Cos’è la mobilità e come funziona? Con il termine “mobilità” si indica l’inserimento di un lavoratore, a seguito di licenziamento collettivo, in una particolare lista, al fine di agevolare il suo reinserimento nel mondo del lavoro e, fino a quando ciò non avviene, erogandogli anche una indennità economica.

Sostanzialmente quindi, per bilanciare lo status di disoccupato, il lavoratore ha due diritti:

  • l’inserimento nelle liste di mobilità presso la direzione provinciale del lavoro;
  • l’indennità di mobilità erogata dall’INPS.

Licenziamento

Come iscriversi alle liste di mobilità

I lavoratori che perdono il lavoro a seguito di licenziamento collettivo vengono inseriti, a cura della direzione provinciale del lavoro, nelle liste di mobilità. In queste liste si viene “schedati” tenendo in considerazione la professionalità del lavoratore, la sua preferenza per mansioni diverse e la disponibilità al trasferimento. A questo punto l’ufficio adotta varie iniziative per il reintegro del lavoratore nel mondo del lavoro, anche con corsi per la riqualificazione professionale oppure assegnandoli opere o servizi di pubblica utilità.

Nelle liste di mobilità possono essere iscritti i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa di licenziamento collettivo, ma anche a coloro che hanno perso il lavoro per giustificato motivo oggettivo (quindi per crisi economica aziendale) e che provengono anche da imprese artigiane, da cooperative di produzione e lavoro con almeno 15 dipendenti.

Mobilità volontaria incentivata

L’azienda, durante un periodo di crisi, può anche decidere di indicare allo specifico reparto solo il numero di dipendenti in esubero (a seguito di confronti interni e contrattazione sindacale) e concordare con i lavoratori un incentivo alla mobilità che l’azienda riconoscerebbe a coloro che decidono, quindi volontariamente (e non in maniera nominativa) di entrare nella procedura di mobilità.

Quali lavoratori vengono mandati in mobilità?

Il criterio di “scelta” secondo cui vengono individuati i dipendenti da mandare in mobilità, sono i seguenti:

  • carichi di famiglia;
  • anzianità di servizio;
  • esigenze tecnico produttive ed organizzative presso il reparto.

Quanto dura la mobilità

I lavoratori in mobilità e che hanno almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivo hanno diritto a percepire dall’INPS l’indennità di mobilità, per :

  • 12 mesi in generale
  • 24 mesi se il dipendente ha almeno 40 anni
  • 36 mesi se il dipendente ha almeno 50 anni.

La domanda di mobilità va presentata all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento (online, telefonicamente al call center INPS o tramite patronato).

A quanto ammonta l’indennità di mobilità: l’importo è variabile e varia in base al il trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettato (o che spettava) al dipendente immediatamente prima del licenziamento. Di questo spetta:

  • il 100% nel primo anno;
  • l’80% dal tredicesimo mese fino al trentaseiesimo mese.