Ci sono dei lavori edili che necessitano di una comunicazione al Comune, altrimenti non puoi iniziarli. Se si tratta di lavori di manutenzione ordinaria, allora non devi fare alcuna comunicazione, perché si tratta di edilizia libera. Se si tratta di manutenzione straordinaria, allora in base al caso occorre presentare la SCIA (lavori più importanti) oppure la CILA (manutenzione straordinaria “leggera”).

In questa guida completa sulla CILA edilizia ti spiego cos’è e il significato dell’acronimo, qual è la validità della comunicazione, la scadenza, quali sono i costi da affrontare, come fare la CILA tardiva, quali sono gli interventi che non necessitano di CILA ed infine la differenza con la SCIA.

Cos’è e significato

CILA sta per Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ed è una comunicazione da inviare al Comune nel momento in cui inizi dei lavori di manutenzione straordinaria che non modificano la struttura dell’edificio. Se effettui dei lavori che modificano strutturalmente l’edificio allora devi presentare la SCIA, altrimenti basta la CILA.

La normativa che disciplina la CILA è contenuta nel Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) precisamente all’art. 6 bis e il D. Lgs. n. 222/2016 all’art. 3.

Attenzione

La CILA è solo una comunicazione: ciò significa che puoi iniziare i lavori subito, già dal giorno stesso in cui la effettui senza attendere alcuna autorizzazione!

Lavori che la richiedono: quando serve la CILA

Devi presentare la CILA al Comune se intendi effettuare uno dei seguenti lavori:

  1. Manutenzione straordinaria che non causi la modifica strutturale dell’immobile;
  2. Ristrutturazione lieve che non colpisca parti strutturali dell’immobile;
  3. Opere di abbattimento barriere architettoniche con installazione di ascensori esterni oppure con opere che modifichino la forma dell’immobile;
  4. Lavori di ricerca sulle caratteristiche del terreno eseguite in zone interne al centro edificato;
  5. Movimenti di terra non legati ad attività agricole;
  6. Costruzione di serre agricole con murature;
  7. Costruzione di pertinenze minori non qualificabili come nuova costruzione oppure con un volume minore del 20% dell’immobile principale.

Come hai potuto notare quindi, si tratta di lavori di straordinaria manutenzione, ma di tipo “leggero”, lavori che non vanno a modificare la forma dell’edificio, e quindi il legislatore ha deciso di evitare la SCIA (che invece va presentata per i lavori di manutenzione straordinaria “pesanti”, come vedremo nell’ultimo paragrafo di questa guida).

Fonti: Legge n. 73/2010 e art. 30 del L.R. 18/83.

Validità

Gli artt. 6 e 23 del DPR 380/2001 stabiliscono la durata dei termini della CILA, come segue:

  • Inizio lavori: puoi iniziare i lavori il giorno stesso della presentazione della CILA, non devi attendere alcuna autorizzazione;
  • Fine lavori: la legge non fissa una scadenza a livello nazionale, dunque ogni Comune può avere regole diverse. Per esempio un Comune può prevedere che tu debba finire i lavori entro sei mesi oppure entro un anno, mentre un altro comune può prevedere che tu debba finire i lavori entro due anni, tutto dipende dal comune di riferimento;
  • Proroga: a livello nazionale nessuna legge prevede la proroga, non essendoci la scadenza; quindi anche in questo caso devi far riferimento alle regole del tuo Comune.

Costi

Quanto costa la CILA. I costi che devi considerare sono due:

  • Diritti di segreteria da pagare al Comune. Quindi ogni Comune prevede un costo diverso: per esempio il Comune di Roma prevede un costo di 251,40 euro, mentre a Milano è gratis.
  • Onorario del professionista. Infatti al modulo CILA devi allegare dei documenti e degli elaborati progettuali, per cui ti affidi a un professionista, a un geometra per esempio. Il costo del professionista chiaramente varia da un professionista all’altro e da zona a zona: si va comunque dalle 500 alle 750 euro.

Modello

Ecco di seguito un modello CILA editabile da compilare al pc:

Scarica subito il modulo fac simile compilabile della CILA edilizia.

I documenti da allegare oltre al modulo CILA sono i seguenti:

  • Relazione asseverata del tecnico abilitato;
  • Progetto;
  • Fotografie;
  • Dati identificativi dell’impresa che esegue le opere.

Sanatoria

Devi presentare la CILA prima di iniziare i lavori. Se succede che la presenti dopo che sono già iniziati o addirittura dopo il termine dei lavori, allora si chiama CILA tardiva, che in gergo molti chiamano CILA “in sanatoria”. Essendo una comunicazione tardiva, devi pagare una sanzione pari a:

  • 1.000 euro, se i lavori sono già terminati;
  • 1/3 di 1.000 euro, ossia 333,33 euro se i lavori sono ancora in corso d’esecuzione.

Edilizia libera

Quando effettui un lavoro edilizio, a seconda dei casi, devi presentare la CILA oppure la CILA. Ci sono però dei casi in cui non sei obbligato a presentare nulla: si chiama edilizia libera e significa che puoi iniziare e finire i lavori senza fare comunicazioni al Comune, in tutta tranquillità. Ecco i lavori di edilizia libera, che non necessitano di CILA né di altra comunicazione:

  • Opere di manutenzione ordinaria;
  • Installazione di impianti fotovoltaici (purché non in centri storici);
  • Realizzazione di pavimenti su aree esterne;
  • Creazione di aree di gioco senza scopo di guadagno;
  • Arredamento di pertinenze;
  • Impianto di pompe di calore con potenza termica minore di 12 Kw;
  • Opere di abbattimento barriere architettoniche che non necessitino ascensori esterni e non causino lavori tali da alterare la forma dell’edificio;
  • Lavori di ricerca sulle caratteristiche del terreno eseguite in zone esterne al centro edificato;
  • Movimenti di terra legati all’attività agricola;
  • Realizzazione di serre mobili, ossia senza muratura.

Quindi, se il lavoro che devi fare appartiene a questo elenco, allora puoi iniziare senza dover fare alcuna comunicazione al Comune.

Differenza con SCIA

Molti si chiedono quale sia la differenza tra SCIA e CILA. Per riassumere possiamo dire che la SCIA serve per lavori di manutenzione straordinaria importante, che vanno a modificare la struttura dell’edificio, oppure volti alla riedificazione di un edificio demolito, allora occorre presentare la SCIA. Quando invece si tratta di lavori di manutenzione sempre straordinaria, ma di minore entità, allora basta la CILA.

Attenzione

Sia in caso di SCIA che di CILA, i lavori puoi iniziarli subito: non occorre alcuna autorizzazione da parte del Comune, è sufficiente che tu presenti la comunicazione, appunto SCIA o CILA a seconda dei casi.

Come abbiamo visto infine, quando le opere sono di manutenzione ordinaria, allora siamo in edilizia libera e non occorre presentare alcuna comunicazione al Comune.