adeguato riconoscimento e anche il CCNL ha recepito tutte le forme di tutela per questi collaboratori che entrano a stretto contatto con le famiglie.

Lo scopo del CCNL lavoro domestico è quello di tutelare questa categoria di lavoratori, le relazioni che intercorrono con le famiglie datrici di lavoro e regolare ogni singolo aspetto, in modo da prevenire eventuali contenziosi che potrebbero crearsi in seguito a una disciplina ambigua e poco chiara.

Livelli e mansioni

Il CCNL lavoro domestico prevede quattro categorie di lavoratori:

  • 1a categoria Super, ossia lavoratori con diploma o attestato riconosciuto (infermieri professionali, assistente diplomato) e dotati di autonomia nella gestione dell’attività;
  • 1a categoria, ossia lavoratori che hanno un alto grado di autonomia nella gestione della casa (maggiordomo, capo cuoco, assistente anziani, assistente infanzia);
  • 2a categoria, ossia lavoratori che svolgono compiti richiedenti esperienza e capacità ma non hanno autonomia (cameriere, autista, assistente ai malati);
  • 3a categoria, ossia i lavoratori con mansioni generiche (addetto al giardinaggio, agli animali, assistente ai malati).

Il lavoratore che svolge più mansioni, va inquadrato nella categoria dove svolge il lavoro prevalente.

Esempio

Un lavoratore domestico, presta servizio presso una famiglia sia come autista (2a categoria) sia come Capo cuoco (1a categoria). Per la maggior parte del tempo lavora come capo cuoco e solo occasionalmente come autista. La famiglia deve inquadrarlo nella Prima categoria, essendo le prestazione prevalente quella del capo cuoco.

Di seguito puoi scaricare la parte del CCNL che prevede livelli e mansioni e li identifica in maniera precisa:

Scarica subito l’elenco dei livelli e mansioni previste dal CCNL lavoro domestico.

Tabelle retributive

Il datore di lavoro, nel momento in cui paga il lavoratore domestico, redige anche un prospetto paga in due copie, firmante da entrambe le parti, una copia le tiene per sé e una la consegna al lavoratore. Lo stipendio si compone delle seguenti parti:

  • Minimo contrattuale;
  • Scatti di anzianità;
  • Retribuzione sostitutiva di vitto e alloggio (se prevista dal contratto);
  • Eventuale superminimo.

Il prospetto paga deve indicare anche gli straordinari, retribuzione per festività (se il domestico ha lavorato durante giorni festivi), trattenute INPS e assistenziali.

Di seguito puoi scaricare le tabelle retributive previste per ogni livello e mansione:

Scarica subito le tabelle retributive previste per ogni livello e mansione dei lavoratori domestici.

Dimissioni e preavviso

Se hai deciso di dimetterti, devi far convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) o presso il Centro per l’impiego. La legge impone questa regola per contrastare il fenomeno delle dimissioni “in bianco” o delle dimissioni fittizie, ossia situazioni in cui il datore di lavoro spinge il collaboratore a dimettersi, per aggirare il licenziamento. Ecco i termini di preavviso da rispettare:

Contratti inferiori a 25 ore settimanali
AnzianitàGiorni di preavviso
(di calendario)
Fino a 24 mesi8 gg di calendario
Oltre 24 mesi15 gg di calendario
Contratti oltre 25 ore settimanali
AnzianitàGiorni di preavviso
(di calendario)
Fino a 5 anni15 gg
Oltre 5 anni30 gg
Lavoratori con alloggio indipendente
AnzianitàGiorni di preavviso
(di calendario)
Fino a 12 mesi30 gg
Oltre 12 mesi60 gg

In quest’ultimo caso (dipendenti con alloggio indipendente, quindi per esempio custodi, portieri…) al termine del periodo di preavviso devono lasciare l’alloggio libero da oggetti personali.

In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore domestico non deve rispettare i termini di preavviso: la giusta causa comporta l’impossibilità di continuare il rapporto di lavoro. Il lavoratore dimesso per giusta causa però, conserva il diritto all’indennità di preavviso.

Ferie

A ogni lavoratore domestico, a prescindere dall’anzianità di servizio e dal livello contrattuale, spettano 26 giorni lavorativi di ferie, retribuiti (art. 18 CCNL). Datore di lavoro e lavoratore si accordano per l’assegnazione delle ferie da giugno a settembre, ma possono accordarsi anche diversamente, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Il lavoratore deve usufruire delle ferie in modo continuativo, al massimo dividendole in due parti. Non è quindi possibile prendere per esempio tutti i giorni singoli, oppure per esempio 2 settimane + 1 settimana + 3 giorni + 5 giorni, ecc. Al massimo i 26 giorni di ferie si possono dividere in due, quindi per esempio va bene 13 giorni a giugno e 13 giorni a settembre, oppure 3 giorni a giugno e 23 giorni ad agosto, purché divise al massimo in due parti.

Attenzione

Se il lavoratore ha cittadinanza non italiana, può chiedere di accumulare le ferie per due anni e dunque usufruire del periodo di ferie più lungo, nel biennio.

Se il lavoratore usufruisce di vitto e alloggio, durante le ferie allora deve ricevere in busta paga anche l’indennità sostitutiva.

Malattia

In caso di malattia, hai diritto alla conservazione del posto per 45 giorni di calendario da calcolarsi nell’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il contratto individuale può prevedere condizioni di maggior favore per il lavoratore. Durante la malattia ti spettano le seguenti indennità:

  • 50% della retribuzione, per i primi 3 giorni di malattia;
  • 100% della retribuzione, dal 4° al 10° giorno;
  • 50% delle retribuzione dal 11° al 20° giorno.

Il contratto individuale può prevedere, a carico del datore di lavoro, delle quote aggiuntive ossia delle condizioni di migliori favore.

Se il lavoratore usufruisce del vitto e alloggio, ma non è degente dal datore di lavoro, allora durante la malattia gli spetta anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

Se la malattia sorge durante il periodo di ferie, la malattia prevale sulle ferie, quindi queste ultime sono sospese e riprendono al termine della malattia.