L’indennità di maternità è una prestazione economica che viene erogata alle madri lavoratrici, sia in possesso di cittadinanza italiana, sia straniere, comunitarie ed extracomunitarie (purchè in regola con il contratto di lavoro e con il permesso di soggiorno ovviamente), L’indennità è quindi uno stipendio, che si percepisce durante i mesi di astensione al lavoro, obbligatori o facoltativi.

La retribuzione che si riceve durante il periodo di astensione per maternità, non é pari al 100% dello stipendio (tranne in alcuni casi che vedremo di seguito) ma si calcola in percentuale alla retribuzione percepita dalla lavoratrice. Di seguito vediamo come calcolare la retribuzione in maternità, sia durante il periodo di astensione obbligatorio che facoltativo.

Mamma lavoratrice

Astensione obbligatoria

L’indennità per maternità obbligatoria spetta alle lavoratrici che si astengono dal lavoro obbligatoriamente due mesi prima del parto e tre mesi dopo (oppure tutti i 5 mesi a seguito del parto), per un totale di 5 mesi e nei casi di interdizione anticipata per gravidanza a rischio. Si prende in considerazione la data presunta del parto. Se il bimbo nasce prima della data presunta, i giorni compresi tra il giorno del parto e il giorno presunto, si sommano ai 3 mesi dopo il parto. Se il bimbo nasce dopo la data presunta, sono pagati anche i giorni compresi tra il giorno presunto e quello effettivo.

Durante il periodo di astensione obbligatoria, lo stipendio che si riceve é pari all’80% della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro, prima l’inizio del congedo. In base al proprio contratto e alla propria mansione però, ci sono delle differenze di calcolo:

  • alle operaie (e apprendiste operaie) (comprese le apprendiste e le agricole) l’indennità spetta per i giorni feriali ad esclusione delle domeniche e delle festività (nazionali, le infrasettimanali e la festività del Santo Patrono) incluse nel periodo di astensione.
  • alle impiegate (e apprendiste comprese) l’indennità spetta per tutte le giornate ad esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali o del Santo Patrono che cadono di domenica (se quindi non cadono di domenica vengono comunque pagate).

ESEMPI

1. Operaia full time, la cui retribuzione giornaliera è pari a 45 euro. L’indennità mensile si calcola così:

45 euro x 25 (giorni indennizzati, ossia il mese escluse le domeniche) = 1125 euro è l’importo su cui calcolare l’80%.

2. Impiegata full time, la cui retribuzione giornaliera è pari a 30 euro. L’indennità mensile si calcola così:

30 euro x 25 (giorni indennizzati) = 750 euro è l’importo su cui calcolare l’80%.

L’indennità viene pagata dall’INPS ed é pari, come detto, dll’80% della retribuzione. I CCNL o specifici contratti possono prevedere il 100%, che viene però integrato dal datore di lavoro.

Congedo parentale: astensione facoltativa

La mamma, quando finisce il periodo di astensione obbligatoria, può continuare ad astenersi dal lavoro per un massimo di altri 6 mesi, durante i quali percepirà non più l’80% della retribuzione, ma solo il 30%.