Come per tutti i settori, anche gli studi professionali hanno un contratto collettivo nazionale a cui far riferimento, per l’assunzione di dipendenti e apprendisti e valido per tutta la durata del rapporto di lavoro.
In questa guida completa sul CCNL Studi Professionali ti spiego cosa prevede il contratto, mansioni e livelli previsti, le retribuzioni e quanto spetta in caso di apprendistato, le ore da dedicare alla formazione, le ferie a cui hai diritto, le tutele in caso di malattia e infine i termini di licenziamento o dimissione.
Indice
Cos’è e contratto
Gli studi professionali, sono delle imprese private, aperte da libri professionisti, che assumono a loro volta altri professionisti de settore. Tipico esempio sono gli studi professionali di commercialisti, di avvocati, di ragionieri.
Il CCNL studi professionali ha lo scopo di rendere omogenea la disciplina per tutto il settore: in questo modo è possibile prevede un trattamento preciso per ogni singola situazione e, anche in caso di contenzioso, avere a disposizione una normativa precisa aiuta a derimere le questioni.
Mansioni e livelli
Il CCNL Studi professionali prevede una serie di livelli di assunzione:
I livello
(lavoratori con importante esperienza, autonomia e che svolgono funzioni altamente professionali)Capo area catering, assistente direzione
Livello | Mansioni |
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Quadri (lavoratori che prendono decisioni strategiche per lo studio) | Responsabile delle attività e delle strategie dello studio |
I livello (lavoratori che operano in completa autonomia, con grande esperienza e competenza) | Responsabile e coordinatore di studio |
II livello (lavoratori specializzati con approfondite conoscenze) | Responsabile area |
III livello (lavoratori che svolgono funzioni ad alto livello professionale) | Specialista tasse doganali, contabile esperto di bilancio |
IV livello Super (lavoratori con qualificate competenze e che operano con particolari software) | Assistente di direzione, contabile esperto |
IV livello (lavoratori con adeguate capacità tecnico pratiche) | Addetto alle scritture ordinarie, incaricato ai rapporti con i clienti |
V livello (lavoratori che svolgono attività non richiedenti particolari conoscenze) | Fattorino, addetto alle pulizie |
Tabelle retributive
Gli studi professionali che assumono dipendenti, devono rispettare le seguenti tabelle retributive, le quali prevedono i livelli minimi contrattuali. Ciò significa che, il contratto individuale può contenere condizioni di miglior favore, ossia una paga più alta. La retribuzione non può essere al di sotto dei seguenti importi.
Scarica subito la tabella indicante le retribuzioni minime previste per i dipendenti di studi professionali.
Periodo di prova
Il periodo di prova massimo stabilito dal CCNL è il seguente:
- I livello: massimo 180 gg;
- II e III livello: massimo 90 gg;
- IV livello Super e IV livello: 80 gg;
- V livello: 75 gg.
Lo studio deve assumere subito il lavoratore con i livelli minimi contrattuali previsti nel paragrafo precedente, validi anche per il periodo di prova.
Tale periodo, serve sia allo studio che al lavoratore per capire se le rispettive esigenze possono incontrarsi. L’azienda può valutare la professionalità dell’impiegato e costui può stabilire, lavorando finalmente a contatto con tutti i colleghi, se è il posto che sta cercando.
Durante il periodo di prova, le parti possono recedere senza alcun preavviso. Ciò significa che se non ti trovi bene, puoi dare le tue dimissioni in tronco. Lo stesso può fare il tuo datore di lavoro.
Apprendistato
Il CCNL Studi Professionali regola l’apprendistato all’articolo 6.
Lo studio redige il contratto di apprendistato in forma scritta e che contenga il piano formativo così come stabilito dal D. Lgs. 81/2015. Il contratto può avere la forma del part time, purché l’orario di lavoro sia almeno al 60% e non preveda la riduzione della ore di formazione.
Anche il contratto di apprendistato prevede il periodo di prova, fino a un massimo di 90 giorni, dopodiché, se le parti non disdicono, l’apprendista risulta assunto. Ala scadenza del periodo di apprendistato, le parti possono chiudere il rapporto. Se non recedono, allora il rapporto di lavoro prosegue e si intende a tempo indeterminato.
All’interno dello studio, deve esserci un tutor responsabile della formazione dell’apprendista.
L’apprendistato prevede specifiche ore da dedicare alla formazione e una specifica retribuzione in percentuale a quanto previsto dal CCNL, tutto secondo le seguenti tabelle:
Scarica subito l’allegato del CCNL che prevede le ore formative e la specifica retribuzione per l’apprendista.
Dimissioni e preavviso
Di seguito i termini di preavviso da rispettare in caso di:
- Licenziamento;
- Dimissioni.
Licenziamento
Livello | Giorni di preavviso |
---|---|
I e II livello | 90 giorni |
III e IV livello Super | 30 giorni |
IV e V livello | 20 giorni |
Livello | Giorni di preavviso |
---|---|
I e II livello | 120 giorni |
III e IV livello Super | 40 giorni |
IV e V livello | 30 giorni |
Livello | Giorni di preavviso |
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I e II livello | 150 giorni |
III e IV livello Super | 50 giorni |
IV e V livello | 40 giorni |
Dimissioni
In caso di dimissioni invece, i termini di preavviso che deve rispettare il dipendente sono i seguenti:
Livello | Giorni di preavviso |
---|---|
I e II livello | 75 giorni |
III e IV livello Super | 45 giorni |
IV e V livello | 15 giorni |
Livello | Giorni di preavviso |
---|---|
I e II livello | 105 giorni |
III e IV livello Super | 75 giorni |
IV e V livello | 30 giorni |
Livello | Giorni di preavviso |
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I e II livello | 135 giorni |
III e IV livello Super | 105 giorni |
IV e V livello | 45 giorni |
Ferie
In qualità di dipendente assunto con CCNL Studi Professionali, hai diritto ai seguenti giorni di ferie:
- 26 giorni lavorativi se lavori 6 giorni a settimana;
- 22 giorni lavorativi se lavori 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì.
Se durante le ferie sopraggiunge la malattia, il periodo di ferie si interrompe, quindi durante la malattia non consumi giorni di ferie.
Malattia
In caso di malattia, devi avvisare tempestivamente il tuo datore di lavoro, dunque recarti dal medico affinché possa visitarti e stabilire di quanti giorni di riposo necessiti.
Il periodo di comporto, ossia il periodo massimo di malattia entro cui il datore di lavoro non può licenziarti, è pari a 180 giorni (periodo di comporto). Se fai più assenze, questi 180 si calcolano con riferimento agli ultimi 365 giorni.