È arrivato il momento del fatidico sì e se abbiamo un contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o a tempo indeterminato), abbiamo diritto al congedo matrimoniale (conosciuto anche come licenzia matrimoniale). Come farne richiesta, a quanto ammontano la durata e l’importo dell’assegno a carico dell’Inps? In questa guida vediamo innanzitutto tutte le informazioni su modalità e tempi per la richiesta del congedo, i requisiti per richiederlo, il calcolo, la modalità presentazione della domanda e a chi inoltrarla.
Tutti i lavoratori dipendenti infatti, hanno diritto, secondo il proprio CCNL di riferimento, al congedo matrimoniale, in occasione delle nozze celebrate con effetti civili. Si tratta di una sospensione giustificata del rapporto di lavoro, della durata di 15 giorni non frazionabili (che di solito gli sposi utilizzano per il viaggio di nozze). Ovviamente il congedo deve essere richiesto con un congruo anticipo, per cui é sempre bene leggere il proprio contratto di lavoro o informarsi presso l’ufficio del personale, relativamente ai tempi di richiesta.
Requisiti per richiederlo: per ottenere il congedo matrimoniale, occorre una certa anzianità lavorativa? Praticamente no: spetta infatti a tutti i lavoratori dipendenti assunti da almeno una settimana e, ovviamente, spetta ad entrambi i futuri coniugi lavoratori dipendenti. Il congedo, una volta richiesto e ottenuto, non va incidere sulle ferie: le ferie quindi rimangono tal quali e non viene scalato alcun giorno. Il congedo matrimoniale é previsto solo per i lavoratori subordinati, quindi non per i lavoratori autonomi, con contratto a progetto.
Il periodo di congedo inizia con la data del matrimonio ma, se le esigenze aziendali lo permettono, é possibile anche usufruirne in date diverse, se per esempio il lavoratotre intende sposarsi a dicembre, ma magari andare in viaggio di nozze ad agosto. L’azienda non è peròl obbligata ad accettare questo “spostamento”, per cui anche in questo caso é sempre bene confrontarsi con l’ufficio del personale, se non vogliamo far coincidere la data del matrimonio con quella del congedo.
Cosa succede invece nel caso contrario? Ovvero se il lavoratore si sposa, ma per esigenze aziendali non é possibile accettare il congedo matrimoniale? Il congedo può essere spostato, ma dovrà comunque essere concesso entro non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio.
Quando fare richiesta: ovviamente occorre dare un preavviso al datore di lavoro, che la legge fissa a un arco di tempo di almeno 6 precedenti l’inzio del congedo. Alcuni CCNL elevano il preavviso a 10 o 15 giorni. Si tratta comunque di un arco di tempo davvero molto ristretto e che non pone nessun problema al lavoratore, considerando che quest’ultimo solitamente sa già da molto tempo prima, quando si sposerà e chiederà il congedo. Nella prassi comune quindi, di solito il lavoratore chiede il congedo anche prima dei 6/10/15 giorni ed é anche giusto che sia così, per dare all’azienda il tempo di organizzarsi per l’assenza del lavoratore.
Come richiedere il congedo matrimoniale: é sufficiente fare una richiesta scritta in carta semplice, nella quale indicare la data di celebrazione del matrimonio e la richiesta del congedto (indicando i giorni di congedo di cui si intende usufruire). A questo link un fac simile lettera di richiesta congedo matrimoniale, da scaricare e compilare. Al nostro ritorno in azienda e comunque entro 60 giorni, dovremo presentare il certificato di matrimonio.
Durante i 15 giorni di congedo matrimoniale, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione. Per talune categorie di lavoratori (per gli operai, ma non per gli impiegati), questa retribuzione viene coperta dall’INPS attraverso l’erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale. L’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps corrisponderà a:
– 7 giorni di paga per gli operai e gli apprendisti;
– 7 giornate di guadagno medio giornaliero (verrà quindi calcolata una media giornaliera) per i lavoratori a domicilio;
– 8 giornate di salario medio giornaliero (anche in questo caso si calcola una media) per i lavoratori marittimi.